Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27909 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 737-2019 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

FRANCESCO BATTICANI, LETIZIA BATTICANI;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALFONSO POLTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 452/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29 maggio 2017, il Tribunale di Messina pronunciò la separazione personale dei coniugi Z.C. e M.S., addebitandola alla moglie, cui impose pure la corresponsione, in favore del marito, di un assegno di mantenimento di Euro 450,00 mensili. Stabilì, inoltre, quanto alle loro figlie, affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre, che il padre avrebbe dovuto contribuire al loro mantenimento nella misura di Euro 300,00 mensili.

1.1. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 14 maggio 2018, statuendo sui gravami, principale ed incidentale, proposti contro quella decisione, rispettivamente, dalla Z. e dal M., ne ha respinto il primo ed accolto il secondo, previa declaratoria di sua ammissibilità.

1.2. Per quanto qui di residuo interesse, la corte suddetta ha ribadito l’addebito della separazione alla moglie ed il diritto all’assegno di mantenimento in favore del marito, elevando ad Euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente, l’importo di tale emolumento.

2. Avverso l’appena descritta sentenza, Z.C. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il M.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione degli artt. 343 e 166 c.p.c.”, censurandosi le modalità dell’avvenuta proposizione dell’appello incidentale da parte del M.;

II) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 24 Cost. violazione del principio di difesa, art. 183 c.p.c.”, ascrivendosi alla corte distrettuale di aver disposto, all’udienza del 27 novembre 2018, il rinvio per la decisione, invece che, come chiesto dalla Z., per esame e controprova;

III) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 101 c.p.c. violazione del principio del contraddittorio – violazione del principio della parità tra le parti – violazione art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 347 c.p.c., comma 1”, insistendosi per l’inammissibilità, per asserita tardività, del gravame incidentale M., e per la lesione del diritto di difesa arrecato alla Z., non sentita a chiarimenti;

IV) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione degli artt. 2697 e 156 c.c.”, perchè avrebbe dovuto essere il M. a dimostrare di aver diritto all’assegno di mantenimento;

V) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 116 c.p.c., comma 1”, in relazione all’avvenuta valutazione del materiale istruttorio concernente la situazione reddituale di entrambi i coniugi;

VI) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione degli artt. 143 c.c. e ss.”, contestandosi l’avvenuto addebito della separazione alla Z..

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha già ripetutamente chiarito che “il rito camerale, previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non preclude la proponibilità dell’appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l’esperimento del gravame in via principale, così, dall’altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall’art. 343 c.p.c., comma 1, dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest’ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell’inchiesta” (cfr. Cass. n. 1179 del 2006; Cass. n. 14965 del 2007; Cass. n. 27775 del 2008; Cass. n. 4091 del 2018).

2.2. A questo principio, che la corte distrettuale ha utilizzato per giustificare la ritenuta ammissibilità del gravame incidentale del M., e che questo Collegio condivide integralmente, nulla ha opposto la Z. con la prima delle descritte censure, la quale, pertanto, si rivela inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, atteso che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nella citata disposizione processuale, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, là dove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (cfr. Cass. n. 28070 del 2018; Cass. n. 19190 del 2017; Cass., SU, n. 7155 del 2017; Cass. n. 3142 del 2011). In altri termini, è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Suprema Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento (cfr. Cass. n. 5001 del 2018).

2.3. A tanto deve solo aggiungersi che il diverso ed ulteriore profilo di censura svolto dalla Z., in relazione al medesimo motivo, nella sua memoria ex art. 380-bis c.p.c. pag- 1-2), è inammissibile perchè, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (cfr., ex multis, Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006).

3. Parimenti inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo, di cui è possibile l’esame congiunto perchè evidentemente connessi.

3.1. Nella sentenza impugnata, infatti, si legge (fr. pag. 4) che “nella Jpecie, è accaduto che il M. si costituiva il 27.11.2017, vale a dire all’udienza di comparizione fissata dal Presidente, che veniva differita all’11.12.2017 (all’udienza del 27.11.2017 il procuratore della Z. chiedeva un rinvio per esame). L’udienza dell’11.12.2017 veniva poi rinviata al 19.2.2018 “per trattative di bonario componimento”. Tali differimenti consentivano alla parte appellante in via principale di organizzare la propria difesa sull’impugnazione incidentale del M.”.

3.2. A fronte di questa chiara ricostruzione fattuale, l’odierna ricorrente si è sostanzialmente limitata a riferire, esclusivamente, che, all’udienza del 27 novembre 2018, la corte messinese avrebbe rinviato la causa per la decisione, invece che, come richiesto dalla prima, per esame e controprova.

3.2.1. Ne consegue, dunque, l’evidente inammissibilità di una siffatta censura, non solo in quanto diretta a contestare accertamenti fattuali della corte distrettuale, ma anche perchè la pretesa lesione al principio del contraddittorio ed ai propri diritti non si lascia apprezzare, posto che la Z., una volta affermata l’esistenza dell’error in procedendo ascritto alla corte distrettuale, nemmeno spiega quali sarebbero state le ulteriori allegazioni e, soprattutto, gli altri elementi probatori che sarebbero stati offerti a quel giudice ove le fosse stato consentito, così totalmente obliterando che i vizi dell’attività di quest’ultimo che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, ex multis, Cass. n. 2626 del 2018; Cass. n. 28229 del 2017).

4. Inammissibili, infine, sono pure, tutti per la stessa ragione, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, di cui, dunque, è possibile lo scrutinio congiunto.

4.1. In proposito, è utile ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 23016 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cc r. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (Dott.’ Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

4.2. Tutte le doglianze in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo – in relazione all’addebito alla Z. della separazione coniugale e del riconoscimento, in favore del M., dell’assegno di mantenimento – cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, dimenticando, però, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come si è appena detto, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

4.3. La corte messinese – con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti – è giunta alla conclusione che, nella specie, il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova dell’addebito della separazione coniugale alla Z. e della deteriore condizione economica del M. rispetto a quella di quest’ultima; nè potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice del gravame abbia trascurato alcuni dati dedotti dalla odierna ricorrente, per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.

4.3.1. Il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, cui la Z., con i motivi in esame, tenta, sostanzialmente, di opporre una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). In altri termini, non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 13954 del 2007; Cass. n. 12052 del 2007; Cass. n. 7972 del 2007; Cass. n. 5274 del 2007; Cass. n. 2577 del 2007; Cass. n. 27197 del 2006; e così via, sino a risalire a Cass. n. 1674 del 1963, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

4.3.2. In definitiva, la ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Dott.. Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016).

5. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore del M. per dichiarazione di fattone anticipo, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

5.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la Z. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6,000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Alfonso Polto, difensore del M., per dichiarazione di fattone anticipo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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