Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27907 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19079-2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI

34, presso lo studio dell’avvocato GINEVRA PAOLETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELA DI MONTE;

– ricorrente –

contro

CAPRI METAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREA MINA, PIERGIORGIO MERLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/05/2015 R.G.N. 386/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 186 pubblicata il 26.5.2015 la Corte di Brescia, in parziale accoglimento dell’appello della Capri Metal s.r.l. e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato B.E. a restituire alla società la somma di Euro 490.369,26, oltre accessori; ha confermato la sentenza del Tribunale quanto al rigetto della domanda di risarcimento di ulteriori danni;

2. la Corte territoriale, sulla base della c.t.u. grafologica rinnovata un appello, ha ritenuto attribuibili alla B. sia le firme di traenza degli assegni a nome ” S.F.” e sia le firme di girata per l’incasso a nome B.; ha rilevato come quest’ultima, peraltro, non avesse mai negato di aver firmato per girata gli assegni e di averli monetizzati; ha precisato come questa condotta, e non solo l’esito della c.t.u., comprovasse la responsabilità della stessa nell’appropriazione delle somme;

3. la Corte d’appello ha aggiunto come la B., impiegata amministrativa della Capri Metal s.r.l., fosse addetta proprio ai rapporti con le banche e quindi nella condizione di poter disporre materialmente degli assegni;

4. ha rilevato come la predetta avesse solo genericamente allegato di non aver trattenuto le somme prelevate e di averle consegnate a terze persone;

5. avverso tale sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Capri Metal s.r.l.;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; è stata inoltre depositata dichiarazione di rinuncia al mandato dell’avv. G.A., difensore della B., e nomina quale difensore e procuratore speciale dell’avv. Daniela Di Monte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. col primo motivo di ricorso la B. ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 152 e 153 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4, art. 217 c.p.c., comma 2 per aver consentito l’introduzione, nel corso della c.t.u. svolta in appello, di scritture di comparazione già escluse dal primo giudice;

8. col secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo relativo alla circostanza che la monetizzazione degli assegni era stata effettuata esclusivamente in favore di P.E., marito di S.F., legale rappresentante della società e apparente emittente dei titoli, non avendo peraltro la attuale ricorrente la disponibilità dei libretti di assegni; su tale questione la lavoratrice convenuta in primo grado aveva articolato prove testimoniali, come da pagg. 29 e 30 della memoria di costituzione dinanzi al Tribunale, e fornito prova documentale;

9. il primo motivo è manifestamente infondato;

10. pur prescindendo dalle preclusioni derivanti dalla mancata tempestiva contestazione, da parte della appellata, della consulenza tecnica d’ufficio svolta in secondo grado, deve rilevarsi come il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 3, che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio (Cass. n. 13343 del 2000; Ord. n. 15945 del 2017), come disposta nel caso di specie; nè è configurabile alcuna decadenza dai termini rispetto all’ammissione delle scritture di comparazione, che sarebbe comunque sanata, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., in quanto non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa;

11. non pertinente è la giurisprudenza richiamata nel ricorso in esame (Cass. n. 3009 del 2002) che ha affermato “la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice (in mancanza di accordo delle parti) a norma dell’art. 217 c.p.c., comma 2”, in quanto si tratta di pronunce relative al procedimento di verificazione della scrittura privata; nel caso di specie, non solo non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 217 c.p.c. ma, comunque, le scritture di comparazione sono state ritualmente ammesse dalla Corte d’appello, peraltro con ampia motivazione;

12. il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto diversi profili; il ricorso non reca la trascrizione dell’allegazione fatta in primo grado sulla monetizzazione degli assegni nell’interesse del legale rappresentante della società e neanche riporta i capitoli delle prove testimoniali richieste, rinviando alle pagg. 29 e 30 della memoria che non riproduce, neanche in parte; comunque, la censura non si conforma allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, in quanto non denuncia l’omesso esame di un fatto inteso in senso storico fenomenico ed avente rilievo decisivo (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014) bensì l’erronea decisione adottata dalla Corte territoriale sia nel definire generiche le allegazioni della dipendente e sia nella valutazione complessiva delle prove, anche quanto agli elementi logici e presuntivi fondati sull’accertamento della riferibilità alla B. dei tutte le firme per l’incasso e della monetizzazione dei titoli.

13. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

14. la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

15. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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