Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27910 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27910 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 24068-2013 proposto da:
GRIMALDI

GRMMHL49S07B115W,

MICHELE

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo
studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
ROMANO;
– ricorrente contro
2017
2051

9(

ESPOSITO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA STERBINI 4,
APOLLONI

presso lo studio dell’avvocato

ELEONORA,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato LORENZO IANNONE;
CARDAROPOLI

ALFONSO,

SARNO

GIUSEPPA,

SETTEMBRE

Data pubblicazione: 23/11/2017

NAZARIO,

DANIELE

GENNARO,

GENESIO,

BASILE

elettivamente domiciliati in ROMA, V.PALERMO 43,
presso lo

studio dell’avvocato NICOLA FIMIANI,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato

FORTUNATO

CACCIATORE;

nonchè contro

SARNO OSVALDO;

intimato –

avverso la sentenza n. 374/2013 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 27/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.

2

– controricorrenti –

Rilevato che :
è stata impugnata da Grimaldi Michele la sentenza n.
374/2013 della Corte di Appello di Salerno con ricorso
fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso
della sola parte intimata Esposito Giovanni , nonché con

quattro delle rimanenti parti intimate’ , di cui in epigrafe.
Non hanno svolto attività difensiva le rimanenti parti
intimate.
La decisione della Corte territoriale gravata innanzi a questa
Corte aveva rigettato l’appello proposto dal Grimaldi avverso
le sentenze (non definitive e definitiva, in atti indicate) del
Tribunale di Salerno, con le quali – nell’ordine- il Giudice di
prime cure aveva : a) dichiarato non rientrare nell’ambito
degli atti esercitabili dal Condominio l’azione di
rivendicazione di aree previste dalla L. n. 122/1989 e da
adibirsi a parcheggio (per tale prima decisione non definitiva
la Corte territoriale attesta, senza ulteriore contestazione,
che “non risultava proposta idonea impugnazione” b)
trasferito i diritti relativi alle suddette aree ai condomini già
intervenuti in giudizio e che avevano fatte proprie le
domande del Condominio attore ; c) aeee-g-H-en la domanda
riconvenzionale del Grimaldi di condanna dei condomini
assegnatari al pagamento complessivo di C 20.098,00 quale

altro controricorso dell’intimato Daniele Gennaro e di altre

supplemento di prezzo corrispettivo per il trasferimento del
diritto reale di uso sulle aree.
Hanno depositato memoria il Daniele Gennaro e le altre
parti controricorrenti.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.

rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve prondnciare.
Considerato che :
1.

Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di

violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324
c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c..
Viene prospettata, col motivo del ricorso qui in esame, una
pretesa acquiscenza dei condomini e, quindi, un intervenuto
giudicato.
In parti-colare si sostiene
decisione

non

che , a seguito della prima

definitiva

sulla

competenza

dell’

Amministratore del condominio, vi sarebbe stato un
comportamento acquiescente per facta concludentia dei
condomini.
L’assunto di cui al motivo è infondato al pari dello stesso nel
suo complesso.
La circostanza che, dopo la prima citata sentenza non
definitiva, i singoli condomini intervenuti in giudizio abbiano
pagato le spese lite in relazione a quella decisione non
4

con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata

significa affatto che gli stessi avevano fatto acquiescenza
rispetto ad alcunché.
Tanto a maggior ragione in quanto la prima decisione non
definitiva nulla diceva ed in nulla disponeva in ordine al
merito della controversia per cui giudizio e per cui il giudizio

Essendo, perciò, infondato, iva respinto.
2.-

Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio

testualmente-

di “violazioné e falsa applicazione dell’art.

360, n. 5 c.p.c.”
Viene col motivo stesso prospettata del tutto genericamente
una asserita e del tutto inconcludente “carenza di interesse”.
Il motivo è del tutto inammissibile sia per il riferimento, del
tutto inesatto, al parametro normativo invocato sia perché
nella fattispecie trova applicazione il comma

/j

delrart.

360 c.p.c. nella sua nuova formulazione che prevede il
controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza
soltanto con riguardo allromesso esame di uno specifico
fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le
parti, rimanendo -alla stregua della detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).
Il motivo è, quindi, inammissibile.
3.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
5

procedeva.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
5.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte

del ricorrénte principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore del, contro ricorrente Esposito Giovanni delle spese
del giudizio, determinate in C 4.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori come per legge, nonché al pagamento in favore
dei conto ricorrenti Daniele Gennaro ed altri, di cui in
epigrafe, delle spese del giudizio, determinate in C
4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali
nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

6

principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’11

luglio 2017.

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