Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27906 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27906 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 20747-2016 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE (80415740580), in persona
del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

REITANO MARGHERITA, GIUSTINIANI MANLIO e GIUSTINIANI
2017
2016

ALFREDO, tutti e tre quali eredi di GIUSTINIANI ANGELO
(deceduto), PASTORE MARCO, CALASSO TOMMASO, FIORBELLI
DONATO, CATALDI LUCIANO, ZANINI SILVIO, EVANGELISTA
CLAUDIO, MANESCHI GIOVANNI,

MINONNE VITALE

EMANUELE, IACCARINO GAETANO, DE LUCA LUIGI, IOSZ

Data pubblicazione: 23/11/2017

DANILO, INGRALDI ANGELO, SCARPA ALBERTO, ZECCA LUCIO,
DEL BELLO FRANCO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato
UMBERTO CORONAS, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SALVATORE CORONAS;

nonchè contro

ADAMO ANGELO, ADAMO VINCENZO, ANTONINI FERNANDO,
CAMPANA TOMMASO, COSSEDDU FILIPPO, FRASSINI ANDREA,
FUSARO VINCENZO, GALEONE FRANCESCO, GIACALONE NICOLA,
GIRELLI ERNESTO, GOLINO SIMMACO, GIURDANELLA GIORGIO,
GIUSTI LUIGI, GUIDORIZZI ATTILIO, LELLI RENATO, LUZI
FABIO, MATTIACCI CIRO, MIGNANELLI LUIGI, MURELLI
GIOVANNI, NORI LUIGI, PASSARELLI ANTONIO, PELUSO
CARLO, PISTIS PIERINO, PRATO PAOLO, PRIZZI MARCO,
RAGOSTA LUIGI, ROTUNNO GIOVANNI, SALERNO MICHELE,
SANGRIGOLI GASPARE GIUSEPPE, SANTILLI PAOLO, SANTORO
ANGELO, SCARCI MARCO, SENESE GIUSEPPE, TARDIO
GIUSEPPE, TRIVISANO MICHELE, VANNO FRANCO, VENTRIGLIA
PASQUALE, ZAGOLIN QUINTO, ZANINI MASSIMO, ZECCA LUCIO,
MANIGLIA SALVATORE, MANFREDELLI ERMANNO, RUSSO
FRANCESCO, VELISCEK GERMANO GINO;
– intimati –

avverso il decreto n. 1154/2016 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositato il 31/05/2016, Cron. 5958/2016,
R.G.V.G.n. 50717/2015;

– controricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

R.G. 20747/2016

PREMESSO CHE
La Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 31 maggio 2016, ha
accolto il ricorso proposto da Angelo Adamo e dagli altri litisconsorti

Finanze e ha condannato il Ministero a pagare in favore di ciascuno
dei ricorrenti la somma di euro 6.200 a titolo di equa riparazione per
la durata irragionevole di un processo da questi instaurato innanzi il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Contro tale decreto il Ministero propone ricorso, fondato su un
unico motivo.
Resistono con controricorso Marco Pastore, Margherita Reitano,
Manlio e Alfredo Giustiniani, Tommaso Calasso, Donato Fiorbelli,
Luciano Cataldi, Silvio Zanini, Claudio Evangelista, Giovanni
Maneschi, Vitale Emanuele Minonne, Gaetano Iaccarino, Luigi De
Luca, Danilo Iosz, Alberto Scarpa, Angelo Ingraldi, Lucio Zecca,
Franco Del Bello.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze lamenta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2,
comma 2 della legge 89/2001 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c., per l’eccessiva quantificazione del
paterna”. La Corte di merito si sarebbe limitata a considerare la sola
durata del processo e la definizione dello stesso con rigetto della
domanda, ma mancherebbero “altre indefettibili valutazioni”.
Il motivo è generico. Il ricorrente si limita a richiamare pronunzie
di questa Corte che escludono – sulla scia della pronunzia delle

indicati in epigrafe nei confronti del Ministero dell’Economia e delle

sezioni unite n. 1338/2004 – la configurabilità di un danno non
patrimoniale in re ipsa,

ossia di un danno automaticamente e

necessariamente insito nell’accertamento della violazione.
Tale danno, però, deve – ci dicono le sezioni unite – ritenersi
sussistente qualora “non ricorrano, nel caso concreto, circostanze

stato subito”. Circostanze particolari delle quali, sottolinea la Corte
d’appello nel provvedimento impugnato, non è stata offerta la prova
dal Ministero, che d’altro canto nel presente ricorso afferma che è
l’istante a dover “argomentare la fattispecie in cui il paterna emerga e
si connoti come significativo sino alla soglia di effettiva esistenza e,
quindi, indennizzabilità”.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente
Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del
giudizio ai controricorrenti, che liquida in euro 1.500 per compensi, di
cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di
legge, con distrazione delle stesse in favore degli avvocati dei
controricorrenti Salvatore e Umberto Coronas, che si sono dichiarati
a ntistata ri.

particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia

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