Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27908 del 23/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 27908 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 28446-2014 proposto da:
CONDOMINIO DI VIA CASATA CENTURIONA 1 E VIA DEL PIANO 6
GENOVA, in persona dell’Amministratore e legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, P.ZA
CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALFREDO NANI;
– ricorrente contro

2017

MARCOBRUNI ARNALDO, ODDO MARIA, domiciliati

2047

P.ZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati

OA

in ROMA

e difesi dagli avvocati FRANCESCO GHISIGLIERI, STEFANO
VITA;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 103/2014 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 23/11/2017

t
GENOVA, depositata il 15/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata dal Condominio di via Casata
Centuriona, di cui in epigrafe, la sentenza n. 103/2014 del
Tribunale di Genova, appellata dal medesimo Condominio
con gravame dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello

il ricorso, fondato su cinque ordini di motivi, è resistito con
controricorso delle parti intimate, che -in via preliminarehanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per intervenuto
e

decorso del termine utile per ricorrere di cui all’art. 348-ter
c. p . c..
E’ stata depositata, da parte dei resistenti, memoria con la
quale -in particolare-si insiste nella proposta eccezione.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co. c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.-In via preliminare deve procedersi all’esame della
anzidetta sollevata eccezione, atteso il carattere del tutto
dirimente della stessa.
L’eccezione è fondata.
Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dei
sessanta giorni di cui all’art. 348- ter c.p.c..

on.41.A.~
di quella stessa Città con sentenza del 23 settembre 2014

In particolare risulta che l’ordinanza di inammissibilità
dell’appello proposto dall’odierna parte ricorrente veniva
comunicata in data 23 settembre 2014.
Il termine per la proposizione del »corso innanzi a questa
Corte andava pertanto a scadere il lunedì 23 novembre

novembre 2014, domenica.
Essendo stato il ricorso, datato 1 dicembre 2014, notificato
in data 4 dicembre 2014 è evidente la tardività della
proposizione dello stesso atto.
2.- In ragione della fondatezza della sollevata eccezione il
ricorso va dichiarato inammissibile.
3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte
ricorrente al pagamento in favore dei contoricorrenti delle
spese del giudizio, determinate in C 2.200,00, di cui C

4

2014, giorno immediatamente successivo al giorno 22

200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

ricorgo principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1’11
luglio 2017.

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA