Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27906 del 13/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27906 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 18670-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
•
– ricorrente #
2013
2737
contro
VERCELLONI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio
dell’avvocato NEGLIA SALVATORE, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 13/12/2013
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
n.
di LATINA,
141/2007
della
depositata il
30/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato NEGLIA che
ha chiesto l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha
18670-08
Svolgimento del processo
Paola Vercellone impugnava, dinanzi alla commissione
tributaria
provinciale
di
Latina,
un
avviso
di
liquidazione dell’Invim conseguente a un contratto di
vendita immobiliare registrato in data 10 maggio 1984.
Deduceva che l’imposta era stata erroneamente calcolata,
in quanto nell’atto la parte acquirente aveva chiesto di
usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla 1. n. 168
del 1982; talché l’Invim dovevasi in verità computare
nella misura del 50 % dell’intero, e in tal misura era
stata assolta.
L’adita commissione respingeva il ricorso, ma la decisione
era riformata in appello dalla commissione tributaria
regionale del Lazio (sentenza in data 30 maggio 2007) in
adesione all’assunto della contribuente motivato in
ragione dell’art. 25, 7 0 co., del d.p.r. n. 643 del 1972.
Il giudice d’appello sosteneva che nell’atto di
compravendita era stata formulata la richiesta degli
acquirenti di usufruire delle agevolazioni fiscali
ex /ege
n. 168 del 1982, e che ciò era bastevole anche per il
riconoscimento della liquidazione dell’Invim in misura
ridotta, ai sensi appunto dell’art. 25, 7
0 co., cit.,
quanto alla parte venditrice.
Per la cassazione di questa sentenza l’agenzia delle
entrate ha proposto ricorso sorretto da un motivo.
L’intimata ha replicato con controricorso e successiva
memoria.
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Motivi della decisione
I. – Il motivo di ricorso, denunziando la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 2 della l. n. 168 del 1982
e dell’art. 25, 7 0 co., del d.p.r. n. 643 del 1972, chiede
nel quesito di diritto di stabilire se l’agevolazione di
cui sopra possa applicarsi, come la commissione tributaria
regionale ha ritenuto, o meno, a un contratto di
compravendita registrato in data anteriore al d.l. n. 155
del 1993 che l’ha introdotta nell’ordinamento.
Il motivo è fondato, dovendo al quesito darsi risposta
negativa.
II. – L’art. 25, 7 0 co., del d.p.r. n. 643 del 1972
disciplina una fattispecie di tipo agevolativo, costruita
sul principio che “l’imposta di cui all’art. 2 è ridotta
al 50 per cento per gli incrementi di valore conseguenti
ai trasferimenti di cui all’art. l, comma l, quarto
periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico
delle
disposizioni
concernenti
l’imposta
di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di cui al n. 21)
della tabella A , parte seconda, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni”.
Tanto la norma de qua,
quanto la richiamata previsione di
cui all’art. l, 1 0 co., quarto periodo, della tariffa
allegata al t.u. n. 131 del 1986, sono stati aggiunti
dall’articolo 16 (rispettivamente dal 3
0 e dal l ° co.) del
d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. con modificazioni nella
2
1. 19 luglio 1993, n. 243, nel contesto delle disposizioni
tributarie in materia di edilizia abitativa.
Sicché, in mancanza di disposizioni transitorie, le stesse
non possono che applicarsi ai trasferimenti successivi al
22 maggio 1993, data di entrata in vigore del d.l. citato
(art. 19).
III. – Non appaiono fondate, a questo riguardo, le
repliche della parte controricorrente.
Le agevolazioni di cui al d.l. n. 155 del 1993, ancorché
aventi similare
ratio,
non sono in alcun modo
riconducibili a quelle già contemplate nella l. n. 168 del
1982, ostandovi il generale principio (sul quale v. Cass.
n. 5500/11; n. 14389/10; n. 5270/09) che vuole le norme in
materia di agevolazione eccezionali e di stretta
interpretazione, perché costituenti comunque una deroga al
criterio di capacità contributiva sancito dall’art. 53
cost.
Le agevolazioni di cui alla ripetuta 1. n. 168 del 1982
restavano, in particolare, circoscritte entro i confini
propri della norma (art. 3) che le aveva introdotte tra
le specifiche misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia
abitativa.
Il che equivale a dire che, in esito alla normativa del
1982, erano schematicamente ritenuti:
(a) esenti dall’Invim:
(i) gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai
sensi dell’art. l della legge n. 168 del 1982, qualora il
trasferimento avvenisse in favore del locatario che
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detenesse l’immobile da data antecedente al 31 dicembre
1981 “in virtù di contratto di locazione risultante da
atto di data certa o da atto o certificato rilasciato da
pubbliche amministrazioni”;
(ii) gli incrementi di valore conseguenti alla alienazione
a titolo oneroso, effettuata dalla data di entrata in
vigore della medesima legge fino al 31 dicembre 1983, di
“fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad
abitazione non di lusso secondo i criteri di cui
all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni, e comunque non aventi le
caratteristiche previste per le abitazioni classificate
nelle categorie catastali Al, A7, A8 e A9 “, trasferiti da
persone fisiche che non agissero nell’esercizio di
impresa, arte o professione, a condizione che l’alienante
dichiarasse, nell’atto, che il corrispettivo sarebbe stato
destinato interamente all’acquisto, da effettuare entro un
anno dalla data del trasferimento e comunque entro il 31
dicembre 1983, di altro fabbricato o porzione di
fabbricato da destinare a propria abitazione. Con la
precisazione che, in tal caso, il soggetto interessato
doveva produrre, entro sessanta giorni dalla data
dell’acquisto, all’ufficio che avesse proceduto alla
registrazione dell’atto, copia del contratto di acquisto;
sicché l’ufficio potesse poi accertare l’avvenuto
verificarsi della condizione e, in difetto, procedere al
recupero dell’imposta dovuta e all’applicazione della
sopratassa;
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(b) soggetti, invece, all’Invim in misura ridotta del 25
per cento le alienazioni a titolo oneroso, se gli immobili
fossero trasferiti “dagli enti e dalle imprese indicati
nel primo e nel secondo comma dell’articolo l a soggetti
diversi dal locatario”.
Non è chi non veda come, rispetto a queste, le
agevolazioni di cui all’art. 16 del d.l. n. 155 del 1993
nettamente si differenzino, essendo invece orientate ai
trasferimenti delle “case di abitazione non di lusso
secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969 (..) ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II bis”.
E trattandosi, appunto, di norme agevolative di diritto
sostantivo, non è pertinente il riferimento della parte
controricorrente al principio processuale
tempus regit
actum onde potersene inferire l’applicabilità in ragione
della anteriorità alla notifica dell’avviso di
accertamento.
IV. – Quanto poi all’essere il profilo affetto da novità
(tale è l’altra eccezione all’uopo sollevata dalla
controricorrente, questa volta al fine di sostenere
l’inammissibilità del motivo), trattasi di affermazione
priva di pregio, dal momento che nella specie è in
discussione una questione di diritto, come tale soggetta
al principio
iura novit curia,
diretta espressione del
canone costituzionale di soggezione del giudice solo alla
legge, e suscettibile di rilievo d’ufficio.
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V. – L’impugnata sentenza, siccome dissonante dai principi
sopra esposti, va quindi cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
la corte pronunciare anche sul merito della controversia,
rigettando il ricorso originariamente proposto contro
La complessità della questione giuridica sottostante,
involgente il rapporto tra agevolazioni fiscali correlate
a norme stratificate nel tempo, giustifica la
compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza
e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria impugnazione
della contribuente contro l’avviso di liquidazione;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
l’avviso di liquidazione.