Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27912 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27912 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 22170-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
2013

e difende ope legis;
– ricorrenti –

2920

contro

DESAP SRL FALLITA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2006 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 13/12/2013

di NAPOLI, depositata il 12/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

chiesto l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO.
1. L’Amministrazione finanziaria emetteva avviso di rettifica, ai finì IVA per l’anno 1994, nei confronti della
fallita società DE SAP. S.r.l., con il quale – rilevata
l’omessa registrazione di corrispettivi – l’Ufficio elevava il volume d’affari della società a £. 960.524.000, a
fronte di quella dichiarato per £. 790.058.000, recupe2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente
dinanzi alla CTP di Caserta, che rigettava il ricorso.
L’appello proposto dalla DE SAP. S.r.l. dinanzi alla CTR
della Campania veniva, peraltro, accolto con sentenza n.
92/50/06, depositata il 12.6.06. Con tale pronuncia, il
giudice di seconde cure riteneva che la pretesa tributaria azionata dall’Amministrazione, fondata sulla consulenza d’ufficio disposta dal P.M. nel procedimento penale
concernente gli stessi fatti, fosse basata su elementi
inidonei, in quanto non costituenti presunzioni gravi,
precise e concordanti, a legittimare il ricorso all’ accertamento induttivo operato dall’Amministrazione finanziaria.
3. Per la cassazione della sentenza n. 92/50/06 hanno
proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi.
la contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. 1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente.
Va osservato, infatti, che, qualora – come nel caso di
specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo
l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare
nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel
giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva
all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute
operative in forza del d.lgs. n. 300/99 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti

rando a tassazione la relativa imposta evasa.

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del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio. Ne consegue che l’unico
soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto
dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per
Cass. 24245/04, 6591/08).
2. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente – l’Agenzia
delle Entrate denuncia la violazione degli artt. 2727,
2729 e 2697 c.c. e 54, co. 2 d.P.R. 633/72, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
2.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere illegittimo il ricorso, da parte dell’Amministrazione finanziaria, all’accertamento analitico-induttivo, in presenza di
una contabilità, seppure formalmente regolare, comunque
tale da evidenziare, nella comparazione tra costi e ricavi, una condotta irragionevole ed antieconomica della società contribuente.
2.2. Il giudice di appello avrebbe, inoltre, errato – a
parere dell’Agenzia delle Entrate – nel ritenere illegittima l’utilizzazione di dati risultanti dalla consulenza
disposta dal P.M. nel procedimento penale, pendente dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per gli stessi fatti. Ed invero, ad avviso della ricorrente, tale
consulenza ben poteva fornire, all’Ufficio finanziario,
prima, e al giudice di merito, poi, elementi di valutazione di carattere indiziario e presuntivo, che la CTR
non avrebbe dovuto pretermettere nella valutazione dei
fatti di causa.
3. Le censure suesposte sono fondate.
3.1. La presenza – presso il contribuente soggetto a verifica – di scritture contabili formalmente corrette non
esclude, invero, la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art.

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difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante,

39, co. l, lett. d), del d.P.R. n. 600/73 (in materia di
imposte dirette) e 54 d.P.R. 633/72 (in materia di IVA),
qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della
antieconomicità del comportamento del contribuente. In
tali casi, pertanto, è consentito all’Ufficio dubitare
sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, ad
esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente
medesimo (cfr. Cass. 7871/12; 6852/09).
3.2. Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una contabilità che – sebbene formalmente regolare – evidenziava un
esubero dei costi (£. 473.233.144) rispetto ai ricavi (£.
425.217.278), tale da dare luogo ad una gestione imprenditoriale del tutto antieconomica, correttamente l’ Ufficio ha proceduto – con l’ausilio anche dei dati desunti
dalla c.t.u. contabile disposta nel giudizio penale all’accertamento induttivo, mediante inventario analitico
di tutte le merci, e non di alcuni articoli soltanto
(Cass. 6852/09), e raffrontando i prezzi di acquisto con
quelli di rivendita dei beni.
3.2.1. A fronte della manifesta irragionevolezza dell’
esposizione in contabilità di ricavi inesistenti e, quindi, tali da rendere assolutamente antieconomica la prosecuzione della gestione aziendale, l’Ufficio – ragionevolmente dubitando della veridicità delle operazioni dichiarate – ha, dipoi, proceduto, del pari correttamente, a
determinare il maggior reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, la cui applicabilità
prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità
dell’impresa risulti formalmente regolare (v. Cass.
3197/13).

3

della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere,

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3.2.2.

Siffatto

modus

operandi,

seguito

dall’Amministrazione finanziaria nel caso concreto, non
si presta, dunque, a censura alcuna.
3.3. Né può ritenersi censurabile il ricorso, ai fini
dell’accertamento induttivo, anche ai dati desumibili sul piano indiziario e presuntivo – dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. nel processo penale pendente per
gli stessi fatti.
3.3.1 Non può revocarsi in dubbio, infatti, che tale consulenza fosse utilizzabile, sia dall’Amministrazione ai
fini dell’accertamento in rettifica, che dal giudice di
merito nella decisione della controversia, il quale, anzi
dalle risultanze di tale elemento istruttorio non avrebbe
dovuto prescindere – di qui la fondatezza anche del dedotto vizio di motivazione – ai fini della formazione del
suo convincimento.
3.3.2. Anche le risultanze

delle indagini preliminari

svolte in sede penale – ed,

in particolare, quelle della

consulenza tecnica disposta

dal P.M. – possono, invero,

fornire al giudice, ed ancor prima all’Amministrazione
nello svolgimento della sua attività autoritativa (v.
Cass. 11785/10), utili e concorrenti elementi di giudizio
di carattere presuntivo ed indiziario, che ben possono
concorre’A i con le altre risultanze istruttorie, all’ accertamento di un determinato fatto controverso (cfr.
Cass. 16069/01; 15181/03; 11013/04).
3.4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso
proposto dall’Agenzia delle Entrate non può che essere
accolto.
4.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione

dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, co. 1
c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla
fallita DE SAP. s.r.l.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico dell’intimata, nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare inte-

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:ESENTE
Ai
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IEi

ramente compensate fra le parti le spese dei giudizi di
merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; cassa l’impugnata sententivo della contribuente; condanna il resistente alle spese del presente giudizio, che liquida in C 4.500,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate
tra le parti le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22.10.2013.

za e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introdut-

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