Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2791 del 04/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 22/09/2010, dep. 04/02/2011), n.2791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
IDOL 2002 s.r.l. in liquidazione;
– intimata –
avverso la decisione n. 7/36/08 della Commissione tributaria
regionale di Roma, emessa il 30 gennaio 2008, depositata il 17 marzo
2008, R.G. 4605/07;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2010 Generale
Dott. ABRITTI Pietro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 28 giugno 2010 è stata depositata una relazione
che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei
fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:
Il relatore Cons. Giacinto Bisogni;
Letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società IDOL 2000 srl in liquidazione, dell’avviso di accertamento dell’Ufficio Roma 6 dell’Agenzia delle Entrate con il quale era stato recuperato a tassazione il credito utilizzato per il periodo di imposta 1999;
2. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce l’insufficienza della motivazione circa il raggiungimento della prova dell’esistenza del diritto al riconoscimento del credito vantato dalla contribuente;
Ritiene che:
1. la motivazione della C.T.R. sia meramente assertiva cosicchè risulta impossibile comprendere le ragioni che hanno condotto i giudici di appello alla decisione di rigetto dell’impugnazione dell’amministrazione finanziaria;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011