Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27913 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 764-2007 proposto da:

D.P. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRANDI BISOGNI Michele con studio in 80127 NAPOLI, Via

Cilea 147, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI ASSIC SPA, D.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10499/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 28/10/2005; R.G.N. 19992/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata D.P. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Napoli aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di D. M.C. e della Sai Assicurazione in relazione ad un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS). In esito al giudizio di appello, in cui si costituiva la Fondiaria-Sai Spa, il Tribunale di Napoli rigettava l’impugnazione con sentenza depositata in data 28 ottobre 2005.

Avverso la detta sentenza il D. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:

1) nullità e/o inesistenza della CTU in quanto ammessa su richiesta di parte dopo lo spirare dei termini previsti dall’art. 320 c.p.c.;

2) inesistenza e/o nullità della CTU perchè espletata da persona diversa da quella designata;

3) omessa motivazione sull’eccezione relativa alla diversa persona fisica del consulente di parte;

4) irritualità e tardività della documentazione fotografica presa in considerazione dal CTU;

5)infondatezza della sentenza in quanto fondata unicamente ed esclusivamente sulla CTU;

La prima doglianza è infondata perchè la consulenza tecnica di ufficio non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, essendo volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, per cui è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.

La seconda e la terza censura, intimamente connesse tra loro, sono anche esse infondate. Ed invero, premesso che entrambe le ragioni di doglianza si basano sul fatto che agli accessi peritali ebbe a partecipare, in veste di consulente della società assicuratrice convenuta, una persona diversa da quella designata, merita di essere condivisa la considerazione del Tribunale, il quale ha argomentato in inerito evidenziando l’irrilevanza della partecipazione agli accessi di soggetto diverso da quello inizialmente nominato quale CTP ma munito comunque di apposita delega. E ciò, in quanto tale circostanza non ebbe in alcun modo ad influire sull’esercizio del diritto di difesa del D. – nè egli lo ha dedotto in termini concreti – onde la sua sostanziale carenza di interesse a far valere una circostanza di fatto che non ebbe in alcun modo a pregiudicarlo.

E’ infondata la successiva censura, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, ripreso dal giudice di secondo grado, secondo cui le eventuali nullità della consulenza non sono rilevabili ex officio dal giudice (Cass. 23467/04), restando esse sanate per acquiescenza ove non eccepite nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi (Cass. 4364/02, 5762/05), ovvero se non opposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione.

E’ ugualmente infondata l’ultima censura alla luce della considerazione che, come risulta dalla sentenza impugnata, il giudice di merito non ha fondato la decisione sui soli rilievi, contenuti nella relazione tecnica, utili ad evidenziare la incompatibilità dei danni lamentati con la dinamica dell’incidente descritta, ma si è basato anche sulle incongruenze emerse dalle dichiarazioni dei testi e quindi sulla mancanza di attendibilità degli stessi. E ciò, senza considerare che spetta al solo giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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