Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27911 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27911 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 22619-2013 proposto da:
CONDOMINIO VIA BAYLLE 3 CAGLIARI (c.f. 92078610927),
in persona dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE
BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
TRALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GIANUARIO CARTA, GIUSEPPE ACCARDI;
– ricorrente contro

COMUNE di CAGLIARI (c.f. 00147990923), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 23/11/2017

difende;
c/ricorrente e ricorrente incidentale contro

PANNI

TIZIANA

FNNTZN57D58B354S),

FANNI

EMILIO

(FNNHLE58S06B3554G), PANNI ANGELA (FNNNGL54P41B354B),

presso
la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dagli
avvocati PIETRINO ANTONIO VIRDIS, MARIO PUGGIONI;
– controricorrentí nonchè contro

SA.GE .TUR S.n.c. in persona del legale rappresentante
pro tempore, PANNI ROSANNA, PALOMBA MARIA PAOLA;
– intimate –

avverso la sentenza n. 153/2013 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 04/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

Rilevato d’è :
è stata impugnata dal Condominio di via Baylle n. 3 di
Cagliari la sentenza n. 153/2013 della Corte di Appello
di quella Città con ricorso fondato su due ordini di motivi
e resistito con controricorso delle parti intimate Fanni

volta, proposto ricorso incidentale basato su due motivi.
Non ha svolto attività difensiva la Sa.Ge.Tur. s.n.c.
La sentènza della Corte distrettuale, in parziale riforma della
decisione del Tribunale di Cagliari n. 2562 /2010,
condannava in solido il suddetto Condominio ed il succitato
Comune al pagamento della somma complessiva di C
17.701,00 a titolo di risarcimento danni in favore dall.a
società Sa.Ge.Tur. (nella fattispecie la Corte, in concreto,
aggiungeva all’originaria somma risarcitoria, di C 16.990,00,
stabilita.dal primo Giudice un’ulteriore somma di C 711,00 a
titolo di danno emergente).
In precedenza il Tribunale di prima istanza, all’esito di un
giudizio sorto dalla domanda di risarcimento danni dei
conduttori di immobile adibito a bar e locato dai suddetti
Fanni, aveva ritenuto la responsabilità del Condominio e del
Comune, chiamati in causa, per i subiti danni all’esercizio
commerciale per allagamenti da liqu’ami.
Più precisamente il Tribunale cagliaritano aveva accertato,
previa apposita CTU, che i danni verificatisi erano dovuti a

Tiziana ed altri, nonché del Comune di Cagliari che ha, a sua

due distinti e concorrenti fattori ovvero la vetustà della
condotta fognaria condominiale e l’intasamento dei pozzetti
fognari comunali.
il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata

ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Il Comune ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il
vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Il motivo non può essere accolto.
Lo stesso è, infatti, del tutto carente quanto alla dovuta
indicazione di (ed al riferimento a) specifici parametri
normativi eventualmente violati.
Al riguardo deve richiamarsi il noto e condiviso principio già
enunciato .da questa Corte per cui “non è ammissibile il
ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, n., 3 c.p.c., col
quale non vengono svolte specifiche argomentazioni intese a
dimostrare come e perché determinate affermazioni
contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le
norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione
delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass.

n. 635/2015).
4

rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in

Tale principio, peraltro, risulta affermato alla stregua di un
costante orientamento che, nel tempo, aveva già avuto
modo di chiarire come la corretta invocazione del vizio di
violazione di legge deve prevedere -per l’appunto- la
specificazione della norma violata o falsamente applicata

ragioni della pretesa violazione per contrasto con la norma
(Cass. n.ri 5148/2003 e 2270/2006).
Nel resto il motivo fonda su inammissibili doglianza inerenti
il preteso errore di valutazione, in fatto, sull’ “accertamento
delle cause ed attribuzione delle responsabilità” e risulta ,
quindi, teso ad una revisione del. ragionamento decisorio
della Corte del merito, peraltro correttamente svolto e
logicamente motivato.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 , n.5
c.p.c.
Il ricorso, in punto, propone una serie di argomentazioni
riguardanti la rivalutazione dell’esito delle prove per testi
sugli allagamenti per cui è causa e la riconsiderazione in
fatto della efficienza della pompa sommersa non in loco
(peraltro a distanza di circa 10 anni dall’epoca dei fatti).
Il motivo, applicandosi nella fattispecie l’art. 360, n. 5 c.p.c.
(che postula la contestazione della sentenza gravata solo in

