Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27911 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27911 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 30266-2007 proposto da:
FREZZA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA BRITANNIA 36, presso lo studio dell’avvocato
TREZZA GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato
BALSAMO GIUSEPPE giusta delega a margine;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta

Data pubblicazione: 13/12/2013

e difende ope legis;
– controricorrenti nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI 4, AGENZIA
DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA;

avverso la sentenza n. 150/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 07/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BALSAMO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La CTR della Campania, con sentenza n.150/24/06 depositata il 7 luglio 2006, accoglieva
l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza emessa dalla CTP di Napoli che aveva dichiarato
l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di Frezza Francesco disponendo la

per l’anno 1999.
2. L’accertamento si era fondato sull’esistenza di una società di fatto fra il Frezza, i suoi familiari
Sorrentino Maria Filomena e Frezza Vincenzo nell’attività facente capo all’inesistente ditta
individuale Grove Computer di Marrazzo Francesco, creata al solo fine di fare transitare acquisti di
merce intracomunitaria presso altre ditte facenti capo ai medesimi soggetti i quali si erano
avvantaggiati portando in detrazione l’IVA figurativamente versata alla ditta Grove computer che,
invece, non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi nè mai versato all’erario l’imposta
medesima.
3. Secondo la CTR era infondata la dedotta illegittimità dell’atto impugnato sotto il profilo della
violazione dell’art.12 c.7 1.n.212/2000, in quanto agli atti erano presenti plurimi elementi dai quali
inferire l’inesistenza della ditta individuale del Marrazzo Francesco, ditta che non era rinvenibile
nella sua sede romana come già era stato espresso nell’atto di accertamento e che legittimava
l’utilizzo della deroga al termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla cennata disposizione.
4. Aggiungeva quanto all’esistenza di un’affectio societatis che l’atto notificato al Frezza era
fondato ” …non sulla supposta società di fatto fra lui ed il Signor Marrazzo Francesco, bensì nella
sua qualità di socio, assieme alla moglie Sorrentino Maria Filomena e al figlio Frezza Vincenzo,
nella società di fatto tra essi esistente per l’esercizio dell’attività facente capo all’inesistente ditta
individuale di Marrazzo Francesco”. Esponeva in proposito che taluni elementi di fatto
incontestati- impossibilità del Marrazzo di svolgere attività, esistenza di documentazione dei Frezza
nella ditta del Marrazzo, ingerenza del Frezza Francesco negli atti della ditta Oplon del figlio
Frezza Vincenzo, mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi della ditta Marrazzo ed
assenza dei versamenti dell’IVA addebitata alla ditta Oplon di Frezza Vincenzo- giustificavano la
legittimità dell’avviso di accertamento.
5. Il Frezza Francesco ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, ai quali ha
resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso, nel quale ha eccepito preliminarmente
l’inammissibilità del ricorso per decorso del termine lungo di impugnazione in relazione alla data di
pubblicazione della sentenza. Il contribuente ha poi depositato memoria ex art.378 c.p.c.

ripresa a tassazione di IVA per £.453.263.000 e sanzioni relative al mancato versamento del tributo

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Va preliminarmente evidenziato che il ricorso per cassazione è tempestivo, ad onta di quanto
diversamente opinato dall’Agenzia, risultando agli atti che la notifica dello stesso all’Agenzia delle
Entrate di Direzione della Campani venne effettuata in data 20.11.2007 – mancando elementi dai
quali inferire la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario- e, dunque, entro il termine di
legge, prorogato per due volte in ragione del periodo di sospensione feriale.

