Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27909 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24420/2009 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato ANNA

BEVILACQUA, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZOGLIO Mirco

Giovanni giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

NICOLE THOMAS SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3294/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/09/2008; R.G.N. 11491/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Nicole Thomas s.r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma C.M. per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento del contratto di mandato inter partes nonchè al risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale che asseriva di aver subito nel corso del rapporto.

Esponeva l’attrice: di aver conferito alla convenuta mandato per procacciamento di affari per la vendita di capi di abbigliamento prodotti da due società (Tehen e Yerse) con le quali aveva concluso contratti di agenzia per la promozione in Italia dei capi da esse prodotti; che nell’espletamento di tali incarichi la convenuta non aveva rispettato il contratto.

La convenuta chiese il rigetto della domanda esponendo in via preliminare che il rapporto doveva considerarsi di agenzia e che rientrava nella competenza del giudice del lavoro.

Il giudice di primo grado accolse la domanda e condannò parte convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo del giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto appello C.M. chiedendo l’integrale riforma della decisione.

Parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello.

Propone ricorso per cassazione C.M. con cinque motivi e presenta memoria.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) “Incompetenza del Giudice ordinario adito per essere competente il Giudice del lavoro (anche in caso di qualificazione del rapporto de quo come rapporto c.d. di procacciamento d’affari) – (art. 360 c.p.c., n. 3)”; 2 “Incompetenza del Giudice ordinario adito per essere competente il Giudice del lavoro, dovendosi qualificare il rapporto de quo come rapporto d’agenzia (art. 360 c.p.c., n. 2)”.

Sostiene parte ricorrente che, tanto in caso di qualificazione del rapporto de quo come rapporto d’agenzia quanto nel caso di qualificazione dello stesso come procacciamento d’affari, la Corte d’Appello, così come il Tribunale, avrebbe dovuto declinare la propria competenza per essere invece competente il giudice del lavoro.

Il motivo è inammissibile.

A seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente il giudice del lavoro presso lo stesso ufficio, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l’indicata pronuncia, poichè il tribunale avrebbe dovuto disporre soltanto il cambiamento del rito e la conseguente rimessione al capo dell’ufficio per la relativa assegnazione al giudice del lavoro (Cass., 23 settembre 2009, n. 20494; Cass., 1 febbraio 2001, n. 1399). E comunque la ricorrente non ha evidenziato alcuna concreta lesione del diritto di difesa che le sia derivata dall’adozione del rito ordinario.

Con il terzo motivo si denuncia “Falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3 e violazione dell’art. 1751 bis c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il terzo motivo verte sulla concorrenza sleale che avrebbe posto in essere la C..

Sostiene la ricorrente di aver assunto direttamente l’incarico di agente delle società Tehen e Yerse solo dopo lo scioglimento del rapporto con la Nicole Thomas e che dunque nessuna irregolarità è stata da essa compiuta.

Il motivo non è pertinente.

L’impugnata sentenza sostiene infatti che la documentazione prodotta in atti dimostra che l’appellante ha posto in essere comportamenti contrari alla disciplina del mandato, ma non fa riferimento alla concorrenza sleale.

Con il quarto motivo si denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa la qualificazione del rapporto de quo come rapporto di procacciamento d’affari (e non d’agenzia) (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se sia affetta da vizio di insufficiente motivazione la sentenza che, nel procedere alla qualificazione di un rapporto come rapporto di procacciamento d’affari e non come rapporto d’agenzia come richiesto dalla ricorrente, si limiti ad enunciare in via generale ed astratta i requisiti ed i criteri in base ai quali il rapporto debba ritenersi di c.d. procacciamento d’affari piuttosto che d’agenzia, senza tuttavia dare minimamente conto dell’iter logico giuridico attraverso il quale abbia ritenuto di ascrivere il rapporto per cui è causa al primo degli istituti giuridici di cui si tratta e senza compiutamente ed analiticamente considerare la peculiarità del rapporto per cui è causa, come indicate dalla ricorrente (continuità, rilevanza numero e importo ordini raccolti, collegamento tra attività del datore di lavoro e attività del prestatore…)”.

Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa l’esame e la valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se sia affetta da vizio di insufficiente motivazione la sentenza che, nel condannare genericamente una parte al risarcimento dei danni nei confronti dell’altra parte ometta di valutare l’esistenza del nesso di causalità tra i comportamenti eccepiti, il danno lamentato e l’esistenza del danno medesimo, senza dare minimamente conto dell’iter logico giuridico attraverso il quale abbia ritenuto, per l’appunto, imputabile a parte ricorrente qualsivoglia danno, peraltro neppure provato non solo nella sua entità ma neppure nella sua effettiva sussistenza”.

I motivi sono inammissibili perchè manca la chiara indicazione del fatto controverso.

Infatti, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. 1 ottobre 2007, n. 20603).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a provvedere sulle spese del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA