Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27911 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 04/12/2020), n.27911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9422-2015 proposto da:

C.O.N.I. SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI

APRILE 15, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA MINIERI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7593/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2014 R.G.N. 1493/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato ALBERTO ANGELETTI;

udito l’Avvocato ANTONELLA MINIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 10.10.2014, ha accolto il gravame interposto da D.G.R., nei confronti della S.p.A. C.O.N.I. Servizi, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 228/2011, resa in data 12.1.2011, con la quale era stato respinto il ricorso del D.G., diretto ad ottenere “la dichiarazione di nullità e, comunque, della illegittimità della sanzione disciplinare inflittagli il 28.1.2009”; ed ha, pertanto, annullato la sanzione (di sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per 60 giorni) per mancanza di proporzionalità rispetto al fatto contestato.

La Corte territoriale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che “… la sanzione era stata inflitta sul presupposto che il D.G. fosse recidivo”, mentre “la recidiva non può essere più ravvisata a seguito dell’annullamento di entrambe le sanzioni richiamate nel provvedimento disciplinare”, prevedendo “l’art. 75 del CCNL per la “inosservanza delle disposizioni di servizio”, per la “condotta non conforme ai principi di correttezza verso la società” e per “le altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per la società, per gli utenti e per i terzi” la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione…”; ed, inoltre, che “poichè è indubbio che la condotta addebitata al D.G. rientri nell’ambito della “inosservanza delle disposizioni di servizio”, punita dal comma 4 con il rimprovero verbale o con la multa, una volta esclusa la configurabilità della recidiva, a causa dell’intervenuto annullamento delle sanzioni inflitte il 13.11.2009 ed il 27.1.2010, la gravità dell’addebito… potrebbe giustificare la sanzione di cui al comma 5, lett. b), non già quella prevista dal comma 6, lett. a), che presuppone la recidiva o la gravità delle mancanze previste dal comma 5 (nel caso di specie, al contrario, la violazione rientra tra quelle tipizzate dal comma 4). La sospensione dal servizio, quindi, alla luce delle previsioni contrattuali, doveva essere contenuta entro il limite massimo di giorni dieci”.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.O.N.I. Servizi S.p.A., articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria.

D.G.R. ha resistito con controricorso.

La causa, inizialmente fissata all’adunanza camerale del 12.6.2019, è stata rinviata a nuovo ruolo – e, successivamente, fissata alla pubblica udienza del 20.11.2019 -, avendo il Collegio ritenuto che non sussistessero i presupposti per la trattazione della stessa in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 75 del CCNL del personale non dirigente della C.O.N. I. Servizi S.p.A. e degli artt. 7 e 18 del Codice Etico della C.O.N. I. Servizi S.p.A., ed in particolare, si assume che la motivazione posta a fondamento della pronunzia impugnata violi l’art. 75 del CCNL del personale non dirigente della C.O.N. I. Servizi S.p.A., in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che l’infrazione contestata al dipendente si inquadrasse nell’ipotesi di cui all’art. 75, comma 4, lett. a), quale inosservanza delle disposizioni di servizio, punita con il rimprovero verbale o con la multa, mentre, a parere della ricorrente, si trattava di una violazione di specifiche norme del Regolamento di Contabilità e Amministrazione e, dunque, di una mancanza più grave della “inosservanza delle disposizioni di servizio” di cui al CCNL, art. 75, comma 4, lett. a), sicchè, non essendo la stessa espressamente prevista nei commi da 4 a 8, la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare il comma 9, secondo cui le mancanze non espressamente previste dai detti commi sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1. Quindi, secondo la parte ricorrente, i giudici di seconda istanza avrebbero dovuto valutare la proporzionalità della sanzione “sulla base di tali criteri i quali prevedono la graduazione della sanzione in relazione alla gravità della mancanza con riferimento, tra l’altro, all’intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza e imperizia, alla rilevanza degli obblighi violati, alle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente, alla sussistenza di circostanze aggravanti”.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 75 del CCNL del personale non dirigente della C.O.N. I. Servizi S.p.A. e degli artt. 7 e 18 del Codice Etico della stessa società, e si deduce che “anche ammettendo che l’addebito contestato fosse inquadrabile in quello indicato dall’art. 75, comma 4, lett. a), la sentenza è comunque viziata per violazione delle norme epigrafate”, poichè erroneamente i giudici di seconda istanza avrebbero ritenuto che, una volta esclusa la recidiva a causa dell’intervenuto annullamento delle sanzioni precedentemente inflitte, la gravità dell’addebito potesse giustificare al massimo la sanzione di cui al comma 5, lett. b), ma non quella prevista dal successivo comma 6, che prevede la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni a sei mesi, sul presupposto della recidiva o della particolare gravità delle mancanze elencate nel comma 5. Secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe proprio il richiamo indifferenziato, contenuto nel comma 6, alle mancanze previste dal comma 5 che presentino particolare gravità a rendere evidente che, tra queste ipotesi, rientrano anche quelle indicate nel comma 5, lett. b), cioè i casi di “particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4”, quando queste risultino ancora più gravi in ragione dei criteri generali stabiliti dal comma 1 della disposizione contrattuale.

1.1. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento. Ed invero, a fronte di un condivisibile procedimento di sussunzione operato dai giudici di secondo grado, scevro da vizi logico-giuridici e basato su una attenta esegesi delle norme del CCNL che si assumono violate, la società ricorrente si limita a trascrivere integralmente l’art. 75 del CCNL del personale non dirigente della C.O.N. I. Servizi S.p.A., assumendo, assertivamente, che i comportamenti assunti dal D.G. non costituissero, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di merito, “inosservanza di disposizioni di servizio”, punita dal citato art. 75, comma 4, con il rimprovero verbale o con la multa, dovendosi nella fattispecie escludere la recidiva, bensì “violazione di specifiche norme del Regolamento di Contabilità e Amministrazione….., anche in virtù della specifica previsione dell’art. 18 del codice etico, ai sensi del quale “la selezione dei fornitori, l’acquisto di beni e servizi, la determinazione delle condizioni di acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali sono effettuate secondo la legislazione in vigore e secondo le procedure interne, nel rispetto dei principi previsti nel presente codice etico”. Ebbene, al riguardo, va sottolineato che la ricorrente non precisa quali siano queste “specifiche norme del Regolamento di Contabilità ed Amministrazione” che si assumono violate o falsamente applicate, limitandosi alla citazione e trascrizione (di parte) dell’art. 18 del Codice Etico (del quale, pure, si denunzia la violazione e falsa applicazione da parte dei giudici di secondo grado); nè, peraltro, produce, o trascrive, o indica fra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso di legittimità, il medesimo Regolamento; e ciò, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte (arg. ex art. 366, comma 1, n. 6, del codice di rito), che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (cfr., ex multis, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso di legittimità deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare pienamente la veridicità della doglianza svolta dalla parte ricorrente, anche in considerazione del fatto, innanzi anticipato, che la stessa non ha indicato compiutamente sotto quale profilo le norme cui si riferisce il primo mezzo di impugnazione sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente incise, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009).

Infine, si rileva che, per la prima volta in questa sede, C.O.N. I. Servizi S.p.A. chiede che venga applicato il citato art. 75, comma 9 (v. pag. 21 del ricorso), postulando che il comportamento del dipendente integri “una mancanza più grave della “inosservanza alle disposizioni di servizio”…. sicchè, non essendo la stessa espressamente prevista nei commi da 4 a 8, la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare il comma 9 della disposizione”; e tale richiesta, all’evidenza, si configura come domanda nuova, non avendo, peraltro, la ricorrente dimostrato di averne richiesto l’applicazione nelle fasi di merito.

2.2. Neppure il secondo motivo – teso, nella sostanza, ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede – può essere accolto. Il medesimo, infatti, risulta carente del requisito di specificità e – superata la sussistenza della recidiva (posta a fondamento della sanzione disciplinare irrogata), essendo state annullate le sanzioni inflitte al D.G. il 13.11.2009 ed il 27.1.2010 – sembra prospettare in modo esplorativo la sussunzione della condotta del D.G. tra le ipotesi previste dall’art. 75, comma 5, lett. b), del CCNL del personale non dirigente della C.O.N. I. Servizi S.p.A., che non circoscrive la sanzione della sospensione dal servizio sino ad un massimo di sei mesi con privazione della retribuzione ai soli casi di recidiva, ma la prevede anche per le mancanze di particolare gravità tra quelle indicate dal comma 5, tra cui, a parere della ricorrente, “rientra di certo l’ipotesi prevista dalla lett. b) e cioè le mancanze di cui al comma 4 connotate da particolare gravità” (v. pag. 25 del ricorso). Ma, la Corte di merito, al riguardo, ha condivisibilmente affermato che “… una volta esclusa la configurabilità della recidiva, a causa dell’intervenuto annullamento delle sanzioni inflitte il 13.11.2009 ed il 27.1.2010, la gravità dell’addebito… potrebbe giustificare la sanzione di cui al comma 5, lett. b), non già quella prevista dal comma 6, lett. a), che presuppone la recidiva o la gravità delle mancanze previste dal comma 5 (nel caso di specie, al contrario, la violazione rientra tra quelle tipizzate dal comma 4). La sospensione dal servizio, quindi, alla luce delle previsioni contrattuali, doveva essere contenuta entro il limite massimo di giorni dieci”. Ed ha, altresì, correttamente osservato, conformemente agli arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, che “Si impone, pertanto, l’annullamento dell’atto impugnato, non essendo consentito al Collegio di sostituirsi al datore di lavoro nella graduazione della sanzione da irrogare in concreto”, se non quando “l’imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite”, oppure “sia lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l’annullamento della sanzione, a chiedere, nel suo atto di costituzione,….. la riduzione della sanzione per l’ipotesi in cui il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva la sanzione già inflitta”, poichè, in tali ipotesi, “l’applicazione all’esito del giudizio di una sanzione minore è da ritenersi legittima, in quanto non implica la sottrazione della sua autonomia all’imprenditore e realizza l’economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima” (v, tra le altre, Cass. nn. 3896/2019; 8910/2007; 15932/2004; 7462/2002; 14841/2000). Pertanto, del tutto condivisibilmente, i giudici di seconda istanza si sono limitati ad annullare la sanzione disciplinare di cui si tratta, avendo sottolineato che, nella fattispecie, non si configura alcuna delle due ipotesi (di cui innanzi si è detto) nelle quali è consentita la riduzione della sanzione ad opera del giudice, “poichè la società non si è limitata ad eccedere il limite edittale, ma ha erroneamente ritenuto applicabile il comma 5, anzichè i commi 3 o 4 dell’art. 75”, ed inoltre, “il datore di lavoro, nel costituirsi in giudizio, ha solo chiesto il rigetto del ricorso e non ha domandato, neppure in via subordinata, che in caso di accoglimento del motivo la sanzione fosse ridotta ad opera del Giudice” (v. pag. 7 della sentenza impugnata).

Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato.

3. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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