Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27907 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. I, 13/10/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 13/10/2021), n.27907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20858/2019 proposto da:

L.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Emanuela Galati, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.J., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Tony Indino, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce depositato il

4/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/7/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce, provvedendo sul ricorso per l’affidamento e il mantenimento dei figli presentato da M.J. nei confronti di L.A., disponeva – fra l’altro e per quanto di interesse l’affidamento dei tre figli minori della coppia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.

Stabiliva, inoltre, l’assegnazione della casa familiare alla madre, comprendendo in essa sia l’unità immobiliare ubicata in (OMISSIS), sia quella finitima situata in (OMISSIS).

2. La Corte di appello di Lecce, a seguito del reclamo proposto dal Leccio, prendeva in esame il certificato di residenza della M. (attestante la sua residenza in (OMISSIS)) e il certificato storico di residenza (da cui emergeva la pregressa residenza in (OMISSIS), presso l’immobile con ingresso da (OMISSIS) e presso quello con ingresso da (OMISSIS)), registrava la frequentazione, da parte dei figli minori, di una scuola in (OMISSIS) e considerava, attribuendole valore decisivo, la relazione dell’assistente sociale, secondo cui la M. e i figli utilizzavano tutto l’immobile.

Sulla base di simili risultanze i giudici distrettuali ritenevano che “l’intero fabbricato costituisse casa familiare” e che come tale fosse ancora utilizzato dalla M. e dai bambini; di conseguenza l’immobile, nella sua interezza, doveva essere assegnato alla reclamata, “al fine di consentire ai minori di non subire l’ulteriore trauma rappresentato dall’allontanamento dalla casa familiare”.

3. Per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo ha proposto ricorso L.A. prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso M.J..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 357 c.p., comma 2 – la nullità della statuizione impugnata, in quanto la stessa non indica le ragioni di diritto su cui è stata fondata la decisione di qualificare come pubblico ufficiale l’assistente sociale, dipendente di una cooperativa esterna, a cui era stato affidato il servizio di redigere la relazione richiesta dal Tribunale ai servizi sociali del Comune di Surano.

Questa relazione sociale è stata l’unica attività istruttoria espletata in corso di causa, ragion per cui sarebbe stato necessario – in tesi di parte ricorrente – che la stessa fosse stata redatta da pubblico ufficiale dotato di poteri certificativi e del potere di conferire al documento pubblica fede; a questo proposito la Corte d’appello si sarebbe appiattita sulle indicazioni fornite dal responsabile del settore affari generali e finanziari del Comune incaricato, presumendo apoditticamente la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo a chi aveva eseguito l’inchiesta, senza fornire alcuna argomentazione giuridica e giurisprudenziale.

5. La doglianza in esame intende togliere pregnanza alla relazione richiesta dal Tribunale ai servizi sociali del Comune di residenza dei minori in ragione del fatto la stessa sia stata affidata a un dipendente di una ditta esterna che non poteva essere qualificato come pubblico ufficiale.

Ora, l’atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova del fatto che davanti al pubblico ufficiale siano state rese determinate dichiarazioni o compiute certe attività.

La fede privilegiata dell’atto pubblico non si estende, invece, alle informazioni assunte dall’ufficiale rogante, alle indicazioni fornite da altri ovvero a fatti enunciati come compiuti o conosciuti non nella contestualità della formazione dell’atto, bensì in un momento anteriore e attraverso l’elaborazione critica di altri elementi di conoscenza (cfr. Cass. 501/2001, Cass. 11964/1990).

Poco importa, quindi, che l’autore della relazione sociale rivestisse o meno la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto rispetto agli elementi rilevanti ai fini della decisione della controversia (vale a dire – come si spiegherà meglio a breve – in merito alla pregressa destinazione dell’immobile, nelle sue articolazioni, a casa familiare e al persistere di una simile qualità in seguito al disgregarsi del nucleo familiare) il contenuto della relazione, redatta quando tali eventi si erano già verificati da anni, non ha alcun valore di fede privilegiata.

Del resto la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto (a pag. 3) la qualità di pubblico ufficiale in capo a chi aveva predisposto la relazione, non ha fatto ricorso a un simile argomento al fine di attribuire (a pag. 4) “valore decisivo” al suo contenuto, sottolineando invece come la stessa attestasse l’attuale “utilizzazione di tutto l’immobile da parte del nucleo familiare composto da M. e dai suoi figli”.

Dunque, l’affermazione sulla qualità di pubblico ufficiale non è la premessa indefettibile della conclusione valutativa sulla rilevanza della relazione scritta predisposta dall’assistente sociale.

Ne discende l’inammissibilità della censura per mancanza di decisività, dato che la relazione predisposta su incarico del Comune è stata valorizzata dai giudici distrettuali a motivo del suo contenuto (vale a dire in ragione della rilevanza attribuita alla situazione attuale di utilizzo degli immobili) e non per l’efficacia probatoria privilegiata che il documento aveva in conseguenza della riconosciuta qualità di pubblico ufficiale di chi lo aveva formato.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 115 e 113 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, art. 24 Cost. e art. 3 Cost., comma 2 – la carenza assoluta di una motivazione rispetto alla mancata ammissione della prova testimoniale concernente l’avvenuto abbondono, per anni, delle due unità abitative da parte della M. prima che la stessa se ne impossessasse di nuovo, in maniera violenta e clandestina, in epoca antecedente all’introduzione del giudizio.

In questo modo la Corte di merito – sottolinea il ricorrente – ha mancato di formulare ogni considerazione sul rilievo che l’occupazione dei due immobili al momento del sopralluogo dell’assistente sociale rifletteva una situazione di illegittimità verificatasi soltanto nel 2017 e inidonea, come tale, a conferire la qualità di casa familiare alle due abitazioni.

7. Il motivo è fondato.

7.1 L’art. 337-sexies c.c., nello stabilire che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, non determina espressamente le caratteristiche identificative di questa peculiare destinazione, di modo che può riuscire problematica la qualificazione giuridica di un immobile come abitazione familiare in tutte le ipotesi in cui non risulti in modo inequivoco che la situazione preesistente al conflitto giudiziale sia caratterizzata da una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso come abitazione del nucleo familiare, composto da genitori e figli minori.

A tal fine occorre verificare – avendo riguardo alla destinazione impressa non solo in astratto ma anche in concreto, attraverso la convivenza – se, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dell’abitazione da parte del nucleo costituito da genitori e figli (Cass. 3331/2016) e sia così possibile ritenere che l’unità abitativa costituisse a quell’epoca il centro di aggregazione della famiglia (Cass. 14553/2011), cioè il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola il nucleo familiare (Cass. 8867/1992).

7.2 Il godimento della casa familiare è attribuito – secondo il principio stabilito dall’art. 337-sexies c.c. – tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e, dunque, dell’esigenza, che ne costituisce l’unica ragione, di conservare alla prole di genitori che hanno interrotto la loro convivenza l’habitat domestico, da intendersi nei termini appena descritti.

Al fine di provvedere all’assegnazione della casa familiare il giudice del merito deve perciò valutare l’esistenza di uno stabile legame fra il minore e l’immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l’abitazione (Cass. 32231/2018).

7.3 La Corte di merito, al fine di statuire in ordine all’assegnazione della casa coniugale, era dunque chiamata a compiere una duplice indagine.

In primo luogo, occorreva verificare, avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell’interruzione della convivenza fra i genitori, se il nucleo costituito da genitori e figli avesse utilizzato, quale centro di aggregazione familiare, una o entrambe le abitazioni in maniera stabile e continuativa.

Era necessario poi stabilire se i minori se ne fossero allontanati e se la durata di un eventuale allontanamento avesse compromesso lo stabile legame fra i medesimi e l’immobile già adibito a casa familiare.

Le prove testimoniali articolate dalla difesa del L. avanti al Tribunale, la cui ammissione è stata sollecitata nuovamente in sede di reclamo, assumevano un rilievo decisivo in questa prospettiva, essendo volte ad accertare l’assenza all’interno delle due unità immobiliari in questione della M. e dei figli minori per un lasso di tempo di oltre cinque anni.

Ciò nonostante, la Corte di merito non si è premurata di offrire alcuna argomentazione rispetto alla loro ammissione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’omissione di motivazione su una richiesta di prova idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l’efficacia di altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito è denunciabile in sede di legittimità, perché comporta che la ratio decidendi della statuizione impugnata venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 5654/2017, Cass. 27415/2018, Cass. 162144/2019).

L’omessa valutazione dell’istanza di prova testimoniale attraverso la quale il ricorrente avrebbe potuto dare prova del venir meno del legame fra i minori e l’abitazione costituisce, quindi, un vizio di motivazione che impone l’accoglimento della censura in esame.

8. La fondatezza della precedente doglianza comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi proposti, tesi a censurare l’inadeguata valutazione degli elementi indiziari che si trovavano nella disponibilità della Corte di merito.

9. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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