(Cass. 21659/2005) e specificare conseguentemente le

ragione di un fatto specifico e decisivo), deve -pertantoritenersi del tutto inammissibile.
3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale del Comune
di Cagliari si lamenta l'”omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”

da parte della Corte distrettuale che ” non avrebbe
espressamente sancito la riforma “, in punto, della prima
decisione nella parte in cui “il Tribunale di Cagliari aveva
disposto la condanna del Comune di Cagliari al pagamento
delle spese di lite in favore dei Fanni”.
Il motivo non è fondato in quanto vi è statuizione sulle
spese e non ricorre l’ipotesi dell’omessa pronuncia.
Lo stesso Comune ricorrente incidentale riconosce col
proprio atto, alla sua ottava pagina, che comunque veniva,
con la gravata decisione di appello, dichiarata “la
compensazione delle spese richiesta dal Comune appellante
incidentale”.
Vi è stata, dunque, almeno implicitamente pronuncia in
merito e, comunque, una decisione che -correttamente
interpretata nella competente sede- non può comportare
l’accoglirnento del motivo in esame (e, quindi, un ulteriore
giudizio di rinvio).
E, d’altra parte, la pronuncia con ordinanza del 29/10/2013
della medesima Corte di Appello di Cagliari, all’esito di

Viene adombrata una omessa pronuncia in ordine alle spese

ricorso per correzione per errore • materiale del Comune
odierno ricorrente incidentale, appare già di per sé idonea a
fugare ogni dubbio e la necessità di altro aggravio
processuale (nell’occasione la Corte territoriale ha, fra
l’altro, chiarito di aver “ritenuto fondato il gravame” ovvero

Cagliari” dalla regolamentazione delle spese del primo
grado del giudizio.
Il motivo Va, dunque, respinto.
4.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Comune
prospetta, in subordine, il vizio di motivazione insufficiente,
nonché violazione 132 c.p.c. in relazione art. 360, n. 4 c.p.c.
“perché Corte Appello non ha espressamente sancito la
riforma” nel senso dianzi già invocato col precedente
motivo, nonché per motivazione insufficiente e
e

contraddittoria.
Quanto alla doglianza relativa alla pretesa carenza
motivazionale della gravata decisione il motivo è
inammissibile poiché presuppone come ancora esistente (ed
applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di
legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui
esso era possibile prima della modifica dell’art. 360, n. 5
c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/201’2, convertito nella L. n.
134/2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso
esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di
7

l’appello incidentale “con esclusione, quindi, del Comune di

discussione tra le parti, rimanendo -alla stregua della detta
novella legislativa- esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” dalla motivazione ( Cass.
civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
Nel resto va ribadito, ancora, che la pronuncia sulle spese vi

data anche sulla scorta dell’interpretazione del decisum in
pratica fornita con la citata ordinanza della medesima Corte
territoriale.
Per di più deve inoltre evidenziarsi che l’omissione di
pronunda non è ipotizzabile allorché, come in ipotesi, si
faccia questione non di una effettiva omissione rispetto ad
una domanda, ma al modo in cui , secondo il desiderio della
parte, quella domanda andava delibata nella sentenza
gravata.
Il motivo va, dunque, respinto.
5.-

Alta stregua di quanto innanzi esposto, affermato e

ritenuto.devono essere rigettati sia il ricorso principale che
quello incidentale.
6.-

La duplice soccombenza della parte ricorrente e di

quella

ricorrente

incidentale

comporta

la

solidale

responsabilità delle stesse in ordine al dovuto pagamento
delle spese del giudizio in favore delle parti contoricorrenti.
Le spese medesime vengono determinate così come in
dispositivo,.

è stata : una pronuncia, va ribadito, quantomeno implicita e

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia
del ricorrente principale, che di quello incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1 bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna il
ricorrente principale e quello incidentale, in solido,
pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese
del giudizio, determinate in C 2.700,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre spese generali nella misura del

15%

ed

accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte sia del ricorrente principale, che di
quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma r bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1’11
luglio 2017.

P 4-

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