Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27903 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17571/2013 proposto da:

VITTEM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLOSSI 53, presso

lo studio dell’avvocato DANIELA EMPOLI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA UFFICIO

CONTROLLI;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 261/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 07/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. in controversia relativa alla legittimità dell’avviso n. (OMISSIS), notificato, il 4 novembre 2008, dalla Agenzia delle Entrate alla Vittem srl, già Naman sas, in rettifica, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, del valore di un immobile, dichiarato dalla società all’atto della vendita stipulata con la srl Viscio Services, pari a Euro 1.050.000,00 e rideterminato dall’Agenzia, sulla base delle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), in Euro 3.042.200,00, la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 261/01/12, depositata il 7 giugno 2012, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, sulla premessa che era consentito all’Agenzia, D.P.R. n. 131 del 1986, ex artt. 51 e 52, presumere il valore venale in comune commercio dell’immobile compravenduto facendo uso delle quotazioni OMI per immobili comparabili per ubicazione, consistenza e destinazione (ad attività commerciale), salva la possibilità del contribuente di superare la presunzione in riferimento alla particolarità dell’immobile stesso, riduceva il maggior valore accertato a Euro 2.100.000,00, tenendo conto “delle specifiche caratteristiche del locale così come evidenziate dalla parte” (essere bene in parte al piano della strada in parte al piano semiinterrato; essere la parte al piano strada destinata all’accesso all’altra parte e non utilizzabile a fini commerciali);

2. la società Vittem ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza lamentando la falsa applicazione, da parte dei giudici d’appello, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. e segg., per non avere detti giudici annullato l’avviso in quanto fondato sulle quotazioni OMI ed avere invece proceduto alla rideterminazione del valore dell’immobile tenendo comunque fermo, come valore di basa, quello ritratto dalle suddette quotazioni;

3. l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese;

4. con memoria del 10 settembre 2018, la società Vittem ha depositato copia conforme della sentenza, passata in giudicato, con cui la commissione tributaria regionale del Lazio, in data 22 settembre 2014, decidendo della impugnazione dell’avviso n. (OMISSIS) proposta dalla Viscio Services srl, ha annullato l’avviso stesso ritenendo che i valori OMI utilizzati dall’Agenzia fossero inidonei a giustificare la rettifica in quanto relativi a immobili non comparabili con quello compravenduto;

5. la società Vittem invoca l’applicazione dell’art. 1306 c.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la sentenza resa dalla commissione tributaria regionale del Lazio, in data 22 settembre 2014, nella controversia tra Agenzia delle Entrate e la Viscio Services srl, non impugnata e passata in giudicato il 16 aprile 2012 (come attestato dal documento allegato alla memoria della ricorrente in data 10 settembre 2018), ha annullato l’avviso di accertamento oggetto (anche) della presente giudizio;

2. la sentenza non è fondata su ragioni personali alla società Viscio Services;

3. la sentenza produce, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, effetti vincolanti favorevoli alla società Vittem, in quanto condebitrice della società Viscio Services nel rapporto obbligatorio d’imposta, causalmente e geneticamente unitario, insorto dalla stipula della compravendita, e per il quale è stato emesso, tanto nei confronti dell’una quanto nei confronti dell’altra società, l’atto autoritativo poi annullato dalla ridetta sentenza;

4. il ricorso va quindi accolto;

5. le spese del merito devono essere compensate;

6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso proposto dalla Vittem srl avverso la sentenza emessa il 7 giugno 2012 dalla commissione tributaria regionale della Lazio, con n. 261/01/12; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’iniziale ricorso della contribuente, annullando l’avviso impugnato;

compensa le spese del merito:

condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alla società ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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