Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27907 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27907 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 15534-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA =MUTA M18440587), in persona dei
Mínintrn prn tnmporn, domicilinto nm incin in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DELL’OGLIO LUIGI ANTONIO, elettivamente domiciliato in
2017
2017

ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato
EGIDIO LIZZA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 22/12/2015, Cron.n. 16510/2015, R.G.V.G.

Data pubblicazione: 23/11/2017

I

n. 51025/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

R.G. 15534/2016

PREMESSO CHE
La Corte d’Appello di Roma, con decreto del 22 dicembre 2015, ha

decreto con il quale il medesimo era stato condannato a pagare in
favore di Dell’Oglio la somma di euro 9.000 a titolo di equa
riparazione per la durata irragionevole di un processo del quale questi
è stato parte.
Contro tale decreto il Ministero propone ricorso, articolato in due
motivi.
Resiste con controricorso Dell’Oglio, con il quale chiede il rigetto
del ricorso e di pronunciare la condanna del Ministero ai sensi dell’art.
96, comma 1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria. La memoria, per la parte in
cui pone in essere una integrazione del ricorso con due nuovi motivi
“esplicativi dei motivi a suo tempo proposti”, è inammissibile.

CONSIDERATO CHE
Col primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la
violazione o falsa applicazione dell’articolo 4 della legge 89/2001, in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello
ritenuto applicabile al termine di decadenza di cui all’articolo 4 della
citata legge la sospensione dei termini nel periodo feriale. Richiamata
la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n.16783/2012 che ha
escluso il decorso del termine di prescrizione del diritto all’equa
riparazione in quanto impedito dal termine di decadenza di cui
all’articolo 4, il ricorrente afferma che da tale premessa non può che
discendere, sul piano logico-sistematico, l’inapplicabilità di un istituto

rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia contro il

come la sospensione dei termini nel periodo feriale, che è proprio dei
termini processuali.
Il secondo motivo denuncia, anch’esso, la violazione o falsa
applicazione del medesimo articolo 4, ma in relazione all’articolo 360,
n. 4 c.p.c.: si sostiene che il carattere “monitorio” del procedimento,

sommaria, previsto dal nuovo articolo 3 della legge 89, non si
concilierebbe, per le sue caratteristiche di speditezza e urgenza, con
la sospensione feriale dei termini processuali.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Essi si contrappongono all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte
in base al quale – in quanto fra i termini sospesi nel periodo feriale
vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive
all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il
processo stesso deve essere instaurato quando l’azione in giudizio
rappresenta l’unico rimedio per far valere il diritto – la sospensione si
applica anche al termine previsto dall’articolo 4 della legge 89 per la
proposizione della domanda (in tal senso, da ultimo, Cass.
4147/2017).
Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la
soccombenza.
Non si ritengono sussistenti i requisiti, in particolare la mala fede
o colpa grave, per la pronuncia di condanna del Ministero al
risarcimento del danno per responsabilità aggravata di cui al primo
comma dell’art. 96 c.p.c., in quanto il ricorrente ha comunque
avanzato argomenti interpretativi volti a mutare l’attuale
orientamento della Corte di cassazione sulla questione denunciata.

che non introduce un giudizio contenzioso ma solo una fase

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Ministero della
Giustizia al pagamento delle spese del giudizio in favore del
controricorrente che liquida in euro 800 per compensi, di cui euro 200
per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

seconda civile, in data 7 luglio 2017.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione

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