Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27905 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1736/2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA, in persona del Rettore pro tempore,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, tutti

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti principali –

contro

G.G.L., L.D., M.T.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo

studio dell’avvocato NUNZIO PINELLI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCO CARONIA, GIUSEPPE PINELLI;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 590/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/09/2014 r.g.n. 195/2012.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. gli odierni controricorrenti (ricorrenti in via incidentale), laureati in Medicina e Chirurgia, avevano frequentato i Corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia negli anni accademici precedenti al 2007;

2. essi avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pavia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, e l’Università degli Studi di Pavia per ottenere:

– in via principale: la domanda diretta all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l’Università con condanna alle differenze retributive maturate;

– in via subordinata, l’accertamento del diritto all’incremento annuale delle borse di studio in relazione al tasso d’inflazione programmato e la rideterminazione triennale delle stesse;

– in ulteriore subordine, l’accertamento dell’inadempimento dello Stato per la mancata o inesatta attuazione della Direttiva 92/16/CEE ad opera del D.Lgs. n. 368 del 1999;

3. il Tribunale respinse le domande;

4. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato il diritto dei medici alla rideterminazione triennale delle borse di studio parametrandole agli incrementi contrattuali di cui ai CCNL del personale medico del SSN e condannato l’Università di Pavia al pagamento delle relative differenze; ha, invece, dichiarato l’incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma, in relazione alle domande di risarcimento nei confronti dello Stato italiano;

in estrema sintesi, i giudici di merito hanno così argomentato:

– operava la regola del Foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c. – e dunque era incompetente l’autorità giudiziaria adita – per le domande che riguardavano la violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi di conformazione al diritto Europeo;

– i rapporti dedotti in giudizio non erano sussumibili nello schema della subordinazione ovvero in quello della parasubordinazione, per venire in rilievo una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina;

– la pretesa dei medici specializzandi di vedersi applicato retroattivamente il D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46, era infondata, al pari della domanda volta ad ottenere l’adeguamento dell’importo delle borse di studio secondo il tasso programmato d’inflazione mentre era fondata la pretesa alla rideterminazione degli emolumenti percepiti in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva in favore del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale giacchè il blocco degli incrementi contrattuali non si era esteso successivamente al 31.12.1993, avendo riguardato esclusivamente il biennio 1992/1993;

– andava applicata la prescrizione decennale, trattandosi di adeguamento di un corrispettivo solo apparentemente periodico, consistendo, invece,in una prestazione unitaria, erogata frazionatamente nel tempo;

5. avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Università di Pavia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, della Salute;

6. hanno resistito i medici indicati in epigrafe con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a tre motivi;

7. le parti ricorrenti (incidentali) hanno comunicato memoria contenente istanza di rimessione alle sezioni unite, per un prospettato contrasto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine: a) alla sussistenza o meno del diritto, loro riconosciuto dalla Corte d’appello nei confronti dell’Università, alla rideterminazione triennale con decreto del Ministero della Sanità in funzione del miglioramento minimo previsto dalla contrattazione collettiva del personale medico del SSN, previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1; b) alla spettanza o meno del diritto risarcitorio per mancata o ritardata attuazione da parte dello Stato italiano di direttive comunitarie, loro negato dalla Corte d’appello;

7.1. in realtà, nessuno dei due contrasti rappresentati sussiste:

a) non il primo, posto che l’indirizzo giurisprudenziale che riconosce il blocco della contrattazione collettiva limitatamente al biennio 1992/93 e non anche il periodo successivo al 31 dicembre 1993 (Cass., sez. Lav., 17 giugno 2008, n. 16385; Cass., sez. Lav., 29 ottobre 2012, n. 18562; Cass., sez. Lav., 18 giugno 2015, n. 12624), non è stato smentito dalla più recente sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449 di questa Corte (sez. Lav.);

ed infatti, questa sentenza – in esito a critica ricognizione del quadro normativo in materia di c.d. “blocco” del tasso di inflazione (p.ti 42 – 45 in motivazione), in più specifico riferimento all’incremento delle borse di studio al tasso programmato di inflazione (p.ti 46 – 52 in motivazione) e quindi alla rideterminazione triennale in questione (p.ti 53 – 58 in motivazione) – ha concluso che a partire dal 1998 e sino al 2005 le borse di studio dei medici specializzandi non siano soggette a detto incremento (p.to 59 della motivazione), sulla base della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, secondo cui: “A partire dal 1998 resta consolidata in Lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”; così valorizzando un dato normativo che, lungi dall’essere stato diversamente interpretato, neppure è stato esaminato dalle precedenti sentenze;

b) ma neppure il secondo, perchè questa Corte ha sempre affermato che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applichi, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006 – 2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, soggetti al regime istituito dal D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio prevista dal D.Lgs. cit., senza alcuna irragionevole diversità di trattamento, essendo il legislatore libero di differire gli effetti di una riforma e costituendo il fluire del tempo elemento di per sè idoneo di diversificazione della disciplina (da ultimo: Cass., sez. Lav., 23 febbraio 2018, n. 4449; Cass., sez. VI – 3, 14 marzo 2018, n. 6355; Cass., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17051; Cass., sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5715; Cass., sez. III, 14 maggio 2019, n. 12749; Cass., sez. III, 24 maggio 2019, n. 14168);

