Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2791 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2791 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 6526-2015 proposto da:
SCHIRRIPA VINCENZO, nella qualità di erede di Mammolenti
Rosa, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIA COSTA;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, MAURO RICCI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso la sentenza n. 1326/2014 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata 1’11/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza dell’H settembre 2014, la Corte di appello di
Reggio Calabria, in riforma della decisione del Tribunale di Locri,
rigettava la domanda proposta da Vincenzo Schirripa e Anna Maria
Schirripa (eredi di Rosa Mammolenti) nei confronti dell’INPS intesa al
riconoscimento del diritto della de cuius alla pensione di inabilità ex lege
30 marzo 1971 n. 118;
che, ad avviso della Corte territoriale, gli appellati non avevano provato
la ricorrenza del requisito reddituale con riguardo all’intero periodo per
cui era domanda (nel ricorso introduttivo era stato solo genericamente
dedotto che la Mammolenti era titolare di pensione IO);
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Vincenzo
Schirripa affidato a quattro motivi cui resiste l’INPS con
controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 della 1. n. 118/71 e successive modifiche ed integrazioni ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la
Corte di appello erroneamente ritenuto che la prova del requisito
reddituale dovesse essere fornita in relazione all’intero periodo per il
Ric. 2015 n. 06526 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

RILEVATO

quale era stata chiesta la prestazione laddove, invece, ben poteva essere
riconosciuta solo riguardo a quei periodi in cui sussisteva il limite
reddituale previsto dalla legge; con il secondo motivo viene lamentata
violazione e falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. in
relazione all’art. 12 della 1. n. 118/71, all’art. 26 della 1. 30 aprile 1969 n.

relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) nonché omessa
motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) in quanto il
giudice del gravame, a fronte di un quadro probatorio incompleto
costituito dalla documentazione prodotta in primo grado, ed alla
mancanza di specifiche contestazioni da parte dell’INPS, avrebbe
dovuto consentire l’integrazione della documentazione; con il terzo
mezzo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.) non avendo la
corte di merito riconosciuto il diritto del Mammolenti per quegli anni in
cui risultava essere stata provata la ricorrenza del requisito reddituale;
con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 della 1. n. 118/71, dell’art. 14, comma 4, 1. n. 33/1981 in
relazione al d.l. n. 76/2013 ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ.) per non avere l’impugnata sentenza specificato se nel
valutare la mancanza del requisito reddituale avesse tenuto conto solo
del reddito dell’invalida o anche di quello relativo al coniuge;

che i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente
connessi, sono fondati avendo la Corte di appello erroneamente
rigettato integralmente la domanda sul rilievo che la prova del requisito
reddituale doveva avere ad oggetto l’intero periodo ( nel caso de quo a
decorrere dal 1993 e fino al decesso) in relazione al quale era stata
chiesta la prestazione assistenziale omettendo, peraltro, qualsiasi
Ric. 2015 n. 06526 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-

153 in combinato disposto con gli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. ( in

riferimento al reddito del coniuge che per costante giurisprudenza di
questa va considerato per il periodo antecedente alla entrata in vigore
della novella di cui al d.l. 28 giugno 2013, n. 76 conv. in legge n. 99 del
2013 ( <> (Cass. n. 9142 del
07/04/2017, di recente; Cass. n. 22150 del 20/10/2014);

che, pertanto, in dissenso dalla proposta del relatore, il ricorso va
accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello
di Catanzaro che provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio di legittimità;

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla
Corte di Appello di Catanzaro anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017
Il Presidente

riferimento all’anno di decorrenza della prestazione, tenendo conto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA