Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27906 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28550-2016 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO GAVEGLIO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNTVERSITA’ E

DELLA RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 777/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2016 R.G.N. 1916/2014.

Fatto

RILEVATO

1. che l’odierno ricorrente, laureato in Medicina e Chirurgia, aveva frequentato i Corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino conseguendo il diploma negli compresi tra il 2000 ed il 2004;

2. che aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per ottenere che fosse accertata la loro responsabilità per il ritardato adempimento degli obblighi comunitari imposti dalla direttiva CE 93/16 con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari alle differenze retributive tra quanto percepito come borsa di studio e quanto avrebbe invece percepito in forza delle norme di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999 oltre interessi;

3. che il Tribunale aveva rigettato la domanda per infondatezza nel merito, condannando il ricorrente alle spese del giudizio;

5. che la Corte di Appello di Torino, investita dell’appello anche quanto alla condanna alle spese con la sentenza indicata in epigrafe, nonchè dell’appello incidentale delle amministrazioni convenute quanto alla eccepita prescrizione, ha rigettato la domanda della ricorrente per infondatezza del merito osservando come la pretesa del medico specializzando volta alla condanna dello Stato al risarcimento dei danni era infondata, perchè il legislatore nazionale aveva dato corretta attuazione alle direttive Comunitarie, disciplinando, già con il D.Lgs. n. 257 del 1991, la formazione specialistica dei medici e riconoscendo in favore di questi ultimi il diritto a percepire la borsa di studio e non poteva dirsi scelta illegittima quella legislativa di riconoscere maggiori emolumenti dal 2006/2007, poichè la misura degli emolumenti risultava rimessa alla discrezionalità del legislatore; la corte ha, altresì, rigettato l’appello delle amministrazioni convenute con il quale le stesse ribadivano l’eccezione di prescrizione del diritto esclusa in primo grado;

6. che avverso questa sentenza la ricorrente ha proposto

ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:

con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3 nonchè la nullità della sentenza derivante dall’error in procedendo, in cui sarebbe incorsa la corte a causa del difetto di trascrizione delle conclusioni in via subordinata di compensazione delle spese del giudizio di primo grado comportante omessa pronuncia sul relativo capo di domanda; con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10, 249 del Tratt. CE, delle Direttive 82/76 e 93/16/CEE, del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37 – 42 e 46, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 e del D.P.C.M. 7 marzo 2007, in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell’escludere la responsabilità dello Stato a titolo di inesatta o tardiva attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento interno, poichè tale responsabilità scaturirebbe dall’inadempimento di una sua obbligazione ex lege, in riferimento alla mancata corresponsione di un compenso adeguato, non realizzata compiutamente dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 ma soltanto a decorrere dall’anno 2006 con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 1999.

che il primo motivo è infondato;

deve infatti escludersi la nullità denunciata poichè, come evidenziato in più occasioni da questa corte, l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando esse non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza: Cass. 10.3.06, n. 5277; Cass. 4.2.16, n. 2237; Cass. 9.5.18, n. 11150);

nè, peraltro, può nel caso di specie configurarsi una omessa pronuncia poichè le conclusioni risultano pure riportate al 1 cpv p. 2 sentenza e deve ritenersi che dal rigetto di entrambi gli appelli, emerga, implicitamente il rigetto anche della subordinata domanda sulle spese (Cass. 6.12.17, n. 29191; Cass. 13.8.18, n. 20718);

che il secondo motivo è infondato;

il motivo dedotto prospetta questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con la sentenze nn. 4809 del 2019, 16137, 15520, 15293, 15294, 4449, 17052, 17051, 15963, 31923, 16805, 15963, 31922 del 2018 in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame;

che in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che:

– la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato;

– la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione;

– con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale; non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi;

– la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.;

– non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;

– non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/Ce non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico;

la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

che il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che la ricorrente nel ricorso non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

che sulla scorta dei principi innanzi richiamati il ricorso va rigettato;

che le spese dell’intero processo devono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione;

che sussistono infine i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso; compensa le spese dell’intero processo tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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