Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27909 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27909 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 26263-2013 proposto da:
BOCCIA

TOBIA

BCCTB065B01L259Y,

BOCCIA

DAVIDE

BCCDVD23P25L142R, elettivamente domiciliati in ROMA,
V.ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato CIRO
CASTALDO, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE
BOCCIA;
– ricorrenti –

contro
NAPPI MICHELE, BIFULCO MARIA FILOMENA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 905/2013 della CORTE D’APPELLO
dì NAPOLI, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Data pubblicazione: 23/11/2017

ORICCHIO.

t

Rilevato che :
è stata impugnata da Boccia Davide e Boccia Tobia la
sentenza n. 905/2013 della Corte ‘di Appello di Napoli con
ricorso fondato su due ordini di motivi.
La Corte distrettuale, con la decisione gravata innanzi a

Boccia avverso la sentenza n. 573/2007 del Tribunale di
Noia (subentrato, in quanto istituito nelle more del giudizio
di primo grado, all’originario Tribunale adito di Napoli),
sentenza con la quale era stata, rigettata la domanda
proposta dagli stessi Boccia nei confronti dei coniugi NappiBifulco per ottenere la condanna all’eliminazione di vedute in
danno della loro proprietà
Non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.
Hanno depositato memoria le parti ricorrenti.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la- particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.-Con il

primo motivo del ricorso si deduce il vizio di

violazione di norme di legge, in particolare dell’art. 1065
c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c..
2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 1067 c.c., nonché

questa Corte, rigettava l’appello proposto dai medesimi

delle norme di cui agli artt. 183, 184 e 345 c.p.c. io
relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c..
3.-

Entrambi

i

possono essere trattati

motivi

congiuntamente attesa la loro connessione logica.
Con i motivi si adduce, nella sostanza, l’erroneità della

sussistenza di una estensione e di un ampliamento della
servitù e, quindi, di un aggravamento della stessa.
Orbene giova, al fine di chiarificare

esaustivamente

l’aspetto saliente della controversia per cui è ricorso, quanto
segue.
Parti ricorrenti ajiff-elit&-i0 si dolgonb del fatto (sostanziante
l’estensione ed ampliamento di servitù in relazione a cui vi
sarebbe stato il dedotto errore e vizio di legge) che le parti
intimate avevano creato servitù a seguito di opere sulla loro
proprietà immobiliare, in particolare con la realizzazione di
un terrazzo in luogo di una originaria copertura in lamiera,
che avrebbe sostanziato – secondo la prospettazione degli
odierni ricorrenti- una ulteriore possibilità di veduta ed
affaccio sulla «loro proprietà.
Senonchè va ricordato che gli intimati coniugi Nappi-Bifulco
ebbero ad acquistare l’unità immobiliare, di poi come detto
trasformata, da precedente proprietaria.
Tale ultima era la società La Norimberga S.r.l., fabbrica di
giocattoli, che -quale originaria proprietaria, fin dal 19544

decisione dei Giudici del merito in punto di mancata ritenuta

dell’edificio realizzato e del terreno, utilizzava proprio il
terrazzo de quo, ancorchè coperto in onduline, per
asciugare i giocattoli prodotti.
Pertanto già in precedenza, per il detto fine, di fatto
avveniva, pur se occasionalmente, l’accesso sul detto

Ciò posto ed evidenziato va, quindi, affermato che nessun
errore -in diritto e come lamentato dagli odierni ricorrenti- è
stato compiuto con la decisione dei giudici di merito con la
decisione gravata, che ha applicato -con chiarezza- ilioti
principi ermeneutici già affermati.
Infatti questa Corte, da tempo, ha sempre sostenuto che la
la possibilità di restare in maniera più comoda ad esercitare
una veduta non costituisce aggravamento della servitù di
veduta ( Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 21 febbraio
1995, n. 1899).
Ancor più di recente è stato poi ribadito il condiviso principio
(pure correttamente fatto proprio dalla sentenza impugnata)
per cui “non costituisce aggravamento della servitù di
veduta, ai sensi dell’art. 1067 c.c., la trasformazione di un
precedente affaccio occasionale” *( Cass. civ. , sezione
Seconda, Sent. 8 agosto 2002 , n. 11938 e 2 luglio 2003,
n. 10460).
I motivi di ricorso sono, pertanto, infondati e vanno respinti.
4.- Il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato.

terrazzo con conseguente esercizio di veduta e di affaccio.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1’11
luglio 2017.

versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo

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