Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27914 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14493-2017 proposto da:

STOCCHI FRANCESCO, elettivamente domiciliato elettivamente in ROMA,

VIA OSLAVIA N 12 presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BADO’, che

lo rappresenta e difende all’avvocato FRANCESCO DEL CIONDOLO;

– ricorrente –

contro

S.H., in proprio e nella sua qualità di genitore

esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:

S.M., S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO CHERUBINI, che

lo rappresenta e difende;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4610/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2016 R.G.N. 4121/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PECCETTI per delega Avvocato FRANCESCO

DEL CIONDOLO;

udito l’Avvocato ISIDORO CHERUBINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A., marito della attuale ricorrente, assunto in data 28 settembre 2009 presso la ditta individuale ” S.F.” con la qualifica di operaio comune, il 17 gennaio 2011 decedeva a causa di un incidente sul lavoro mentre si trovava alla guida di un autocarro per trasportare un carico di legname.

2. S.H., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori, agiva a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per perdita del rapporto parentale, previo accertamento della responsabilità del datore di lavoro per avere messo a disposizione dei dipendenti un autocarro il cui sistema frenante presentava un malfunzionamento, più volte segnalato dagli operai dell’impresa. Deduceva che il datore di lavoro aveva omesso di effettuare i necessari interventi, quali la regolazione del sistema frenante, l’utilizzo di autocarri più nuovi e adeguati e l’apprestamento di specifica formazione dei lavoratori, pure considerato che la vittima era un operaio agricolo, utilizzato come autista senza previo addestramento, e così il convenuto aveva violato le prescrizioni di cui all’art. 2087 c.c. e al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18.

3. In accoglimento parziale della domanda, il Giudice del lavoro del Tribunale di Rieti condannava S.F. al pagamento della somma di Euro 200.000 in favore di ciascuno degli eredi di S.A., a titolo di risarcimento del danno, e al pagamento in favore degli stessi e pro-quota della somma di Euro 1.800,00 a titolo di differenze retributive, oltre accessori. Premesso che la rendita Inail riconosciuta ai superstiti ben può concorrere con il risarcimento del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio dai congiunti della vittima, riteneva che sulla base delle risultanze testimoniali parte ricorrente avesse fornito una compiuta dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento dell’azione di responsabilità ex art. 2043 c.c.. In particolare, riteneva che le dichiarazioni raccolte valessero come elementi indiziari univocamente convergenti a fornire una ricostruzione della dinamica del sinistro, tale da individuare la causa esclusiva e determinante dell’incidente nel difetto di funzionamento e manutenzione del mezzo e precisamente nel malfunzionamento del sistema frenante, nell’inadeguatezza dei pneumatici e nel carico eccessivo, fatti ascrivibili al datore di lavoro, dovendosi invece escludere l’imprudenza o l’imperizia del defunto ovvero circostanze riferibili a caso fortuito o a forza maggiore.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4610 del 30 novembre 2016, confermava tale pronuncia.

4.1. Così descriveva – in sintesi – la dinamica dell’incidente: in data 17 gennaio 2011 S.A., dipendente della ditta convenuta, si trovava alla guida dell’autocarro Fiat Iveco sul quale viaggiavano anche altri due operai ( S.L., fratello del lavoratore deceduto, e Sh.Sh.) con un carico di legname tagliato durante la giornata lavorativa e da trasportare presso la sede dell’impresa; il conducente perdeva il controllo del mezzo per circa 58,70 m., andando in un primo momento a collidere contro una quercia posta al margine sinistro della carreggiata e successivamente terminando la sua corsa ad oltre 40 metri di distanza, contro altra vegetazione posta sulla destra del senso di marcia, e perdeva la vita in conseguenza delle lesioni riportare nell’incidente.

5. La Corte territoriale, nel disattendere le censure mosse dall’appellante, innanzitutto riteneva che il Giudice del lavoro del Tribunale di Rieti avesse correttamente valutato le dichiarazioni rese dagli altri due operai presenti all’interno del mezzo al momento dell’incidente: S.L. aveva riferito che, giunti ad Arrone, in prossimità di una discesa, il fratello si era accorto che il sistema frenante dell’autocarro non rispondeva ai comandi e che il mezzo procedeva ininterrottamente, prendendo sempre più velocità; aveva cercato in ogni modo di arrestarne la corsa ma, constatando che ciò non era più possibile, aveva detto agli altri di “scendere di corsa” e aveva aperto la portiera, catapultandosi fuori insieme agli altri due. Anche il teste Sh.Sh. aveva confermato che l’impianto frenante non funzionava e che dopo una o due curve il conducente disse di “buttarci fuori dal camion”, come poi era effettivamente avvenuto; rialzatosi a distanza di circa dieci metri, aveva visto S.A. per terra ricoperto dalla legna che si era rovesciata dal camion; il tentativo di liberare la vittima era stato vano, in quanto S.A. era già deceduto.

