Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27906 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

I.D., rappr. e dif. dall’avv. Francesco Tartini,

francescotartini.pec.ordineavvocatitreviso.it, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Laura Barberio, in Roma, via del Casale Strozzi n.

31 scala B, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente-

Contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Venezia 22.05.2019, n. 4417/2019,

in R.G. n. 3051/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio del 30 settembre 2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. I.D. impugna il decreto Trib. Venezia 22.05.2019, n. 4417/2019, in R.G. n. 3051/2018 che ha rigettato la propria impugnazione avverso il provvedimento della commissione territoriale competente (notificato il 26.2.2018), la quale aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in via subordinata, del diritto dell’ottenimento di un permesso per ragioni umanitarie;

2. il tribunale ha ritenuto che: a) il racconto del ricorrente non integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, risultando estremamente generico e non circostanziato; b) il ricorrente non ha allegato in modo coerente i rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) quanto alla condizione del Paese di origine, non sussistono conflitti armati, come da fonti internazionali; d) non sono state allegate, nè dimostrate, circostanze di particolare vulnerabilità che possano rilevare ai fini della protezione umanitaria, anche in punto di integrazione sociale, per l’insufficienza di elementi;

3. il ricorso è su sei motivi; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta il carattere meramente apparente della motivazione e la conseguente nullità del provvedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla non credibilità della vicenda personale, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, avendo il tribunale trascurato l’epoca dei fatti (uccisione del padre) rispetto alla minore età del richiedente e le circostanze di acquisizione delle relative notizie; con il secondo motivo si censura, anche come vizio di motivazione, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con travisamento della prova circa l’acquisizione delle citate notizie e violazione del dovere di cooperazione istruttorio; con il terzo motivo si contesta la violazione o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti; con il quarto motivo si censura, per nullità, il provvedimento sul punto del riscontro della situazione interna alla Guinea Bissau, per la condizione di sottosviluppo e assente tutela dei diritti umani; con il quinto e sesto motivo si invoca la violazione di legge, oltre al vizio di motivazione, per non avere il tribunale considerato il percorso scolastico intrapreso dal richiedente ai fini della negata protezione umanitaria oltre agli altri elementi d’integrazione sociale;

2. i primi tre motivi, da trattare congiuntamente per intima connessione, sono inammissibili; il tribunale, nel riesaminare i presupposti di tutte e tre le forme di protezione internazionale, ha operato ricostruendo la generalità delle circostanze, personali ed oggettive (riferite al Paese di provenienza) comunque invocate a sostegno della domanda, sia pur nella residua sua coltivazione (che il ricorso, in difetto di autosufficienza, riferisce di aver delimitato alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria, pur senza riportare – decisivamente – le parti dell’impugnazione svolta avanti al giudice di merito);

3. il decreto affronta, in via preliminare, la questione della credibilità del narrato e la esclude, motivatamente, sia per genericità, sia per complessiva non attendibilità, valorizzando il carattere paradigmatico di specifici elementi di contraddizione e difetto di dettaglio; i citati tre motivi si risolvono così, al di là della configurazione redazionale, in mere censure della motivazione con cui il tribunale ha, sulla base di un quadro istruttorio non convincente, negato la credibilità del narrato; e proprio la ricostruzione motivata dell’apprezzamento del giudice di merito esclude si sia in presenza di motivazione apparente, non risultando perciò superati i limiti ora posti al relativo vizio dalla novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e tratteggiati da Cass. s.u. 8053/2014; nè sussiste violazione del procedimento che la norma invocata prevede per la verifica della genuinità soggettiva, dandosi invero atto che le contraddizioni e le genericità del narrato, non circostanziato, non sono state ricomposte all’esito dell’audizione giudiziale;

4. va invero ripetuto che “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass. 3340/2019); si aggiunge che “una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 4892/2019);

5. peraltro la valutazione sulla omessa prospettata individualizzazione di pericoli o gravi rischi, quale esplicitamente enunciata dal tribunale, non è avversata in modo specifico, nè sono allegate possibili specifiche circostanze di pericoli o gravi rischi che sarebbero connessi al rimpatrio, così individualizzando i requisiti di protezione in relazione alla situazione del Paese di provenienza; il ricorso omette di riportare in quali termini eventuali diverse circostanze siano state ritualmente, tempestivamente e con puntualità rappresentativa introdotte avanti al giudice di merito, e con quale decisività non esclusa dal medesimo in una valutazione complessiva del narrato, così impedendo – in questa sede e dato il loro richiamo in apparenza effettuato solo con il ricorso in cassazione – ogni controllo di trascuratezza, pur negli stretti limiti della verifica di legittimità sulla motivazione;

6. va invero ricordato, sul punto, che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, “non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non tempestivamente e ritualmente dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione” (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalle più recenti Cass. n. 9842 del 2019, nonchè Cass. 1532 e 1533 del 2020); il tribunale ha infatti condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), una verifica sui presupposti delle tipologie di protezione oggetto di domanda;

7.così come, si aggiunge, non ha trovato alcuna censura la motivata indicazione di insussistenza, nel Paese di riferimento, di conflitto armato, per gli effetti di tutela D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c) (Cass. 18306/2019; invero, “in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5″ (Cass. 30105/2018); l’assenza di una situazione di violenza generalizzata è stata peraltro accertata dal tribunale mediante ricorso a fonti internazionali aggiornate, D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 8, non idoneamente avversate;

8.d’altronde, il decreto correttamente ha fatto applicazione del principio, cui va data continuità, per cui “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019);

9.i motivi dal quarto al sesto sono parimenti inammissibili; con riguardo al diniego di protezione umanitaria, le censure, per quanto alfine unitariamente esposte e richiamato quanto premesso sulla credibilità del ricorrente (ripresa nel quarto motivo), si deve ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dal tribunale, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; questi ultimi non hanno trovato alcun richiamo rituale e oppositivo nemmeno nel ricorso, tale non potendosi apprezzare il generico rinvio alle condizioni di povertà del Paese di provenienza e connesse ad una condizione legata al rientro e, prima ancora, incertamente legate all’espatrio (per la esclusa credibilità della stessa circostanza); si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal decreto; l’odierna censura è così inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

10. sul punto, va invero aggiunto che “la ritenuta inattendibilità del richiedente la protezione rende comunque impossibile una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 1088/2020, 780/2019, 25075/2017);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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