Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27913 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27913 Anno 2017
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 8317-2013 proposto da:
NESE ANGELO NSENGL48E20A230V, elettivamente domiciliato
in ROMA, V.BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio
dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentato e
dit,so dagli avvocati ARljTIDE DE VIVO í GIANFRANCO

MOW[LIO;
– ricorrente contro
2017

CONSORZIO COMER CASE;
– intimato

2201

avverso la sentenza n. 24/2013 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 08/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO

‘)

Data pubblicazione: 23/11/2017

CORRENTI.

Ritenuto in fatto
– Il Consorzio Comer Case proponeva opposizione al d.i.
concesso dal presidente del Tribunale di Salerno all’ing. Russo

340.075.840 oltre interessi, rivalutazione e spese quale
residuo credito al netto dell’acconto di lire 200.000.000 in
base alle parcelle vistate dall’ordine professionale, per la
progettazione di 17 fabbricati, deducendo trattarsi di unico
progetto derivante da unico incarico ed unica concessione.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il d.i. e la
Corte di appello di Salerno, con sentenza 8.1.2013, rigettava
l’appello dei soccombenti rilevando che la tesi di una pluralità
di rapporti contrattuali, neppure prospettata nell’atto
introduttivo, era sfornita di prova e costituiva una
contraddizione in termini rispetto ad una richiesta avanzata
nei confronti del Consorzio mentre nell’atto di impugnazione si
faceva riferimento a rapporti contrattuali con ciascun
proprietario.
Nel merito anche sotto il profilo tecnico il progetto era
unico con fabbricati con caratteristiche identiche.
Propone ricorso per cassazione Angelo Nese con sei
motivi, ifikllustrati da memoria, non svolge difese il Consorzio.

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Pasquale e all’arch. Angelo Nese per l’importo di lire

Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso si denunciano l’omessa
valutazione di un documento decisivo e la violazione dell’art.

riportando l’incarico di progettazione e la delibera sindacale.
Col secondo motivo si lamenta la violazione degli artt.
1175, 1374, 1375 cc e delle norme in tema di liquidazione
delle competenze tecniche.
Col terzo motivo si denunzian’omessa valutazione di un
fatto decisivo in ordine alle modalità di applicazione della
tariffa e la violazione della legge 143/49..
Col quarto motivo si denunzia l’omessa valutazione di
punti decisivi, ( riportando in fotocopia il rinvio del parere da
parte della commissione parcelle per i motivi indicati).
Col quinto motivo si denunzia violazione dell’art. 113 cpc
e di atti amministrativi indicati in relazione a motivo di
appello.
Col sesto motivo si lamenta la violazione della circolare
ministeriale indicata.
Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte territoriale ha rigettato l’appello dei soccombenti
rilevando che la tesi di una pluralità di rapporti contrattuali,

2

1988 cc in ordine al rapporto con 37 cittadini di Laviano,

neppure prospettata nell’atto introduttivo, era sfornita di
prova e costituiva una contraddizione in termini rispetto ad
una richiesta avanzata nei confronti del Consorzio mentre

contrattuali con ciascun proprietario.
Nel merito anche sotto il profilo tecnico il progetto era
unico con fabbricati con caratteristiche identiche.
I motivi primo, terzo e quarto di ricorso, così come
prospettati, sono inammissibili in quanto, a seguito della
riformulazione dell’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., disposta
dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo
l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n.
21257, Rv. 632914).
Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360
c.p.c., pertanto, presuppone che un esame della questione
oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del
giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale
pretermissione di uno specifico fatto storico.
Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la
riformulazione dell’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve

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nell’atto di impugnazione si faceva riferimento a rapporti

essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati
dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo
costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione.
Nel caso di specie non si ravvisano né l’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, né un’anomalia motivazionale che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla
base della documentazione in atti, congruamente delibata .
Risultano del tutto generiche le altre doglianze che, sotto

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Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia

l’apparente denunzia di violazione di legge, richiedono un
riesame del merito con argomenti inconferenti o denunziano la
violazione di atti amministrativi senza superare la ratio

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in
mancanza di controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei
presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore
contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^

decidendi sopra riportata.

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