contraddittoria od omessa motivazione, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.
7.1 La CTR, a fronte dell’eccezione di illegittimità dell’atto di accertamento per mancato rispetto del
termine dilatorio di cui all’art.12 c.7 1.n.212/2000, aveva riconosciuto l’esistenza delle ragioni di
urgenza sulla base delle giustificazioni tardivamente dedotte dall’Ufficio in fase di appello e
comunque inidonee a giustificare la decisione, non spiegando i motivi per i quali la ritenuta
inesistenza della ditta Marrazzo avrebbe giustificato l’urgenza, peraltro facendo
contraddittoriamente discendere dall’inesistenza della ditta anzidetta conseguenze sfavorevoli nei
confronti dei Frezza.
7.2 In più, la decisione era contraddittoria, avendo ritenuto l’inesistenza della ditta Marrazzo
ancorchè gli elementi ritenuti dalla stessa CTR come incontestati dimostravano inequivocabilmente
che la ditta esisteva ma era priva di adeguata organizzazione. Aggiunge che era mancata ogni
valutazione in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi, in violazione degli
artt.2727 e 2729 c.c., all’assolvimento dell’onere della prova gravante sull’ufficio, alla legittimità di
un argomentare per il quale una ditta individuale identificabile nella persona fisica del titolare,
realmente esistente, potesse essere ritenuta inesistente.
8. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto la violazione dell’art.12 c.7 1.n.212/2000
e dell’art.101 c.p.c. nonchè degli artt.3, 24 secondo comma e 111 primo e secondo comma della
Costituzione, nonché degli artt.2697, 2727, 2729 e 2563 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 nn.3
e 4 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva individuato quale ragione di urgenza giustificativa della
mancata operatività del termine dilatorio di cui al comma 7 dell’art.12 1.n.212/2000 un elemento
non inserito nell’avviso di accertamento, valorizzando circostanze indicate dall’Ufficio solo in grado
di appello.
9. Con il quarto motivo il contribuente ha dedotto il vizio di insufficiente o contraddittoria
motivazione, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. ed agli artt.2247 c.c. e 2297 c.c. ed agli
artt.24 secondo comma e 111 primo e secondo comma della Costituzione e dell’art.101 c.p.c., 2727
c.c., 2729 c.c. e 2653 c.c.La CTR, nel motivare in ordine all’affectio societatis fra il Frezza ed il
Marrazzo, non aveva spiegato in modo adeguato gli elementi rivelatori della asserita società di

7. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il contribuente prospetta i vizi di insufficiente

fatto, peraltro richiamando circostanze che confermavano l’esistenza, piuttosto che l’inesistenza,
della ditta individuale del Marrazzo. Secondo il ricorrente, poi, la CTR aveva modificato
radicalmente la contestazione rispetto a quella posta a base dell’avviso di accertamento,
soffermandosi sull’esistenza di una società fra il Frezza ed i suoi familiari ed invece tralasciando la
verifica della società di fatto tra il Frezza ed il Marrazzo che era stata originariamente ipotizzata
dall’ufficio. Per il resto il contribuente ripropone questioni relative alla contraddittorietà della

10. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all’art.360
comma 1 n.4 c.p.c., in relazione all’art.112 c.p.c. ed agli artt.2247 e 2297 c.c. ed agli artt.3, 24 c.2 e
111 commi 1 e 2 Cost., e degli artt.101,112 c.p.c. e 161 c.p.c., nonchè dell’art.56 c.2 dpr n.633/72,
art.16 c.2 d.lgs.n.472/97, art.7 1.n.212/2000, art.42 comma 2 dpr 1973/600, art.3 1.n.241/1990 e
art.57 d.lgs.n.546/92. Deduce che la CTR aveva modificato l’originaria contestazione posta a base
dell’avviso, soffermandosi sull’esistenza di una società di fatto tra il Frezza ed i di lui familiari e non
sulla originaria contestazione che muoveva dal ritenuto esistente sodalizio di fatto tra il Frezza ed il
Marrazzo, con ciò violando il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
11. Con il sesto motivo il contribuente ha dedotto la violazione degli artt.3,24 c.2 e 111 c.1 e 2
Cost. e degli artt.101 e 345 commi 1 e 2 c.p.c. e dell’art.57 d.lgs.n.546/72, in relazione all’art.360
comma 1 n.3 c.p.c.Lamenta che la CTR aveva valorizzato, ai fini dell’urgenza, elementi per la
prima volta indicati dall’ufficio in fase di appello, peraltro diversi da quelli esposti nel corso del
giudizio di primo grado,

ledendo i principi del giusto processo, del contraddittorio e

dell’inammissibilità di motivi nuovi in appello.
12. Con il settimo motivo la parte contribuente ha dedotto la nullità della sentenza e del
procedimento, in relazione all’art.360 comma 1 nn.3 e 4 c.p.c., in riferimento all’art.52 d.1g.n.546/92
non essendo stato l’appello autorizzato dal responsabile del servizio contenzioso della direzione
regionale ma solo dalla Direzione regionale delle Entrate della Campania che costituiva
presupposto processuale, incidendo sull’ammissibilità dell’impugnazione.
13. Con l’ottavo motivo la parte contribuente ha dedotto la nullità della sentenza e del
procedimento, in relazione all’art.360 comma 1 nn.3 e 4 c.p.c. in relazione all’art.53 d.lgs.n.546/92.
Lamenta che l’ufficio, nel redigere l’atto di appello, non aveva indicato in modo specifico i motivi
limitandosi alla riproposizione delle ragioni esposte in primo grado senza indicare alcuna censura
alla sentenza della CTP.
14. Con il nono motivo il contribuente ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento, in
relazione all’art.360 comma 1 nn.3 e 4 c.p.c. in relazione all’art.53 d.lgs.n.546/92. Lamenta che
l’Agenzia, nell’atto di appello, aveva omesso di indicare l’oggetto della domanda, con conseguente

motivazione già esposte nel motivo 1.

inammissibilità del gravame, limitandosi l’impugnazione a richiedere la conferma dell’accertamento
impugnato.
15. L’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, evidenziando
che era emersa in modo chiaro l’urgenza che aveva giustificato il mancato rispetto del termine
dilatorio di cui all’art.12 c.7 1.n.212/2000.
15.1 Peraltro, la CTR aveva descritto in modo chiaro gli accadimenti, rendendo palese l’attività

la Oplan di Frezza Vincenzo e la Oplan s.r.1.- della quale era amministratore lo stesso Frezza
Vincenzo-, conclamata nella creazione di apparenti acquisizioni di merce dall’estero da parte della
ditta del Marrazzo (ditta prestanome) il quale, non dichiarando l’IVA nè versandola, alienava la
stessa merce alle ditte riconducibili al Frezza che portavano in detrazione l’IVA cartolarmente
corrisposta al loro cedente in tal odo andando a credito di IVA e riuscendo a praticare un prezzo
base di vendita molto competitivo, capace di incrementare il volume delle vendite nel corso degli
anni.
16. Vanno esaminati congiuntamente i motivi 1,2, 3 e 6, risultando tutti connessi alla questione
relativa alla dedotta violazione dell’art.12 c.7 1.n.212/2000.
16.1 I motivi sono in parte inammissibili, quanto alla mancata specificazione di autonomo momento
di sintesi rispetto quanto alle censure involgenti il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione- art.360 comma 1 n.5 c.p.c.- e comunque tutti infondati nel merito.
16.2 Giova ricordare, in via assolutamente preliminare, che le Sezioni Unite di questa Corte,
definendo il contrasto insorto fra diversi indirizzi in ordine agli effetti del mancato rispetto del
termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di contestazione, hanno ritenuto che
“in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’articolo 12, comma 7,
della Legge 212/2000 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di
sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento — termine decorrente dal rilascio al
contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali
destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni,
determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto
impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del
contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al
migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella
mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione
anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dell’osservanza del termine),

fraudolenta posta in essere dal Frezza e dai sui familiari attraverso la ditta del Marrazzo Francesco e

la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata
dall’Ufficio”-cfr.Cass.S.U. 29 luglio 2013, n. 18184-.
16.3 Si è in particolare precisato che “risponda a criteri di equilibrio degli interessi coinvolti e di
ragionevolezza far dipendere la validità o meno dell’atto emesso ante tempus dalla sussistenza o
meno, nella realtà giuridico-fattuale, del requisito dell’urgenza, anziché dalla circostanza (avente
valore del tutto secondario) che tale requisito sia, o no, enunciato nell’atto: ciò che conta, in

che la particolare urgenza di provvedere effettivamente nella fattispecie vi sia stata.”
16.4 Quanto alla sussistenza del requisito anzidetto, le Sezioni Unite hanno precisato che a fronte di
un avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine de quo e privo
dell’enunciazione dei motivi di urgenza che lo legittimano, il contribuente potrà, ove lo ritenga,
anche limitarsi ad impugnarlo per il solo vizio della violazione del termine, spettando
“…all’Ufficio l’onere di provare la sussistenza (all’epoca) del requisito esonerativo dal rispetto del
termine e, dunque, in definitiva, al giudice, a seguito del dibattito processuale (e senza, perciò, che
il contribuente subisca alcuna menomazione del diritto di difesa), stabilire l’esistenza di una valida e
“particolare” – cioè specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione ragione di urgenza, idonea a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento.”
16.5 Orbene, facendo applicazione dei superiori principi alla vicenda qui in esame, la CTR ha
individuato quale particolare ragione di urgenza ai fini dell’emissione dell’accertamento prima della
scadenza del termine anzidetto l’inesistenza della ditta individuale del Marrazzo, specificando che
tale elemento era già esistente all’interno dell’avviso di accertamento.
16.6 E’ stato, in tale prospettiva, evidenziato che l’inesistenza della ditta del Marrazzo era stata
conclamata dalle precarie condizioni dell’apparente titolare, dell’esistenza di rapporti di gestione
operati dal Frezza Francesco sulla società del figlio Frezza Vincenzo, dall’esistenza di
documentazione contabile riferibile ai Frezza nella ditta del Marrazzo.
Orbene, tali elementi sono stati dalla CTR motivatamente ritenuti idonei a giustificare il requisito
della particolare urgenza ai fini del comma 7 dell’art.12 1.n.212/2000.
Nel far ciò la CTR, ad onta di quanto esposto dalla parte ricorrente, non è incorsa in alcun errore di
diritto, nè ha dato luogo ad una motivazione carente, contraddittoria o assente nè ha modificato il
quadro fattuale definito nel corso del giudizio di primo grado, dovendosi soltanto integrare la
motivazione della sentenza, corretta in diritto alla stregua delle successive considerazioni.
16.7 Ed infatti, partendo da quanto per ultimo postulato, non può in alcun modo ritenersi la tardività
o novità degli elementi prospettati dall’Ufficio in sede di appello, se solo si consideri che il tema
relativo all’esistenza dell’urgenza era stato ritualmente introdotto dall’Agenzia già in seno al

definitiva, ai fini dell’esonero dell’Ufficio dall’osservanza del termine dilatorio, è unicamente il fatto

giudizio di primo grado, ove si era sostenuto che l’esistenza di misure di sicurezza a carico del
Frezza e dei suoi familiari aveva» giustificato l’adozione dell’atto prima del termine dilatorio.
16.8 Ciò consente di ritenere, in linea con quanto esposto dalle Sezioni Unite, che l’Agenzia aveva
tempestivamente formulato, a fronte della dedotta illegittimità dell’atto per mancata osservanza del
termine, un fatto idoneo a paralizzare la causa di invalidità dello stesso.
16.9 La circostanza che nella fase di appello l’Ufficio abbia prospettato, a sostegno del requisito

pienamente inseriti già nell’avviso di accertamento, esclude di poter ritenere che tale contegno
integri un’eccezione nuova, essendosi per contro l’Ufficio limitato ad individuare, all’interno del
perimetro degli atti e degli accertamenti già svolti fin dal primo grado, quali elementi integravano la
particolare urgenza.
16.10 Del resto, questa Corte ha ritenuto(Cass.n.6391/13) che il divieto di nuove eccezioni in
appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353,
tramite la riforma dell’art. 345 cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario
dall’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso
stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi
se manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto
divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a
fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da
parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta
pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò fatti, allegazioni
probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione.
16.11 Si è poi chiarito (Cass.n.22553/12) che si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per
modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi
al giudice di secondo grado, essendo fondato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non
prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costituitivi del diritto azionato e,
introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale
dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua
estrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede
il contraddittorio.
16.12 Se, dunque, il principio generale dell’esclusione dello “ius novorum” nel giudizio di appello,
che trova espressa applicazione nel processo tributario in virtù del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57
comporta la preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto
costitutivo della pretesa e non della diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio

dell’urgenza, fatti diversi da quelli esposti in primo grado- poi condivisi dalla CTR – ma

in relazione a quelli già acquisiti al processo, non pare potersi revocare in dubbio l’impossibilità di
qualificare la censura esposta dall’Agenzia in sede di appello con riguardo all’urgenza nell’ambito
delle eccezioni nuove, esse basandosi su elementi pienamente acquisiti al processo e già risultanti
dall’avviso di accertamento.
16.12 In definitiva, la decisione impugnata, che ha pure precisato che detta inesistenza della ditta
del Marrazzo era già stata indicata nell’avviso di accertamento, si sottrae alle censure sul punto

16.11 E’, poi, il caso di evidenziare che la motivazione sul punto esposta dalla CTR resiste alle
ulteriori critiche esposte dal ricorrente in punto di ricorrenza del requisito dell’urgenza, con le
precisazioni di seguito esposte.
Proprio in relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite e sopra sintetizzati, ai quali il Collegio
intende dare attuazione, deve ritenersi che il giudice tributario è tenuto a verificare l’esistenza di
quelle particolari ragioni d’urgenza idonea a giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio di
cui al comma 7 dell’art.12.
16.12 Ora, reputa il collegio che detto requisito, per rispondere a criteri di ragionevolezza che
riescano a salvaguardare, secondo un’ottica di bilanciamento delle istanze dell’amministrazione con
quelle del contribuente, deve essere legato a una particolare specificità del caso accertato, piuttosto
richiedendo uno specifico riferimento agli elementi di fatto che rendono evidente l’impossibilità di
rinviare l’emanazione dell’atto.
16.13 Orbene, corretta risulta la ponderazione operata dalla CTR attraverso la valorizzazione
dell’inesistenza reale ed effettiva – quale centro di imputazione fiscale- del soggetto interposto, il
quale costituiva uno degli elementi decisivi per garantire, secondo la tesi dell’amministrazione, il
comportamento frodatorio dei soggetti coinvolti nella società di fatto costituiva spia della necessità
di attivare immediatamente la pretesa fiscale.
16.14 Ed infatti, proprio la particolare situazione accertata dai verbalizzanti, correlata ad una rete di
soggetti che, attraverso l’utilizzo dello schema delle c.d. società cartiere, realizzavano un
meccanismo volto ad impedire la riscossione dell’imposta da parte del soggetto – nel caso di specie
la ditta Marrazzo- che ometteva il versamento dell’IVA, emettendo fatture per le quali non
riscuoteva l’imposta che, invece, le altre società partecipi della frode portavano in detrazione,
giustificava l’esistenza di una particolare urgenza all’adozione dell’avviso di accertamento con
specifico riferimento alle circostanze di fatto evidenziate, alla cui stregua risultava l’impossibilità di
rinviare l’emanazione dell’atto, proprio per impedire il protrarsi del meccanismo e per garantire la
salvaguardia degli interessi erariali, gravemente pregiudicati dall’intreccio di operazioni riscontrate.
16.15 Ed in questa direzione non poteva che orientare la rilevanza delle condotte riscontrate, in

esposte dalla parte ricorrente.

esito alle quali l’amministrazione aveva reclamato una ripresa a tassazione di poco meno di mezzo
miliardo delle vecchie lire.
16.16 Parimenti destituita di fondamento è la dedotta illogicità della motivazione per avere desunto
dagli elementi indicati dalla CTR l’inesistenza della ditta Marrazzo quando invece dette
circostanze, a dire del ricorrente, erano dimostrative dell’effettiva esistenza ed operatività della
ditta Marrazzo.

della decisione impugnata che, nell’affermare l’inesistenza della ditta Marrazzo, ha
inequivocabilmente inteso riferirsi all’esistenza di elementi che deponevano per l’apparenza di una
ditta individuale da parte del titolare, il quale non era in condizioni di svolgere l’attività economica
invece riscontrata dai verbalizzanti. In definitiva, la ditta del Marrazzo altro non era che un
simulacro rispetto al sodalizio di fatto intercorso fra i Frezza e lo stesso Marrazzo.
Di ciò non è dato in alcun modo dubitare dalla lettura della sentenza, ove fra l’altro si legge che
l’atto notificato al Frezza “…trova ragione non nella supposta società di fatto fra lui ed il Signor
Marrazzo, bensì nella sua qualità di socio, assieme alla moglie Sorrentino Maria Filomena e al
figlio Frezza Vincenzo, nella società di fatto tra essi esistente per l’esercizio dell’attività facente
capo all’inesistente ditta individuale di Marrazzo Francesco”.
17. Occorre ora passare all’esame dei motivi 4 e 5, anch’essi strettamente tra loro connessi.
17.1 Le censure sono infondate.
17.2 Ad onta di quanto postulato dal ricorrente, la CTR non ha in alcun modo modificato
l’originaria contestazione posta a base dell’accertamento. La stessa parte contribuente, a pag.2 del
ricorso, dà atto che nell’avviso di accertamento l’ufficio aveva concluso ritenendo che “…la ditta
Marrazzo Francesco sarebbe da ritenersi inesistente e gestita di fatto dalla famiglia Frezza,
lasciando in tal modo intendersi che si sarebbe creata una società di fatto tra gli stessi e il Marrazzo
Francesco”.
Orbene, la CTR ha fotografato la vicenda posta al suo vaglio, ritenendo sussistenti gli elementi
posti a base delraccertamento, senza operare alcuna immutazione della contestazione originaria.
Ed è appena il caso di evidenziare che in ordine alla contraddittorietà della motivazione della
sentenza per avere desunto da elementi denotanti l’esistenza della ditta individuale del Marrazzo la
inesistenza della stessa, è sufficiente rimandare quanto osservato nella parte finale dell’esame dei
motivi 1,2, 3 e 6 per confermare la totale infondatezza di tale assunto e la puntuale disamina
compiuta dal giudice di appello.
18. Il settimo motivo è infondato.
18.1 Questa Corte a Sezioni Unite ha ormai chiarito che nel processo tributario, la disposizione

Ed infatti, reputa il Collegio che il ricorrente non abbia colto la reale portata della motivazione

dell’art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale gli uffici
periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono
essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal
responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal
responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio,
non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. dell’economia

le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza
esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i
relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina
dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. Pertanto, a seguito della soppressione di tutti gli
uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento l’art. 52, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del
1992, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie
(nella specie, l’Agenzia del demanio) di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni
tributarie provinciali-cfr.Cass.S.U. n.604/2005 e da ultimo Cass. n.‹. 16430 del 27/07/2011-.
19. Passando all’esame dell’ottavo e del nono motivo, tra loro strettamente connessi rispetto al tema
della validità dell’atto di impugnazione, gli stessi sono infondati.
19.1 Per ormai costante giurisprudenza di questa Corte nel processo tributario, ove
l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e
argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo
grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di
accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53
del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi
specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno
dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della
sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel meritoCass.n.3064/2012;Cass.n. n. 4784 del 28/02/2011-.
19.2 Le critiche esposte nei due motivi, correlate alla mancata indicazione delle censure alla
sentenza impugnata e dell’oggetto della domanda sono dunque infondate, risultando l’impugnazione
in appello dell’Ufficio pienamente conforme ai principi sopra esposti, avendo peraltro l’Ufficio
“contestato la sentenza impugnata” sia sulla questione dell’art.12 c.7 cit., sia con riguardo alle altre
eccezioni proposte dal ricorrente, per come risulta testualmente dalla pag.2 della sentenza
impugnata.
20.11 ricorso va pertanto rigettato

28 dicembre 2000 – la disciplina recata dall’art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito

reSENT7

N

21.Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
la Corte
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia in
euro 12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso il 22 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

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