Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27908 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27908 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 4260-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

D’AMBROS SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MEZZETTI
MAURO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BENEDINI ALESSANDRA giusta delega a

Data pubblicazione: 13/12/2013

margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 200/2005 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 22/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VALITUTTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato MEZZETTI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di processo verbale di constatazione della
Guardia di Finanza di Como, in data 24.3.99, l’ Amministrazione finanziaria emetteva avviso di rettifica, ai
fini IVA per l’anno 1996, nei confronti della società
D’Ambros s.r.1., con il quale rilevava l’indebita detrazione dell’IVA esposta in fatture relative a prestazioni
detta società e non strumentale all’attività dalla medesima svolta (gestione di un supermercato), intesa ad ottenere la realizzazione di dodici miniappartamenti, da
destinare ad alloggi dei propri dipendenti.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente
dinanzi alla CTP di Varese, che accoglieva il ricorso.
L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla CTR della Lombardia veniva, altresì, rigettato con
sentenza n. 200/6/05, depositata il 22.12.05, con la quale il giudice di seconde cure riteneva che i costi di ristrutturazione della palazzina di proprietà della società
contribuente, per ricavarne alloggi da destinare ai dipendenti, fossero inerenti e funzionali allo svolgimento
dell’ attività imprenditoriale svolta dalla D’Ambros
s.r.l.
3. Per la cassazione della sentenza n. 200/6/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico
motivo, al quale la contribuente ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale, va rilevata l’infondatezza
dell’eccezione di giudicato proposta dalla D’Ambros
s.r.1., con riferimento al fatto che, per lo stesso anno
1996 oggetto dell’atto impositivo impugnato nel presente
giudizio, si sarebbe formato il giudicato sulla sentenza
n. 85/12/01, emessa dalla CTP di Varese relativamente
all’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato – in relazione alla medesima situazione di fatto il reddito della società ai fini delle imposte dirette.

per la ristrutturazione di un immobile, di proprietà di

1.1. Deve, invero, considerarsi, al riguardo, che – secondo l’insegnamento costante di,questa Corte – perché
una lite possa ritenersi coperta dal giudicato con riferimento ad una precedente sentenza resa tra le stesse
parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa lo stesso rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo. In mancanza di tale essenziale prechieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della
prima (conf. Cass. 2594/10).
Ciò posto, è del tutto evidente, ad avviso della Corte,
che l’identità di rapporto debba essere esclusa nel caso
in cui – come nella fattispecie in esame – le due controversie riguardino imposte strutturalmente e oggettivamente diverse, come l’IVA e le imposte dirette. Ne discende
che il giudicato formatosi in materia di tributi diretti
non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso
rapporto giuridico d’imposta in tema di IVA, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima
indagine di fatto (cfr.,

ex plurimis,

Cass. 15396/08,

25200/09).
1.2. Per tali ragioni, dunque, l’eccezione di giudicato
in esame non può che essere rigettata.
2. Passando, quindi, all’esame del ricorso proposto
dall’Agenzia delle Entrate, va rilevato che, con l’unico
motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.P.R. 633/72 e 2697, 2727 e
2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere che i
costi di ristrutturazione di una palazzina, adiacente il
supermercato gestito dalla D’Ambros s.r.1., fossero inerenti all’attività svolta dalla medesima, per essere stati due degli appartamenti, realizzati a seguito di detta
ristrutturazione, locati a dipendenti della società.
2.2. Il giudice di appello sarebbe, invero, pervenuto – a
parere dell’Amministrazione finanziaria – a siffatta conclusione senza che la contribuente avesse addotto, come
era suo onere, elementi di prova idonei ad evidenziare,

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supposto, pertanto, non rileva che la seconda lite ri-

con sufficiente evidenza, le ragioni di pertinenza di tale ristrutturazione, e della conseguente locazione delle
unità immobiliari ricavate dall’immobile ristrutturato,
all’attività aziendale svolta dalla D’Ambros s.r.1., ed
avente ad oggetto il commercio di generi alimentari.
3. La censura è fondata.
3.1. Ed invero, va osservato, al riguardo, che l’art. 19,
per le operazioni passive, cioè per i beni o servizi importati o acquistati, di portare in detrazione l’imposta
addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore o prestatore, quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene o servizio
acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come
strumentalità del bene o servizio stesso. La disposizione
in parola, inoltre, non introduce deroga alcuna ai comuni
criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico
dell’interessato, senza che la sussistenza dei predetti
requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità
di società commerciale dell’acquirente (cfr., tra le tante, Cass. 16730/07, 2362/12, 16853/13).
3.2. Con particolare riferimento alle spese di ristrutturazione di un immobile va, dipoi, osservato che, poiché
in base alla disciplina dettata dagli artt. 1, 4, 17 e 19
del d.P.R. n. 633/72, la qualità di imprenditore societario è condizione unicamente per rendere assoggettabili ad
IVA le operazioni attive, la compatibilità con l’oggetto
sociale di spese relative alla compravendita e/o alla ristrutturazione di immobili costituisce – per contro – rispetto alla detraibilità del tributo assolto sulle operazioni passive, elemento puramente indiziario della loro
inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa. Siffatto
elemento deve, pertanto, essere valutato dal giudice di
merito unitamente alle altre circostanze, idonee a formarne il convincimento circa l’effettiva inerenza delle
medesime operazioni passive all’espletamento della pro-

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co. 1, del d.P.R. n. 633/72, consentendo al contribuente,

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gettata attività imprenditoriale, all’interno di un criterio di ripartizione che vede onerata della prova la società contribuente (cfr. Cass. 3706/10, 4157/13).
3.3. Tanto premesso, non può certamente dirsi, con riferimento al caso concreto, che il giudice di appello abbia
fatto corretta applicazione dei suesposti principi, affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
porto del dato meramente indiziario costituito dalla ristrutturazione di un immobile non strumentale all’ attività aziendale, erano, invero, soltanto due:
l) l’adiacenza di detto immobile al supermercato gestito
dalla società;
2) il fatto che due dei dodici appartamenti realizzati, a
seguito della ristrutturazione della palazzina in questione, fossero stati locati a dipendenti della D’Ambros
s.r.l.
3.3.2. Orbene, è di tutta evidenza la totale insignificanza di detti elementi in relazione alla prova – il cui
onere, come detto, incombeva sul contribuente dell’inerenza della ristrutturazione in parola all’ attività di impresa, ai fini del riconoscimento del diritto
alla detrazione di imposta sulle prestazioni ad essa relative. E’ chiaro, infatti, che la mera adiacenza
dell’immobile, non adibito all’attività commerciale, al
supermercato gestito dalla D’Ambros s.r.1., e la circostanza dell’avvenuta locazione di due unità in esso realizzate a dipendenti della società, sono del tutto insufficienti ad integrare la corretta applicazione delle disposizioni succitate.
Si tratta – per vero – di circostanze idonee, semmai, ad
evidenziare l’intento della contribuente di utilizzare
detto immobile, casualmente adiacente alla sede dell’ attività di impresa, men che all’attività imprenditoriale
di vendita di beni alimentari, piuttosto al conseguimento
di rendite derivanti dalla locazione degli appartamenti
in esso realizzati. E, del resto, anche la circostanza
che due di dette unità fossero state locate a dipendenti

3.3.1. Gli elementi addotti dalla D’Ambros s.r.1., a sup-

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– in difetto di elementi di prova circa l’applicazione
agli stessi di un canone agevolato, ovvero in ordine alla
carenza di alloggi che rendesse impossibile reperire il
reclutamento di personale al fine dell’esercizio
dell’attività di impresa – non può che apparire del tutto
casuale.
3.3.3. Ne discende che, nel caso di specie, il giudice di
teri enunciati dagli artt. 19 d.P.R. 633/72 e 2697, 27272729 c.c., ai fini del riconoscimento del diritto della
contribuente alla detrazione dell’IVA sulle fatture relative alle spese inerenti alla ristrutturazione
dell’immobile di proprietà della D’Ambros s.r.l. Di guisa che il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia
delle Entrate non può che essere accolto.
4.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione

dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, co. l
c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della contribuente
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente, nella misura di cui in
dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudtZ:i – di

P

merito.

l

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, \tlecA7
dendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della
società contribuente; condanna la resistente alle spese
del presente giudizio, che liquida in e 4.500,00, oltre
alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le
parti le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22.10.13.

seconde cure non ha fatto corretta applicazione dei cri-

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