Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27912 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 747/2007 proposto da:

C.V. (OMISSIS), L.G.

(OMISSIS), D.S.R. (OMISSIS),

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIQUORI

Michele, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA S.P.A. (OMISSIS) in qualità di Procuratore

Speciale dell’Amministratore Delegato p.t., elettivamente domiciliata

in ROMA, V. A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato CALDORO

MARIA FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGALDI Renato

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., T.A., MIN. GIUSTIZIA,

TIRRENA COMPAGNIA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LCA, LI.GU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3643/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/12/2005 R.G.N. 182/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato RENATO MAGALDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.S.R. esponeva: che si era verificato uno scontro frontale fra la Jeep sulla quale egli era trasportato, in quanto agente di Polizia Penitenziaria, e la Ford Fiesta di proprietà di Li.Gu., condotta dallo stesso e assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la compagnia Tirrena;

affermava che la collisione era stata provocata dal Li.; che la Tirrena era stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

D.S.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Li.Gu., la Tirrena s.p.a. e la Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata alla liquidazione del danno per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo la condanna dei primi due in solido, o di chi di ragione, al risarcimento dei danni subiti nel corso dell’incidente per cui è causa.

Rimasta contumace la Assicurazioni Generali si costituivano il Li. e la compagnia Tirrena Assicurazioni.

Nel prosieguo del giudizio intervenivano volontariamente, con separati atti, L.G., D.A. e C. V. sostenendo di aver subito anch’essi danni in quanto trasportati, in qualità di agenti della polizia Penitenziaria, sulla Jeep coinvolta nel sinistro e chiedendo la condanna del Li. e della Assicurazioni Generali o di chi di ragione al risarcimento dei danni.

In relazione al medesimo incidente Li.Gu. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero della difesa e la s.p.a.

Assitalia – Le assicurazioni d’Italia (in qualità rispettivamente di proprietario e assicuratore della Jeep) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Il Ministero della difesa opponeva di non essere proprietario della jeep mentre l’Assitalia contestava che il sinistro fosse stato cagionato dal conducente della stessa vettura.

Disposta la riunione dei procedimenti il Li. veniva autorizzato a chiamare in causa il Ministero di Grazia e Giustizia che si costituiva negando anch’esso di essere proprietario della jeep. Nel frattempo T.A., assumendo di essersi trovata in qualità di trasportata a bordo della Ford Fiesta e di aver riportato lesioni, convenne in giudizio il Ministero della Difesa e l’Assitalia chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Anche il relativo giudizio veniva riunito a quello promosso dal D.S..

Con sentenza del 15 gennaio 2002 il Tribunale estrometteva dalla causa il Ministero della Difesa; attribuiva la causa del sinistro all’esclusiva colpa del conducente della jeep; condannava il Ministero di Grazia e Giustizia e l’Assitalia a risarcire i danni al Li. ed alla T..

Proponevano appello D.S.R., L.G., D.A. e C.V. insistendo per l’affermazione della responsabilità concorrente, o anche presuntiva, a carico di entrambi i conducenti, con conseguente condanna della Assicurazioni Generali, della Tirrena, di Li.Gu., dell’Assitalia e del Ministero di Grazia e Giustizia, o di chi di ragione, al risarcimento dei danni da loro subiti.

Si costituivano La Tirrena, il Li. e la T. contestando la fondatezza del gravame, nonchè l’Assitalia che da un lato chiedeva il rigetto dell’appello, dall’altro interponeva impugnazione incidentale sostenendo che nessuna responsabilità era attribuibile al conducente della jeep. Rimaneva contumace la Assicurazioni Generali mentre si costituiva il Ministero di Grazia e Giustizia aderendo al suddetto gravame.

La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello proposto da D. S.R., L.G., D.A. e C. V. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli; dichiarava inammissibile l’appello incidentale della Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia.

Propongono ricorso per cassazione D.S.R., L. G., D.A. e C.V., con un unico motivo e presentano memoria.

Resiste con controricorso l’I.N.A. Assitalia s.p.a. che presenta memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 112, 116, 156, 157, 166, 167, 183, 184, 189, 345, 346, 359 c.p.c., artt. 24, 111 Cost.;

mancato e/o erroneo esame delle domande e delle conclusioni formulate; nullità della sentenza e del procedimento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”.

Secondo parte ricorrente la decisione impugnata è “errata, illegittima, arbitraria e profondamente ingiusta perchè una volta ritenuta la responsabilità esclusiva o anche concorrente del conducente della jeep, non vi erano valide ragioni per non accogliere anche le domande degli attuali appellanti nei confronti della s.p.a.

Assitalia – Le assicurazioni d’Italia e del Ministero di Grazia e Giustizia alla pari delle domande accolte dei Sigg.ri Li.

G. e T.A.”.

Si sostiene altresì che l’art. 184 c.p.c., vecchio testo, applicabile al caso in esame poichè trattasi di procedimento cosiddetto di vecchio rito, iniziato prima del 30 aprile 1995, consente alle parti, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, di formulare nuove domande e che l’ammissibilità della proposizione di tali domande non è subordinata all’accettazione esplicita del contraddittorio.

Il motivo è infondato.

L’impugnata sentenza ha infatti rigettato l’estensione della domanda nei confronti del Ministero e dell’Assitalia sia perchè la stessa è stata formulata in sede di precisazione delle conclusioni e non accettata da controparte; sia perchè non risulta documentato che anteriormente all’estensione della domanda sia stato soddisfatto l’onere imposto dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22.

La domanda originaria prefigurava la responsabilità esclusiva del Li., affermando che la collisione era stata provocata da quest’ultimo, in quanto improvvisamente aveva invaso la corsia destinata all’opposto senso di marcia, nella quale procedeva la jeep. L’estensione della domanda al Ministero ed all’Assitalia comporta immutazione del fatto, introducendo un tema d’indagine completamente nuovo in quanto concernente presupposti diversi da quelli prospettati con l’atto di citazione.

Inoltre, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’onere imposto al danneggiato dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, di richiedere all’assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salva la preclusione del giudicato, sia pure implicito, per la mancata impugnazione di una pronunzia sul merito che presupponga la proponibilità della domanda, venendo quest’ultima in tal caso ad assumere rilievo quale presupposto necessario del giudicato esplicito formatosi sulla detta statuizione di merito (Cass., 21 dicembre 2004, n. 23696).

I ricorrenti non censurano questa ratio decidendi e sostengono di aver proposto domanda di revocazione (in memoria precisano che la relativa udienza collegiale è fissata per il 20 gennaio 2012).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorar, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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