Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27904 del 13/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27904 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 4751-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
GIORDANO FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati
CALI’ DOMENICO, CALI’ ROSARIO con studio in PALERMO
VIA G. DI MARZO 11 (avviso postale) giusta delega a
Data pubblicazione: 13/12/2013
,
margine;
– controricorrente –
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
dì
n.
LATINA,
529/2006
della
depositata
il
29/12/2006;
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato CALI’ ROSARIO
che ha chiesto l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
4751-08
Svolgimento del processo
L’agenzia
delle
entrate
ha
proposto
ricorso
per
cassazione, con un motivo cui il contribuente ha replicato
con controricorso, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Lazio che, in data 29 dicembre
2006, ha annullato una cartella esattoriale per Invim
decennale.
La commissione ha ritenuto il contribuente privo della
soggettività passiva del tributo.
Motivi della decisione
L’agenzia, in unico motivo, ha denunciato l’insufficiente
e contraddittoria motivazione della sentenza (art. 360, n.
5, c.p.c.).
Il motivo si basa sull’asserto che la commissione
regionale, sebbene partendo dalla corretta premessa che, a
seguito dello scioglimento della società Agricola Pratone
s.p.a., i beni erano stati assegnati ai soci, sarebbe
giunta alla contraddittoria conclusione che Giordano, non
essendo più liquidatore sin da 20 giugno 1985, non poteva
rispondere dei debiti sociali.
Il motivo appare inammissibile in quanto non concluso
dalla richiesta sintesi indicativa del fatto controverso,
decisivo per il giudizio, in ordine al quale il giudice
d’appello avrebbe insufficientemente o
contraddittoriamente motivato.
In verità la ricorrente propone,
sub specie di vizio della
motivazione, una questione giuridica, ancorata alla tesi
1
aENT7r.
N. 131T.ALL.5
MATERIA TRIBUTARIA
della persistente legittimazione passiva sostanziale del
liquidatore quanto ai debiti sociali, ove egli abbia
presentato istanza di condono quale socio, in relazione’ a
Controversia instaurata in tale veste.
Ma, anche a voler prescindere dalla constatazione che il
impugnata, e che al riguardo il ricorso difetta di
autosufficienza, resta pur sempre che, trattandosi di
questione afferente l’ambito della titolarità passiva
dell’obbligazione tributaria, a essa non si addice il
vizio denunciato.
La categoria logica dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non può
essere impiegata al di fuori della motivazione in ordine
profilo da ultimo affermato non emerge dalla sentenza
reposITATo !N c.cELIFF11
alla questione di fatto.
…….
Consequenziale è la declaratoria di inammissibilità.
Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna
la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro
4.700,00, di cui euro 4.500,00 per compensi ,oltre
accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
…………..