Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27910 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27910 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 14269-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2897

MESSAGGERIE

INTERNAZIONALI

SPA

AGENZIA

DI

DISTRIBUZIONE EDITORIALE quale rappresentante fiscale
in ITALIA di FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG GMBH in
persona del legale rappresentante e Amministratore
Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 13/12/2013

ROMA PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio
dell’avvocato CAVALIERE RAFFAELE, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ERBA ANTONIO con
procura speciale del Not. Dr. PAOLO CASALI in MILANO
rep. n. 21341 del 01/10/2013 giusta delega in calce;

avverso la sentenza n. 4/2007 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 09/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato ERBA che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente

RITENUTO IN FATTO.
1. Con avviso di accertamento notificato il 18.5.04 alla
società Messaggerie Internazionali s.p.a., quale rappresentante fiscale in Italia della società tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung Gmbh, l’Agenzia delle Entrate
accertava l’indebita detrazione di IVA per la somma di £.
seguenza, il rimborso del medesimo importo.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente
dinanzi alla CTP di Milano, che rigettava il ricorso.
L’appello proposto dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung
Gmbh dinanzi alla CTR della Lombardia veniva, del pari,
rigettato con sentenza n. 4/20/07, depositata il 9.2.07,
con la quale il giudice di seconde cure riteneva di riconoscere il diritto al rimborso dell’IVA sulle fatture
emesse dopo il 27.4.99, ossia in data successiva alla nomina del rappresentante fiscale.
3. Per la cassazione della sentenza n. 4/20/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico
motivo, al quale la Messaggerie Internazionali s.p.a.,
quale rappresentante fiscale in Italia della società tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung Gmbh ha replicato
con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
17, co. 2, 21, co. 2, lett. a) del d.P.R. n. 633/72, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Rileva la ricorrente che tutte le fatture presentate
dalla società Messaggerie Internazionali s.p.a., quale
rappresentante fiscale in Italia della società tedesca
Frankfurter Allgemeine Zeitung Gmbh, ai fini di ottenere
il rimborso dell’IVA non dovuta per l’anno 1999, non recavano l’indicazione del rappresentante fiscale tramite
il quale la società tedesca avrebbe agito in Italia.
1.2. Ebbene, a parere dell’Amministrazione, il disposto
di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 52/04, che ha introdotto
espressamente l’obbligo di indicare in fattura anche i

35.489.000, per l’anno di imposta 1999, negando, di con-

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dati relativi al rappresentante fiscale, in quanto norma
di natura interpretativa, avrebbe efficacia retroattiva,
in quanto esplicativa di un elemento contenutistico che,
già alla stregua del combinato disposto degli artt. 17 e
21 del d.P.R. 633/72, nel testo previgente, non poteva
non essere indicato in fattura, quando il rimborso
dell’imposta pagata, veniva richiesto dal rappresentante
in relazione alle quali la Messaggerie Internazionali
s.p.a. aveva richiesto il rimborso dell’IVA per l’anno
1999, erano direttamente riferibili alla società tedesca
rappresentata, e non al rappresentante fiscale.
1.3. Osserva, inoltre, la ricorrente che – contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di appello – il rappresentante fiscale ai fini IVA non diverrebbe, per il solo
fatto della nomina, punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal soggetto non residente nel territorio dello Stato, essendogli, piuttosto, attribuita una
“soggettività passiva parziale”, ossia limitata alle sole
operazioni passive di competenza, delegategli dal mandante non residente. Per il che, il medesimo, se non indicato in fattura con le sue generalità, non sarebbe legittimato a richiedere il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati in Italia per conto del rappresentato,
atteso che – diversamente opinandosi – l’Erario sarebbe
esposto al rischio di effettuare due volte il rimborso
dell’Iva, sia al rappresentante che al soggetto estero
rappresentato.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Va – per vero – anzitutto osservato, in proposito,
che il fatto che le fatture poste a base della richiesta
di rimborso dell’IVA non dovuta provengano direttamente
dal rappresentato straniero, pur in presenza di un centro
di attività stabile in Italia o di un rappresentante fiscale, non può – secondo il diritto comunitario – tradursi in una aprioristica esclusione del diritto al rimborso
dell’imposta a credito. E ciò per il solo fatto che le
operazioni documentate dalla fattura siano state poste in

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fiscale. Senonchè, nel caso di specie, tutte le fatture,

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essere, non tramite il centro o il rappresentante, che
provvede – dipoi – a richiedere il rimborso, ma direttamente dallo stabilimento principale del richiedente, atteso che la diversa soluzione contrasterebbe con il carattere essenziale che il diritto alla detrazione, o al
rimborso, riveste nel sistema comunitario dell’IVA (C.
Giust. 16.7.09, C – 244/08).
zione dell’Amministrazione finanziaria, secondo la quale
tale esclusione del diritto al rimborso si fonderebbe,
nel caso concreto, sull’espressa previsione normativa di
cui all’art. l della 1. n. 52/04, che ha introdotto l’
obbligo della menzione del rappresentante fiscale nelle
fatture relative a ciascuna operazione imponibile. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia
delle Entrate, deve ritenersi che la disposizione succitata abbia natura sostitutiva e non interpretativa, giacchè si limita a sostituire l’art. 21 d.P.R. 633/72), e pertanto – ad essa non è ascrivibile un’efficacia retroattiva.
2.2.1. Va, per vero, tenuto presente, al riguardo, che la
natura interpretativa di una disposizione normativa, comportando una deroga al principio della irretroattività
della legge, nel senso di determinare l’applicazione della nuova disposizione anche al passato, deve risultare
chiaramente dal suo contenuto. Esso, pertanto, non solo
deve enunciare il significato da attribuire ad una norma
precedente, ma deve altresì manifestare, in modo espresso
ed inequivocabile, anche la volontà del legislatore di
imporre questa interpretazione, escludendone ogni altra
(Cass. 23827/12).
2.2.2. Nel caso concreto, peraltro, alcuna indicazione in
tal senso è dato cogliere nel disposto dell’art. 1 1.
52/04. Di conseguenza, non avendo tale norma carattere
retroattivo, non sussisteva, in relazione alle fatture
emesse nell’anno 1999, l’obbligo di effettuare l’ indicazione dei dati del rappresentante fiscale ai fini IVA.

2.2. In ogni caso, non coglie nel segno neppure la dedu-

SENTE r.

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!

2.3. D’altro canto, del tutto erroneo si palesa, del pari, l’assunto dell’Amministrazione, secondo la quale il
suddetto rappresentante fiscale avrebbe una “soggettività
passiva parziale”, limitata agli affari specificamente
delegatigli dal rappresentato. Ben al contrario, infatti,
il rappresentante fiscale è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni
rale dell’art. 17, c. 2, del d.P.R. n. 633/72, che compie
un generico riferimento agli obblighi ed ai diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta
sul valore aggiunto (Cass. 7672/12).
Ne discende che, dopo la nomina, è il rappresentante fiscale, e non più la società estera, a poter richiedere il
rimborso IVA, così evitandosi anche il paventato rischio
del doppio pagamento a carico dell’Erario. Per il che,
del tutto corretto deve ritenersi il riconoscimento, operato dalla CTR, del diritto della società estera al rimborso dell’IVA, per le fatture emesse dopo la nomina del
rappresentante fiscale.
3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso
proposto dall’Agenzia delle Entrate non può che essere
rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle
spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio, che liquida in C 2.500,00, oltre ad C
200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22.10.2013.

imponibili, nessuno escluso, atteso l’ampio tenore lette-

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