Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27908 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20284-2015 proposto da:

RELAX S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio

dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 22,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MILENA MONICA DE NICOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1048/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2015 R.G.N. 596/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1048 depositata il 20.2.2015 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da Relax s.p.a. avverso la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda di I.C., aveva condannato la società al pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto;

2. la Corte territoriale, richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 20604 del 2008), ha dichiarato improcedibile l’impugnazione rilevando che la società appellante non era comparsa all’udienza di discussione, pur avendo ricevuto rituale comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, e non aveva depositato il ricorso in appello notificato e che la parte appellata non si era costituita;

3. avverso tale sentenza la Relax s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la I. ha depositato controricorso senza, tuttavia, fornire la prova della relativa notifica;

4. la Relax s.p.a. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. col primo motivo di ricorso la Relax s.p.a. ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 181,348,309,359 e 437 c.p.c., anche in relazione all’art. 24 Cost., per avere proceduto alla immediata dichiarazione di improcedibilità dell’appello per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza senza disporre un rinvio ad una udienza successiva;

6. col secondo motivo la società ricorrente ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni come error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e/o del procedimento per l’immediata dichiarazione di improcedibilità dell’appello senza rinvio ad una udienza successiva a quella del 3.2.2015;

7. col terzo motivo di ricorso la Relax s.p.a. ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 101,156,159,160,162,164,181,309,348,359,421,434,435,436 e 437 c.p.c. e del principio del legittimo affidamento, in relazione alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello per mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione del’udienza, nonostante la presenza della difesa di parte appellata alle udienze del 5.3.2013 e del 22.10.2013;

8. col quarto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni come error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, anche in relazione all’art. 24 Cost., nullità della sentenza e/o del procedimento per aver dichiarato improcedibile l’appello sull’assunto della mancata notifica nonostante la difesa dell’appellante fosse stata presente alle udienze del 5.3.2013 e del 22.10.2013;

9. i quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica;

10. in base ai dati contenuti nel ricorso proposto dalla Relax s.p.a. e all’esame degli atti processuali, consentito ove sia denunciato un error in procedendo (Cass., S.U. n. 8077 del 2012), la fase di impugnazione della decisione di primo grado e lo svolgimento del giudizio di appello possono essere ricostruiti nel modo seguente;

11. avverso la sentenza del Tribunale del 22.12.009, la Relax s.p.a., che era rimasta soccombente, proponeva appello mediante ricorso depositato il 21.1.2010; con apposito decreto veniva fissata udienza di discussione per il 5.3.2013; nelle more, veniva depositata per conto della società istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la I. si costituiva nel sub-procedimento di sospensione con memoria difensiva e col patrocinio dell’avv. Giulio Di Gioia; con ordinanza del 15.6.2010, la Corte d’appello, accogliendo parzialmente l’istanza, sospendeva l’esecutorietà della sentenza di primo grado per la parte eccedente l’importo di Euro 86.647,48 (il reclamo proposto dalla I. veniva dichiarato inammissibile); all’udienza del 5.3.2013, fissata per il merito dell’appello, e alla udienza successiva del 22.10.2013 partecipava la difesa della I., attraverso procuratori delegati dall’avv. Di Gioia; in quest’ultima udienza, la Corte d’appello disponeva procedersi a c.t.u. e rinviava per il conferimento dell’incarico all’udienza del 18.2.2014; con istanza depositata in cancelleria l’11.2.2014, l’avv. Di Gioia, difensore della I., chiedeva alla Corte di dichiarare improcedibile l’appello eccependo l’omessa notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza; alla udienza del 18.2.2014 nessuna delle parti compariva e la Corte territoriale, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., disponeva rinvio al 10.6.2014 (l’udienza veniva poi differita al 25.11.2014), incaricando la cancelleria di dare comunicazione del provvedimento alle parti; nel corso dell’udienza del 25.11.2014, l’avv. Iacoviello, nuovo difensore nominato dalla società in aggiunta ai precedenti, chiedeva ed otteneva un rinvio al fine di produrre prova della notifica del ricorso in appello (che dichiarava trovarsi presso il precedente difensore della società); alla successiva udienza del 3.2.2015 nessuna delle parti compariva e la Corte di merito dichiarava improcedibile l’appello;

12. i motivi sono infondati poichè la Corte d’appello si è uniformata all’orientamento assolutamente unanime di legittimità, che si condivide e a cui si intende dare continuità;

13. sulla questione dell’omessa notifica dell’atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione, regolarmente comunicato all’appellante, sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20604 del 2008, enunciando, tra l’altro, il seguente principio: “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.”.

14. tale principio è stato ribadito da successive pronunce di questa Corte, non solo in materia di lavoro, ma anche in materia di locazioni e perfino nell’ambito dei procedimenti camerali (cfr. Cass. n. 29870 del 2008; n. 1721 del 2009; n. 11600 2010; n. 9597 del 2011; n. 27086 del 2011; n. 20613 del 2013; n. 6159 del 2018);

15. si è in particolare precisato (Cass. n. 20613 del 2013) che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull’inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l’avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della diversa fase cautelare;

16. peraltro, la costituzione nella fase dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall’art. 351 c.p.c., non implica l’automatica costituzione della parte nella fase di merito, in quanto, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo, e, dall’altro, diversamente interpretando, l’appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 c.p.c., (Cass. n. 8150 del 2014; n. 21596 del 2017);

17. quindi non solo non è consentito, nel silenzio normativo, allungare – con condotte omissive prive di valida giustificazione, come nel caso in esame – i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua “ragionevole durata”, ma l’improcedibilità dell’impugnazione, nelle controversie di lavoro, conseguente alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, trova giustificazione anche nell’esigenza di tutelare la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso; ciò a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio (Cass. n. 6159 del 2018; n. 17368 del 2018);

18. nel caso di specie, è pacifico che la notifica del ricorso in appello non fosse mai stata eseguita e fosse quindi inesistente e difatti non risulta prodotta nel giudizio di appello e neanche in questa sede di legittimità; nè alcun effetto sanante può riconnettersi alla partecipazione del difensore dell’appellata a due udienze, mancando la rituale costituzione in giudizio della parte;

19. non pertinente è il riferimento nel ricorso in esame all’art. 181 c.p.c. (richiamato dall’art. 359 c.p.c. per il giudizio di appello) e art. 348 c.p.c., che disciplinano la diversa ipotesi della mancata comparizione in udienza di una o di entrambe le parti, sul presupposto di una regolare vocatio in ius, quindi di un contraddittorio ritualmente instaurato (Cass. n. 8595 del 2017; n. 2816 del 2015;

19. l’esistenza di un orientamento consolidato, condiviso da questo collegio, giustifica il mancato accoglimento dell’istanza di trattazione in pubblica udienza, proposta da Relax s.p.a. nella memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;

20. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

21. non luogo a provvedere sulle spese in mancanza di regolare costituzione della parte controricorrente;

22. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA