Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27914 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1268/2007 proposto da:

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OMBRONE 12 PAL C INT 13, presso lo studio dell’avvocato

MORONI Ignazio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CHIARANTI RENATO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSIC SPA, CO MO TER SRL, M.F., LA FONDIARIA

SAI SPA, INAIL, M.M.;

– intimati –

sul ricorso 3408/2007 proposto da:

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti i procuratori Dott. C.T. e Dott. S.

R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE LORENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato COVINO ALESSANDRO giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

COMOTER SRL, M.M., G.M., M.

F., FONDIARIA SAI SPA, INAIL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 305/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/08/2006; R.G.N. 182/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato NICOLA BALASI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per inammissibilità nei confronti

dell’INAIL per carenza di interesse sopravvenuta e rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, M.F., la s.r.l. Co.Mo.Ter., M. M. e le compagnie di assicurazione Generali Assicurazioni s.p.a. e La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. per sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale per cui è causa.

In tale sinistro erano rimasti coinvolti la vettura condotta dall’attrice, l’autocarro condotto da M.F., assicurato per la r.c.a. presso la Generali e il t.i.r. condotto da M. M. di proprietà della Co.Mo.Ter, assicurato presso La Fondiaria.

L’incidente era avvenuto in due successivi momenti: dapprima si era verificato un tamponamento tra i due autotreni; poi un impatto tra l’auto della G., che era sopraggiunta da tergo, ed i veicoli fermi sulla carreggiata.

Sosteneva l’attrice che l’intera responsabilità dell’incidente era da ascriversi alla imprudente condotta di guida tenuta dai due conducenti dei mezzi pesanti i quali, dopo il primo incidente, avevano omesso di apporre il prescritto segnale di pericolo e di attivare i relativi segnali luminosi. Aggiungeva che, a seguito del sinistro, ella aveva riportato lesioni gravissime e postumi permanenti invalidanti.

Si costituivano i convenuti La Fondiaria Assicurazioni, Co.Mo.Ter., M.M., M.F. e la Assicurazioni Generali negando la fondatezza della domanda attrice.

Interveniva l’I.N.A.I.L. la quale chiedeva il rimborso delle spese erogate in favore della G..

Il Tribunale, accertata la responsabilità del M. e della stessa G. in misura del 50% ciascuno, condannava il primo e la Generali al risarcimento dei danni subiti dall’attrice ed alla corresponsione in favore dell’I.N.A.I.L. della somma di Euro 209.013,06, oltre accessori.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello il M. e la Assicurazioni Generali.

La G. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo a sua volta appello incidentale.

La Corte d’Appello di Perugia, in totale riforma della sentenza del Tribunale, affermava la responsabilità esclusiva della G. e respingeva le domande incidentali proposte dalla stessa e dall’I.N.A.I.L..

Propone ricorso per cassazione G.M. con un unico motivo.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la Assicurazioni Generali s.p.a. che presenta memoria.

Quest’ultima ha anche presentato rinuncia agli atti del giudizio di cassazione proposti esclusivamente contro l’I.N.A.I.L. con compensazione delle spese, fermo restando il controricorso e ricorso incidentale proposto contro tutte le altre parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso G.M. sostiene che “La motivazione della sentenza è insufficiente e contraddittoria in riferimento ai fatti, controversi e decisivi per il giudizio”.

La ricorrente critica in particolare l’impugnata sentenza: 1) per aver ritenuto che ogni responsabilità del sinistro debba essere attribuita ad essa ricorrente in ragione della velocità del veicolo dalla stessa condotto, senza attribuire responsabilità ai conducenti dei due mezzi pesanti; 2) per non aver motivato l’affermazione secondo la quale non sarebbe attribuibile ai conducenti coinvolti nel primo incidente alcuna responsabilità per l’omessa collocazione del segnale di pericolo e per l’omesso azionamento dei dispositivi di illuminazione di emergenza.

Il motivo è anzitutto inammissibile perchè manca il necessario momento di sintesi ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Infatti, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione nonchè un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Si deve altresì rilevare che con accertamento di fatto, insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato, la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta di guida della G. appare, con riferimento al tamponamento da parte sua dell’autocarro del M., causa esclusiva del sinistro, essendo del tutto irrilevante che quest’ultimo si trovasse fermo sulla carreggiata a causa del precedente incidente. Nè la Corte ha ritenuto rilevante la mancata collocazione del segnale di pericolo mobile o il mancato azionamento dei dispositivi ottici di emergenza, sia in relazione al lasso di tempo intercorso fra i due sinistri, sia in ragione della piena visibilità dei due mezzi fermi sulla strada.

Con il ricorso incidentale Assicurazioni Generali s.p.a. denuncia “ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, per violazione di legge e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia costituito dalla restituzione delle somme pagate da spa Assicurazioni Generali in forza della sentenza di primo grado esecutiva in favore di:

– G.M. (…); INAIL (…); in presenza della domanda di restituzione svolta dalla spa Assicurazioni Generali nell’atto di appello, od anche di ufficio, in relazione agli artt. 112, 277, 366, 96 c.p.c., comma 2, art. 402 c.p.c., comma 1. Con decisione in Camera di Consiglio (art. 375 c.p.c.) anche nel merito (art. 384 c.p.c.); in subordine con rinvio ad altro giudice”.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo:

La sentenza della C.A. è stata infatti depositata l’11 agosto 2006.

E’ stata notificata in data 3 novembre 2006. Il ricorso principale è stato notificato il 28 dicembre 2006. L’incidentale è stato notificato il 20 gennaio 2007, quindi oltre il termine di 60 giorni per cui l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 334 c.p.c. (Cass., 26 febbraio 2004, n. 3862).

In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale.

Tenuto conto dell’esito del giudizio di cassazione si ritiene sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il principale ed inefficace l’incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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