piuttosto, le sentenze indicate come espressive di un diverso indirizzo, che riconoscerebbe anche agli specializzandi destinatari della borsa di studio il diritto al risarcimento del danno per mancata o ritardata attuazione da parte dello Stato italiano di direttive comunitarie, in realtà interessano i medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, ai quali è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche recentemente ribadito, con opportune precisazioni temporali, da: Cass. SU 31 luglio 2018, n. 20348; Cass. SU 27 novembre 2018, n. 30649), situazione che ha avuto termine con l’istituzione della borsa di studio;

a quest’ultima problematica – ormai superata – si riferiscono anche le richiamate sentenze di questa Corte, sez. Lav., del 22 aprile 2015, n. 8242 e n. 8243, il cui percorso argomentativo è esclusivamente fondato sulla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite 17 aprile 2009, n. 9147, la quale in riferimento all’omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie: n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE), ha affermato il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica;

7.2. l’istanza di rimessione esaminata deve pertanto essere disattesa;

Diritto

CONSIDERATO CHE:

sintesi dei motivi del ricorso principale.

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale;

2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46,L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300 e art. 2094 c.c. e della direttiva n. 93/16/CE nonchè del D.Lgs. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36 e della L. n. 488 del 1995, art. 22; assumono, per quanto di maggior rilievo, che l’importo della borsa di studio è rimasto immutato fino a tutto l’anno accademico 2005/2006, restando insensibile ad ogni aggiornamento, sia con riferimento all’indicizzazione, sia con riferimento all’adeguamento parametrato ai miglioramenti della contrattazione collettiva;

sintesi dei motivi del ricorso incidentale.

3. con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, commi 1, 2 e 3,; assumono la sussistenza della legittimazione passiva anche della Presidenza e/o dei Ministeri invocati, tenuti solidalmente al pagamento del compenso;

4. con il secondo motivo, denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5 (convertito in L. n. 438 del 1992), L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, L. n. 448 del 1999, art. 22, L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 36, per aver la Corte territoriale escluso il diritto all’indicizzazione annuale della borsa di studio;

5. con il terzo motivo, denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, la direttiva 93/16/CEE nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per aver escluso la Corte di appello la natura subordinata del rapporto e ritenuto l’adeguata remunerazione dell’attività resa;

6. vanno esaminati prioritariamente – e congiuntamente – il secondo motivo del ricorso principale, il secondo ed il terzo di quello incidentale, per la loro stretta connessione logico-giuridica;

6.1. essi prospettano questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294 e 4449 pronunciate all’udienza del 7.2.2018 (la n. 4449 già sopra richiamata) in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame;

in particolare, nelle sentenze innanzi citate, risultano affermati i seguenti principi:

– la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato;

– la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CEE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione;

– con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale;

– non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi;

– la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.;

– l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005;

– ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1;

– non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;

– non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/Ce non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico;

– la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

6.2.il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, ribaditi anche nelle successive decisioni nn. 17052, 17051, 15963, 31923, 16805, 15963, 31922 del 2018, n. 4809 del 2019 condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che i ricorrenti in via incidentale non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’espresso orientamento giurisprudenziale;

6.3. va solo aggiunto, rispetto all’assetto della normativa quale già riepilogato da Cass. n. 4449 del 2018, più volte citata, che il blocco stabilito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1 (Legge Finanziaria 2003, secondo cui “le disposizioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 66 e 67 e da ultimo dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22… contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005 (comma 1)”) è stato prorogato successivamente con la L. n. 266 del 2005, art. 1, secondo cui appunto “la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36…. continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008”;

6.4. rispetto all’adeguamento agganciato all’evolversi della contrattazione collettiva, Cass. 4449 del 2018, come già osservato nella parte in fatto della presente ordinanza, attraverso una dettagliata ricostruzione normativa, ha evidenziato dapprima come la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, avesse stabilito che “a partire dal 1998 resta consolidata in Lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui del predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e, pertanto, non solo l’indicizzazione, ma anche la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva;

6.5. la predetta sentenza ha, poi, anche in questo caso richiamato – a nulla evidentemente valendo la normativa che ha aumentato il fondo non in ragione della necessità di aggiornamenti, ma per il finanziamento tout court degli incrementi alla platea dei medici specializzandi (D.L. n. 90 del 2001, art. 1, conv. in L. n. 188 del 2001) – il già citato disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, nella parte che qui interessa ed in cui si è stabilito che l’ammontare delle borse di studio “a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell’importo previsto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e successive modificazioni”, con previsione che anche in questo caso è stata prorogata per il triennio 2006-2008 dalla L. n. 266 del 2005, già citato art. 1;

7. alla stregua delle precedenti considerazioni, va, dunque, accolto il secondo motivo del ricorso principale mentre vanno respinti il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale;

8. l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata; non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’integrale rigetto dell’originaria domanda dei medici;

9. vanno, di conseguenza, dichiarati assorbiti il primo motivo del ricorso principale ed il primo di quello incidentale;

10. l’esito alterno dei giudizi di merito e la complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo;

11. occorre dare atto, in relazione al ricorso incidentale, della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta dai medici.

Compensa le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA