Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27905 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27905 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 5091-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2736

contro

GIORDANO GUIDO, GIORDANO LUIGI, GIORDANO FERDINANDO,
GIORDANO MARIA, in proprio e nella qualità di eredi di
GIORDANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA
PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

Data pubblicazione: 13/12/2013

CALI’ ROSARIO, CALI’ DOMENICO con studio in PALERMO
VIA G. DI MARZO 11 (avviso postale) giusta delega a
margine;
– controricorrenti –

avverso

la

sentenza

n.

528/2006

della

29/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROSARIO CALI’
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il

5091-08

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 29 dicembre 2006, non
notificata, la commissione tributaria regionale del Lazio,
• sez. dist. di Latina, ha dichiarato non luogo a provvedere
in ordine all’impugnazione, proposta dai contribuenti

Luigi, Ferdinando, Guido e Maria Giordano, contro un
provvedimento di diniego di condono ai sensi dell’art. 16
della l. n. 289 del 2002.
Per quanto dalla sentenza si apprende, il condono era
relativo a una controversia dagli stessi contribuenti
instaurata nei confronti di un avviso di liquidazione
dell’Invim, definita in primo grado con sentenza n. 322-701 della commissione tributaria provinciale di Latina.
La commissione regionale ha motivato affermando che nella
stessa data era stato dalla medesima sezione annullato
l’avviso di liquidazione, per cui nessun provvedimento
dovevasi adottare quanto al diniego di condono.
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
articolato in tre motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo l’amministrazione deduce la nullità
della sentenza per inesistenza della motivazione, in
considerazione del fatto che al procedimento di
impugnazione della sentenza di primo grado suindicata era
stato riunito il procedimento riguardante il diniego di
definizione della lite pendente, per cui la decisione

1

doveva a suo avviso investire entrambe le questioni;
mentre così non era stato, avendo la commissione
tributaria regionale dichiarato il non luogo a provvedere
relativamente all’impugnativa del diniego di condono – e
affermato che in pari data la stessa sezione aveva
annullato l’avviso di liquidazione – senza dare alcuna

indicazione in ordine alla decisione richiamata.
Col secondo motivo è dedotto il vizio di motivazione della
sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Col terzo motivo infine si eccepisce una violazione del
giudicato.
M – Il primo motivo è infondato.
L’impugnata sentenza ha affermato che l’avviso di
liquidazione, che aveva innestato la controversia
principale, era stato annullato con separata decisione
assunta in pari data, donde nessun provvedimento doveva
essere adottato in ordine all’impugnativa del diniego di
condono.
Nella connessione tra i due periodi che compongo la frase
sopra detta, appare chiaro che la decisione di non luogo a
provvedere sull’impugnativa del diniego di condono sia
stata sorretta dall’apprezzamento di un difetto di
interesse al riguardo.
Ora, nel quesito di diritto, la ricorrente deduce la
nullità della sentenza perché nella stessa non sarebbe
stata “fornita alcuna indicazione di quale sia [stata] la
decisione in questione”

(id est,

la decisione di

annullamento dell’avviso di liquidazione). Si lamenta,

2

cioè,

non tanto l’inesistenza in sé della (asserita)

decisione

presupposta

(relativa

alla

principale), nella prospettiva del vizio

controversia

(in iudicando)

a

ciò conseguente, quanto il fatto che nella motivazione
della sentenza impugnata non vi sia alcuna indicazione
finalizzata a individuarla.

t5,

Ma così non è, in quantorcommissione tributaria regionale,
riferendo di una sentenza della stessa sezione emessa “in
data odierna” sul gravame avverso la sentenza di primo
grado n. 322/7/01 della commissione provinciale, contiene
tutti gli elementi idonei a individuare il provvedimento
richiamato; e questo in ultima analisi consente di
ricostruire la ratio decidendi,

e di escludere, quindi, la

nullità della sentenza per mancanza (o apparenza) della
motivazione.
Altra cosa, naturalmente, è la valutazione di correttezza
o meno di una simile ratio; ma il profilo non interessa,
in quanto non investito dal ricorso.
III. – Il secondo e il terzo motivo sono invero
inammissibili.
Nel secondo, con cui è dedotto il vizio di omessa
motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art.
360, n. 5, c.p.c., manca la sintesi finalizzata
all’indicazione del fatto controverso, decisivo per il
giudizio, con riguardo al quale il giudice avrebbe dovuto
specificamente motivare.
Il terzo motivo è ridotto a mero simulacro, essendo la
censura consegnata a una sola frase evocativa della

3

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N. 1,31
– N, 5
MATERIA TRIBUTARIA,
violazione dell’art. 2909 c.c., senza alcuna illustrazione
al riguardo e senza formulazione di quesito di diritto.
IV. – Consegue il rigetto del ricorso.
Spese Alla soccombenza.
p.q.m.

spese processuali, che liquida in euro 4.700,00, di cui
euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 3 ottobre 2013.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle

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