Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27908 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza n. 3456/2020 richiesto da:

SOCIETA’ CAMPEGGIO LOMBARDO S.P.A., rappr. e dif. dall’avv. Rinaldo

Martino, elett. dom. presso lo studio di questi in Novate Milanese,

via Di Vittorio n. 22, rinaldo.martino.milano.pecavvocati.it, a

margine dell’atto;

contro

l’ordinanza emessa dal GIUDICE DI PACE DI LODI il 23.12.2019 e

denegativa della competenza nel procedimento R.G. n. 316/2019

promosso dal ricorrente avverso V.M.;

lette le conclusioni del P.G. in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Nardecchia Giovanni Battista che ha chiesto

pronunciarsi l’accoglimento del regolamento e dichiararsi la

competenza del Giudice di pace di Lodi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 30 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro

Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

1. il Giudice di pace di Lodi ha declinato con ordinanza 23.12.2019 la propria competenza, in favore di quella del Tribunale delle imprese di Milano, dopo essere stato adito da SOCIETA’ CAMPEGGIO LOMBARDO S.P.A che vi aveva convenuto V.M., per sentirlo condannare al pagamento di una somma inerente a spese per l’assegnazione in uso di una piazzola e posto auto per il 2018, per come dovute in base allo statuto e al regolamento della società attrice;

2. secondo il giudice remittente: a) la disamina della domanda di pagamento, in virtù della compensazione parziale delle somme dovute alla società (e da essa richieste) con il credito spettante al convenuto-debitore per “il ruolo di amministrazione”, implicava la “trattazione dello status di socio” del convenuto; b) la conseguente competenza, per materia, spettava al tribunale delle imprese, vertendosi su negozio avente per oggetto le partecipazioni sociali ovvero i diritti inerenti;

3. il ricorrente ha impugnato l’ordinanza secondo tre profili; a) avendo il Giudice di Pace trattato la causa per due udienze anteriori a quella culminata con lo scioglimento della riserva mediante l’ordinanza impugnata, il rilievo dell’incompetenza non poteva più avvenire, per tardività rispetto al limite temporale dell’art. 38 c.p.c., dunque violato, essendosi ampiamente consumata la prima udienza di trattazione; b) il giudizio aveva per oggetto il pagamento di un debito, sulla base di un rapporto contrattuale d’uso di una piazzola e un posto auto, determinato dall’attrice già in somma ridotta e inferiore a 5.000 Euro, stante il controcredito per minor somma spettante al convenuto a titolo di rimborso IRPEF e residuo compenso qual ex consigliere d’amministrazione e con radicamento avanti al Giudice di pace competente quanto al luogo di residenza del debitore, senza che perciò assumesse alcun rilievo sia la qualità di socio dell’utente-debitore, sia la questione della carica gestoria e degli emolumenti; c) la pretesa regolamentazione societaria violata non si rifletteva in clausole afferenti al rapporto fra il convenuto e la società, essendo solo volte a definire quantificazione e poi riparto delle spese fra gli utenti dei servizi allestiti dalla società, per i quali la veste del convenuto veniva in essere in quanto tale, a prescindere dallo status di socio;

4. il ricorso è fondato, sotto il primo assorbente profilo, poichè la dichiarazione di incompetenza per materia (e territorio) appare essere stata emessa dal giudice di pace dopo un’effettiva trattazione, perseguita nel corso di due anteriori udienze, senza che la questione della procedibilità della domanda, dubitata in relazione al mancato avvio della procedura di negoziazione assistita, potesse operare in termini pregiudiziali;

5. se è vero, come statuito da Cass. s.u. 19882/2019, che “rientra… nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita”, non per questo può essere superato il limite istituzionale che, all’altezza dell’art. 38 c.p.c., istituisce l’esaurimento della prima udienza quale evento preclusivo per sollevare il relativo conflitto (per come chiarito sin da Cass. s.u. 21858/2007), come nella specie avvenuto tardivamente ai sensi dell’art. 320 c.p.c., avendo il giudice concesso termini e dunque trattato una questione logicamente infraordinata, quale la procedibilità della domanda che presupponeva, appunto, la competenza del giudice stesso;

6. va invero data continuità al principio per cui “nel procedimento davanti al giudice di pace, atteso che non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione e che il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, dette preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva” e perciò “se la prima udienza sia stata di mero rinvio, l’incompetenza per materia può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o d’ufficio, anche all’udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione, così come, ai fini dell’incompetenza territoriale, la prima udienza di trattazione, rilevante ex art. 38 c.p.c. nonchè per la tempestività della relativa eccezione, deve ritenersi quella fissata dal giudice adito per l’audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, pur se sia stata tenuta altra udienza in precedenza” (Cass. 12272/2009); e, proprio nella specie, il giudice di pace si è dichiarato incompetente dopo l’udienza di effettiva trattazione, tenutasi il 29 maggio 2019 e definita con lo scioglimento della conseguente riserva;

7. così, avendo riguardo alle contestazioni del convenuto, da un lato e all’andamento istruttorio del processo, dall’altro, va ripetuto che “l’eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l’art. 38 c.p.c., u.c., un’eventuale istruzione di natura sommaria “in limine litis”, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un’eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti” (Cass. 17794/2013, 20553/2019); si tratta di circostanza esclusa, per l’avvenuto esercizio del potere decisorio sulla competenza ben dopo l’esaurimento della prima udienza;

va dunque dichiarata la competenza del giudice di pace remittente; le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo avanti al Giudice di Pace di Lodi, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; condanna l’intimato al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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