Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27914 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26589-2015 proposto da:

P.V., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2992/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/05/2015 R.G.N. 6333/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da P.V. rilevando che la ricorrente, a seguito della revoca dell’indennità di accompagnamento dalla data del 30/9/2011,aveva omesso di presentare una nuova domanda amministrativa per il riconoscimento della prestazione costituente presupposto dell’azione e dunque la sua domanda era improponibile.

2. Avverso la sentenza ricorre la P. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste l’Inps.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (360 n. 3 e 4).

Espone che i giudici in prima udienza avevano invitato le parti a discutere sulla domanda amministrativa e che il difensore della P. aveva dichiarato di non essere pronto alla discussione e di non accettare il contraddittorio. Deduce che la Corte non aveva concesso il termine previsto dall’art. 101 c.p.c., ed aveva deciso direttamente, senza valutare che una questione sulla proponibilità della domanda non era stata sollevata da nessuna delle parti.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, conv. in L. n. 425 del 1996, come modificato dalla L. 1997, art. 52, nonchè del D.L. n. 112 de 2008 conv in L. n. 133 del 2008, nonchè D.M. 29 gennaio 2009, attuazione piano verifiche delle invalidità civile e infine della L. n. 102 del 2009, art. 20, comma 2.

Deduce che avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario e nella stessa comunicazione inviata alla ricorrente era previsto ricorso all’autorità giudiziaria entro il termine di 6 mesi e che,in sede giudiziaria, l’Inps non aveva eccepito alcunchè.

5. Il ricorso è infondato.

6. Può dirsi consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità (Cass. n. 3404 del 2006, n. 4254 del 2009, n. 11075 del 2010, n. 6590 del 2014, 4788 del 2019, 28445/2019), secondo il quale: – la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socio-economico), al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda. Conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorchè identico nel contenuto, da quello estinto per revoca.

Pertanto, l’interessato, intendendo ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale, dovendosi altresì escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno dei requisiti costitutivi comporta, secondo la regola generale, l’estinzione del diritto al godimento.

7. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi. Nè la ricorrente può lamentarsi della decisione assunta dalla Corte che, dopo aver sollevato la questione, non ha concesso un termine alle parti. Va ribadito infatti, da un lato che la temporanea carenza di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Dall’altro lato la ricorrente non prospetta in concreto, neppure in questa sede, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato o si fosse concesso un termine.

8. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese di causa stante la dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., sottoscritta dalla ricorrente in calce al ricorso.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA