Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27905 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27905 Anno 2017
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 23816-2014 proposto da:
FSA IN LIQUIDAZIONE SRL, in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.PIEMONTE
32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSANDRO PEDONE;
– ricorrente contro
POLIMENE FEDERICO;
– intimato avverso la sentenza n. 494/2014 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 08/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE

Data pubblicazione: 23/11/2017

SABATO.

28.6.2017 n. 16 23816-14 ORD FIN

Rilevato che:
con sentenza non definitiva del 30/05/2005 il. tribunale di
Bergamo – sezione distaccata di Treviglio – ha, previa revoca di
decreto ingiuntivo per diverso importo, condannato l’opponente ing.

Federico Polimene al pagamento in favore della opposta F.S.A. s.r.l.
della minor somma di euro 13.660,75 oltre accessori quale
corrispettivo di una fornitura di carcasse in; plastica di registratori di
tcassa, con separata ordinanza disponendo la prosecuzione del
..

giudizio; con sentenza definitiva depositata il 19/0172007 ha rigettato
la domanda di risarcimento del danno, proposta dall’opponente, da
mancata restituzione $242gli stampi in acciaio utilizzati per la
realizzazione delle carcasse;
adìta dall’ing. Federico Polimene, con sentenza depositata
1’08/04/2014 la corte d’appello di Brescia ne ha accolto il gravame e,
per l’effetto, in parziale riforma della sentenza definitiva del tribunale,
ha condannato la F.S.A. s.r.l. al risarcimento dei danni da perdita
degli stampi, oggetto di pignoramento e vendita all’asta, mediante

•pagamento della somma di euro 64.000;
avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la
F.S.A. in liquidazione s.r.I., affidandolo ,a un unico motivo, rispetto al
quale l’ing. Federico Polimene non ha svolto difese;

Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso si propongono in effetti due mezzi,
deducendosi, da un lato, censura ex n. 5) dell’art. 360, primo
comma, cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi ai fini del
.giudizio (elencati alla p. 7 del ricorso) e, dall’altro, censura ex n. 3)

r’N`’

della medesima disposizione, lamentandosi violazione degli artt.
11218, 1223, 1227 e 2056 cod. civ.;
le censure sono nel loro complesso inammissibili;
quanto alla censura ex n. 5) dell’art. 360, primo comma, cod.
proc. civ., la stessa non risulta contenere gli elementi minimi imposti

8053 del 07/04/2014; secondo detta pronuncia, l’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ‘introduce
nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,
,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,
4

‘la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,
che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. e abbia
carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso . della controversia); ne consegue che,
nel rigoroso rispetto delle . previsioni degli artt. 366, priMo comma, n.
6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le
• parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di
.:elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di:omesso esame di
un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,. sia stato
comunque preso in considerazione dal ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tate le risultanze probatorie;
in particolare, pur indicando la ricorrente alla p. 7 del ricorso i
fatti, peraltro in sé allarmanti, che non sarebbero stati • presi in
considerazione dalla corte locale (tra i quali: – l’acquisto all’asta, dopo
il pignoramento, degli stampi sarebbe stato effettuato da società
riconducibile allo stesso Polimene; – il valore degli stampi, sia in base
,ad altro contratto che li riguardava sia in sede di pignoramento,

– 2 – .
oltre frontespizio

dalla stessa norma codice di rito, come chiariti da Cass., sez. U, n.

risulterebbe molto inferiore a quello liquidato), la ricorrente omette
del tutto di indicare i dati, testuali o

più probabilmente –

‘extratestuali rispetto alla sentenza, da cui essi risultino
…effettivamente esistenti, nonché il “come” e il “quando” tali fatti siano
stati oggetto di discussione processuale tra le parti; requisiti, questi,

censura, quindi da negarsi;
quanto alla censura ex n. 3) dell’art. 360, primo comma, cod.
proc. civ., la stessa si è tradotta, alle pp. 9 e 10 del ricorso,
nell’elencazione esplicata delle norme asseritamente violate, con la
contrapposizione alle statuizioni della corte locale delle diverse
risultanze auspicate dalla parte ricorrente ih tema di risarcimento del
,danno, totalmente omettendo le eventuali diverse

regulae iuris

^.affermate dalla corte d’appello, inverando così – -sotto la veste di
censure per violazione di legge – una inammissibile istanza di
revisione di accertamenti di merito non deducibile in sede di
legittimità;
il ricorso deve in definitiva essere rigettato, non dovendosi
pronunciare sulle spese stante la mancanza di difese

da parte

dell’intimato;
ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si deve
atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della
tricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per
ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.;

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto
del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della

-3


oltre frontespizio

necessari – unitamente alla decisivÚ – per l’ammissibilità della

ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato ddvuto per
il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda

sezione civile, il 28 giugno 2017.

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