5.1. Ad avviso della Corte di appello, non vi erano elementi per ritenere l’incapacità o l’inattendibilità dei testi (eccezione che lo Stacchi aveva sollevato in relazione al fatto che costoro avevano riportato lesioni nell’incidente): l’incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sì da delegittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non avendo invece rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso, salva ovviamente la valutazione giudiziale di attendibilità del teste medesimo. Nè rileva l’interesse riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste o contro di lui, a meno che il collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio.

5.2. Quanto alla attendibilità dei testimoni escussi, la Corte territoriale riteneva che fossero state correttamente valutate la coerenza delle dichiarazioni rese e l’assenza di elementi atti a smentirne la veridicità.

5.3. La tesi difensiva, diretta ad accreditare la tesi dell’imprudenza del conducente, non aveva trovato alcun riscontro negli accertamenti effettuati dai carabinieri e neppure era desumibile dalla circostanza che, per la parte iniziale del tragitto (circa 10 km secondo i rilievi in atti), i freni potessero avere funzionato. La traccia di scarrocciamento per 58,70 m., rilevata in loco, era stata valutata dalla sentenza di primo grado – con motivazione non efficacemente censurata – come compatibile con una ricostruzione della dinamica del sinistro secondo cui l’impianto frenante perse improvvisamente efficienza e quindi, anche se ancora debolmente funzionante, non più idoneo ad arrestare la marcia del veicolo in discesa e a pieno carico. Era stato altresì escluso che il conducente avesse tenuto una velocità di guida eccessiva o che fosse stato colpito da malore o versasse in condizioni di non lucidità.

5.4. Alla stregua di tali risultanze, doveva ritenersi che il datore di lavoro avesse contravvenuto all’obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro: nel caso in esame, egli era a conoscenza di anomalie all’impianto frenante del mezzo (che, come riferito dai testi, “frenava di più con una ruota rispetto all’altra….”, malfunzionamento di cui il datore era stato informato da circa due – tre giorni prima dell’incidente) e non aveva provveduto a disporre i necessari controlli e interventi tecnici.

5.5. Il Tribunale, con motivazione e ricostruzione pienamente condivisa dalla Corte di appello, aveva valutato, oltre alla consapevolezza da parte del datore di lavoro dei problemi all’impianto frenante, l’utilizzo di un mezzo inadeguato al trasporto di legname, tenuto conto della vetustà dell’autocarro, immatricolato venticinque anni prima dell’epoca del sinistro, tale da imporre che il mezzo non fosse impiegato per il trasporto di carichi pesanti e, in ogni caso, fosse sottoposto a controlli ancora più frequenti rispetto a quelli periodici di revisione, onde verificarne la perfetta efficienza. A ciò doveva aggiungersi la circostanza delle modalità di utilizzo dell’autocarro, adibito al trasporto legname e nel giorno dell’infortunio non solo a pieno carico, ma anche in tragitto montano e a forte pendenza.

5.6. Conclusivamente, si era in presenza di una condotta datoriale omissiva, atta ad integrare la violazione delle tutele di cui all’art. 2087 c.c., e di un’ipotesi di esclusiva responsabilità dell’appellante, con conseguente diritto la parte appellata al risarcimento dei danni, secondo la liquidazione operata in primo grado, non specificamente censurata.

6. Per la cassazione di tale sentenza S.F. ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

7. Parte resistente ha depositato, nella cancelleria di questa Corte, in data 12 giugno 2019 “memoria di costituzione” (tardiva) corredata da procura speciale, munita dell’apposita forma legale di autenticazione, c.d. “apostille” in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

8. All’udienza sono comparsi per la discussione orale l’avv. Alessandro Peccetti, in sostituzione dell’avv. Francesco del Ciondolo, per parte ricorrente, e l’avv. Isidoro Cherubini, per parte resistente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppure tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perchè l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c. (cfr., in argomento, Cass. Sezioni Unite, n. 10019 del 2019, confermativa dell’orientamento già espresso da Cass. n. 22928 del 2008; Cass. n. 25735 del 2014).

1.1. Proprio per questa ragione, la Corte non può tener conto della anzidetta “memoria di costituzione” depositata il 12 giugno 2019, stante l’assenza di notifica alla controparte.

1.2. Il difensore avv. Isidoro Cherubini è però abilitato alla discussione orale, stante il conferimento della procura speciale rilasciata all’estero mediante apposizione di apostille. E’ noto che, in conformità alla Convenzione sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall’Italia con L. n. 1253 del 1966, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell’autorità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di apposita “apostille”, da apporre sull’atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione. Trattasi di una particolare forma legale di autenticazione (v. Cass. S.U. 26937 del 2013; Cass. n. 19100 del 2017, n. 15073 del 2018).

1.3. Nel caso in esame, risulta valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio della Repubblica Macedone del Nord, paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. “apostille”, contestualmente autenticata ed altresì corredata dalla traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio.

1.4. Nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente, anche qualora non sia idonea per la valida proposizione del controricorso, nè per la formulazione di memorie, è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale (cfr. Cass. S.U. n. 13431 del 2014; Cass. 19749 del 2018).

2. Venendo all’esame del ricorso, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. per avere la Corte errato nel rigettare l’eccezione di incapacità a deporre dei testi.

Si richiama, a sostegno del motivo di censura, la giurisprudenza espressa da Cass. n. 7623 del 2016,0258 del 2015, n. 3642 del 2013, per cui la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente oggetto la domanda di risarcimento del danno proposto da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto, poichè l’incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo dalle vicende che costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell’interesse a partecipare al giudizio che la determina.

3. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. in relazione al valore attribuito dalla sentenza al verbale dei carabinieri del 31 gennaio 2011, nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sia per l’erroneo apprezzamento delle risultanze del verbale circa le tracce di frenata, sia per la mancata valutazione della perizia (di parte).

Si assume che una corretta valutazione di tali dati avrebbe dovuto condurre la Corte a ritenere che il sinistro avvenne solo per causa imputabile al conducente del mezzo, responsabile di una condotta imprudente, consistita nell’avere tenuto una velocità eccessiva e comunque non consona alla strada che si stava percorrendo, e che l’impianto frenante era perfettamente funzionante.

4. Con il quinto e il sesto motivo si denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 241 c.p.c. in relazione all’attendibilità dei testi, nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sulla medesima circostanza.

5. Il ricorso è infondato.

6. La giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale è del tutto costante e ribadita anche recentemente. L’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo invece rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste – nè un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n. 167 del 2018, n. 9353 del 2012).

6.1. Parte ricorrente si è limitata ad un mero richiamo della giurisprudenza espressa da Cass. n. 19258 del 2015, che a sua volta rinvia a Cass. n. 16541 del 2012, secondo cui la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto. Tuttavia, il motivo non chiarisce in concreto le ragioni della applicabilità del principio alla posizione assunta nel presente giudizio dai due testi escussi in primo grado. Il ricorso non indica a quale titolo la posizione di costoro potesse legittimare la loro partecipazione al giudizio, che – giova ribadirlo – era stato intrapreso dagli eredi della vittima per l’accertamento di una responsabilità extracontrattuale dello S. ex art. 2043 c.c..

6.2. Deve invece essere ribadito in questa sede che l’interesse che determina l’incapacità a testimoniale non può essere riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui.

7. Per il resto, va ribadito il principio che, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all’attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (Cass. n. 7623 del 2016, citata dalla stessa parte ricorrente).

7.1. La Corte di appello ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le deposizioni dei due testimoni e tale giudizio, adeguatamente motivato, esula dal sindacato di legittimità.

8. Per il resto il ricorso, censurando promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione (o omesso esame di fatti decisivi per il giudizio) ex art. 360 c.p.c., n. 5, propone una ricostruzione dei fatti secondo un diverso apprezzamento di merito e non secondo la ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata.

8.1. Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.

9. Quanto all’accertamento in fatto e all’apprezzamento delle prove, tutti profili che attengono al giudizio di merito, va osservato che la sentenza di appello ha condiviso integralmente la ricostruzione e valutazione dei fatti operata dal primo giudice, come risulta espressamente dalla motivazione del provvedimento che, più volte e in diversi passaggi ricostruttivi e argomentativi, ha ribadito tale recepimento, ossia di far propria la ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro nonchè la valutazione delle prove testimoniali e documentali di cui alla sentenza di primo grado.

9.1. Il giudizio di appello venne introdotto con ricorso depositato il 6.9.2014, con conseguente applicazione della previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (previsione che si applica, agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dopo l’11 settembre 2012; cfr. Cass. 11439 del 2018, 26860 del 2014).

10. Il ricorso va dunque rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza, ma, in ragione dell’inammissibilità della “memoria di costituzione”, vanno liquidate solo per la partecipazione all’udienza con la discussione orale (art. 370 c.p.c., comma 1, seconda parte), partecipazione che vi è stata e alla quale il difensore della resistente era comunque legittimato, come sopra precisato.

11.1. Viene, al riguardo, in rilievo il risalente principio di diritto, secondo cui, qualora il controricorso sia inammissibile, non può lo stesso porsi a carico del ricorrente (soccombente), nel computo dell’onorario di difesa, da rimborsare al resistente, che va perciò limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono di quest’ultimo alla pubblica udienza (Cass. 22269 del 2010 e precedenti ivi richiamati; Cass. n. 11619 del 2010).

11.2. Dette spese, liquidate come in dispositivo, vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, avv. Isidoro Cherubini, dichiaratosi antistatario.

12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi professionali in favore di controparte, liquidati in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio e il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA