Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27907 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza richiesto d’ufficio da:

TRIBUNALE DI POTENZA con ordinanza 7.11.2019 ai sensi dell’art. 45

c.p.c., nel procedimento promosso da M.M. per la

dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) n. 7/2019;

lette le conclusioni del P.G. in persona del sostituto procuratore

generale Dott. De Matteis Stanislao che ha chiesto dichiararsi la

competenza del Tribunale di Lagonegro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 30 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro

Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

1. il Tribunale di Potenza, ricevuti gli atti di istruttoria prefallimentare promossa M.M. per la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) avanti al Tribunale di Matera, a seguito della declinatoria della competenza dichiarata dal primo giudice adito con ordinanza 14.1.2019, ha a sua volta escluso la propria, così rimettendo gli atti a questa Corte per regolare un conflitto negativo;

2. la prima ordinanza remittente, ha osservato il Tribunale di Potenza, dava conto di una sede effettiva della società debitrice ubicata al di fuori del relativo circondario, collocata invero in Sant’Arcangelo, comune però ricompreso nel diverso circondario di Lagonegro e non, appunto, in quello di Potenza;

3. il Tribunale di Potenza ha così ritenuto di “non essere munito della competenza”, quale affermata dal Tribunale di Matera;

4. ritiene preliminarmente il Collegio di dover dare continuità all’indirizzo – già manifestato in Cass. 6423/2016 e 16951/2016 e riepilogato in termini da Cass. 17518/2020, n. m. – per il quale la disciplina regolatrice del rilievo d’ufficio della incompetenza nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, non risultando direttamente nè esaustivamente fissata nella L. fall., art. 9bis (che contempla in via primaria l’ipotesi di incompetenza connessa alla dichiarazione di fallimento), sia rinvenibile “solo coordinando secondo la particolarità della materia il perimetro degli artt. 38 e 45 c.p.c. con quello della L. Fall., artt. 9 e ss.; nello specifico, è ben possibile che il regolamento possa essere sollevato dal giudice di rinvio, dunque, anche dopo i venti giorni” che la L. Fall., art. 9bis, pone invece – con intento acceleratorio – come limite temporale, in alternativa al disporre la “prosecuzione della procedura fallimentare”, nell’implicito presupposto del pregresso accertamento dei suoi presupposti di apertura (evento, nella vicenda, per definizione non accaduto); ciò all’insegna dell’indirizzo per cui, a tenore dei precedenti citati, “il principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla sentenza pronunciata dal giudice poi dichiarato incompetente, desumibile dalla L. fall., art. 9 bis, non può analogicamente applicarsi, in difetto di “eadem ratio”, al conflitto di competenza relativo ad una procedura fallimentare non ancora iniziata, sicchè, ove il tribunale dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso di fallimento e trasmetta gli atti al tribunale ritenuto competente, quest’ultimo, se, a sua volta, si ritenga incompetente, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza anche oltre il termine di venti giorni stabilito dall’articolo predetto” (oltre a Cass. 28711/2019, 20661/2019);

5. nella stessa materia, infatti, opera l’istituto comune dettato

per i conflitti di competenza, secondo i requisiti di collegamento con il primo contraddittorio introdotti nel novellato art. 38 c.p.c. che, in fatto, circoscrivono il rilievo officioso, al più, all’esaurimento dell’udienza (cioè non oltre la stessa), nella specie convocata e tenuta L. Fall. ex art. 15; ciò implica che il regolamento di competenza a dichiarare il fallimento può essere sollevato anche dal secondo tribunale, come accaduto nella fattispecie, cioè quello indicato come competente dal primo (a sua volta dichiaratosi incompetente), anche dopo i venti giorni dalla ricezione dei relativi atti e non oltre l’udienza, vale a dire – ove essa sia stata disposta – così assicurando, con tale incombente e sia pur non oltre il suo compimento (o la riserva assunta a seguito del suo svolgimento), il contraddittorio fra le parti e per tale via provocando l’intervento della Corte di cassazione, secondo un innesto di compatibilità dell’art. 38 c.p.c. (alla luce del formante giurisprudenziale, cfr. 14170/2019, 20493/2018) con il citato L. fall., art. 9bis;

6. in tal modo appare conciliata l’esigenza acceleratoria che il legislatore del 2005-2007 ha inserito nell’impianto del R.D. n. 267 del 1942 con la regolarità istruttoria all’esito della quale il tribunale designato competente, ma dissenziente con tale l’indicazione, provochi d’ufficio la regolazione della competenza; siffatta, specificata, disciplina del conflitto negativo sorto in corso d’istruttoria prefallimentare tiene così conto della necessaria urgenza con cui la sollecitata concorsualità deve operare, posto che essa assume effetti dalla dichiarazione di fallimento (e non dalla domanda, se non per la competenza, almeno fino alla vigenza del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); al contempo, essa evita di imporre in termini assoluti lo stesso limite dei venti giorni di cui alla L. Fall., art. 9bis, comma 2, che impedirebbe al tribunale, ricevuti gli atti da quello dichiaratosi incompetente, di far decidere (su proprio dubbio) a propria volta sulla competenza senza aver eventualmente instaurato in modo efficace il contraddittorio con le parti o comunque introdotto elementi propri nel corredo istruttorio (come in effetti avvenuto nella vicenda, avendo il giudice relatore riconvocato le parti avanti a sè e ad esse sottoposto proprio tale profilo, poi riferendo al collegio che ha sciolto la riserva con la ordinanza in esame), attività che sarebbero altrimenti in conflitto organizzativo con i relativi tempi; lo sbarramento dell’udienza, quale limite finale e ove tenuta (secondo un principio più generale manifestato anche in Cass. 21944/2018), costituisce pertanto un parametro che può soddisfare entrambi i requisiti di celerità e garanzia;

7. la fattispecie, in secondo luogo, non esprime una peculiarità ostativa al rilievo d’ufficio, sol perchè il secondo giudice non ha individuato la competenza del primo, bensì di un terzo foro; infatti, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., il Tribunale di Potenza si è a sua volta ritenuto non competente ancora in ragione di territorio nei casi di inderogabilità dell’art. 28 c.p.c., profilo coincidente – per tipologia di declinatoria con le ragioni del diniego di competenza già espresso dal Tribunale di Matera; più volte, invero, questa Corte ha statuito che “è ammissibile il conflitto di competenza nell’ipotesi in cui il secondo giudice abbia declinato la propria competenza per ragioni omologhe a quelle indicate dal primo giudice, individuando come competente quest’ultimo ovvero un terzo giudice” (Cass. 6464/2011, 19792/2008 e poi 23913/2018, 17026/2017, 15285/2017 n. m., sulla scia già di Cass. 15126/2002);

8. in terzo luogo, osserva il Collegio che, in materia, la sede principale dell’impresa, dalla cui collocazione la L. Fall., art. 9 fa dipendere l’individuazione del tribunale territorialmente (e funzionalmente) competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell’istanza, “si svolge effettivamente l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell’impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove” (Cass. 19343/2016, 6423/2016, 23719/2014); tale nozione ha trovato nel D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 27 – già vigente dal 16 marzo 2019 con riguardo alla competenza concorsuale relativa all’apertura delle amministrazioni straordinarie e ai procedimenti che ne derivano un’evoluzione coerente, laddove si prevede che il tribunale competente (quello in cui ha sede la sezione specializzata nei cd. conflitti d’impresa) sia individuato con riferimento al “luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”, che diverrà dal 1 settembre 2021 (data di entrata in vigore differita del codice della crisi) l’unico criterio per tutti i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza;

9. si tratta di nozione di derivazione Eurounitaria (introdotta dapprima nel Regolamento (CE) n. 1346/2000, confermata dal successivo Regolamento (UE) sull’insolvenza transfrontaliera 2015/848) e riassunta nella formula per cui per il COMI (center of mail interest) si ha riguardo al luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, con presunzione di coincidenza, fino a prova contraria e per quanto qui rilevante, con la sede legale (art. 3);

10. nella specie, la considerazione della originaria sede legale in Matera è stata dal relativo giudice contraddetta per via di una sede in realtà effettiva in un luogo sito nel Comune di Sant’Arcangelo, che si trova in provincia di Potenza ma nel circondario del Tribunale di Lagonegro; le informative della G.d.F. hanno invero escluso che vi sia mai stato esercizio d’impresa presso la sede legale, essendo stata condotta l’attività economica invece nel luogo di residenza del presidente del c.d.a., fissata in Sant’Arcangelo; convergente indicazione è provenuta dal pignoramento senza effetti ancora presso la sede legale; ulteriore elemento risulta essere stato tratto dalla condotta delle parti, nella specie del Consorzio che, nelle difese, ha negato di aver gerito l’attività in Policoro, alla sede legale;

11. va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Lagonegro, mentre non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lagonegro, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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