Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27909 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19138-2015 proposto da:

ALENIA AERMACCHI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, VALERIA COSENTINO, che

la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

P.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9072/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/02/2015 R.G.N. 9636/2012.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 9072 del 2014, rigettava l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva accolto la domanda di P.C. e condannato Alenia Aermacchi spa al pagamento della somma di Euro 6.284,28 a titolo di risarcimento del danno, pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di esercizio del diritto di opzione, L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5, all’effettivo pagamento dell’indennità medesima;

1.1. la Corte di appello, nonostante il tenore del dispositivo, espresso nei termini di cui si è detto, in parte motiva, dopo aver premesso che la questione controversa riguardava l’individuazione del momento di estinzione del rapporto di lavoro (se all’atto della comunicazione dell’opzione o in quello successivo di pagamento della relativa indennità) richiamava, a fondamento dell’appello, la pronuncia di questa Corte, a sezioni unite, n. 18353 del 2014 che, nel dirimere il contrasto, aveva affermato che il rapporto di lavoro, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, si estingueva senza necessità del pagamento dell’indennità e senza che permanesse, medio tempore, alcun obbligo retributivo;

2. ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione successivamente depositata;

3. è rimasto intimato P.C.;

4. la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso è fondato;

1.1. occorre premettere in via generale che deve ravvisarsi un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, tale da determinare il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti del tutto inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, a tal fine non essendo consentito ricostruire la statuizione del Giudice, attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (cfr. Cass. n. 14966 del 2007; id. n. 15990 del 2014; id. n. 26077 del 2015);

1.2. diversamente, ove il contrasto evidenzi soltanto un errore materiale o di calcolo, le parti non incontrano limitazioni temporali per la proposizione della istanza di correzione ex art. 287 c.p.c., che, pertanto, può essere presentata al “giudice a quo”, anche dopo che è stato proposto l’appello (cfr. Corte Cost., n. 335 del 2004) o (anche dopo anche dopo la presentazione) del ricorso per cassazione (cfr. Cass. nr 5032 del 1993);

1.3. nel caso di specie, nel dispositivo della sentenza viene statuito il “rigetto dell’appello” con la “conferma della sentenza impugnata” mentre emerge inequivocamente il contrario da tutto il contenuto della motivazione della sentenza; quest’ultima esordisce con la locuzione: ” l’appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti”; l’apparato motivazionale si conclude, poi, con l’affermazione “ne consegue l’accoglimento dell’appello con rigetto della domanda presentata in primo grado da P.C.”;

1.4. l’assoluta incoerenza tra le due parti, dispositiva e motiva, della sentenza ne impone la cassazione;

1.5. tuttavia, non essendo necessari accertamenti di merito, il giudizio può essere definito in questa sede, affermandosi, in applicazione del principio di cui alla pronuncia delle sezioni unite, n. 18353 del 2014, indicata nello storico di lite, l’estinzione del rapporto di lavoro per effetto – e dunque al momento – della comunicazione, da parte del lavoratore, al datore di lavoro di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 18, comma 5, cit., senza alcun obbligo retributivo per il periodo successivo in cui nè vi è stata – nè poteva essere pretesa – alcuna prestazione lavorativa; da ciò, coerentemente, derivando il rigetto della domanda originaria di P.C. proposta nei confronti di Alenia Aermacchi Spa;

2. la valutazione complessiva del giudizio ed in particolare l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale ancora al tempo della proposizione del ricorso in appello giustifica la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi dello stesso, compreso il presente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria di P.C. nei confronti di Alenia Aermacchi S.p.A.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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