Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27903 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

E.J., rappr. e dif. dall’avv. Luca Froldi,

avvlucafroldi.puntopec.it, elett. dom. presso lo studio dello stesso

in Macerata, via Morbiducci n. 21, come da procura spillata in calce

all’atto;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappr. e dif. ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, in via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Ancona 25.10.2018, cron.

2327/2018, in R.G. 1487/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio del 30.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. E.J. impugna la sentenza App. Ancona 25.10.2018, cron. 2327/2018, in R.G. 1487/2017 che ne ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Ancona 21.6.2017 n. 7441/2016 RG, la quale aveva respinto il ricorso contro la decisione della competente commissione territoriale, che aveva escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. la corte, premessa la ricostruita ragione di espatrio per il timore di subire ritorsioni vendicative da parte dei Black Axe (confraternita abbandonata dal fratello, scelta cui erano seguiti l’uccisione della seconda moglie del padre e un incendio subito dall’intera famiglia, senza punizione dei responsabili), ha così: a) escluso il carattere individuale della minaccia, non desumibile dalla situazione della zona di provenienza del richiedente (Edo State, in Nigeria) non attinta da conflitto armato e così dubitando della piena credibilità delle circostanze e fatti allegati; b) negato i presupposti sia di atti persecutori subiti sia per altri analoghi connessi al rientro; c) negato il diritto alla protezione umanitaria, stante il carattere non decisivo della sola integrazione sociale e comunque la mancata prova di uno stato di vulnerabilità;

3. il ricorso descrive due motivi di censura; il Ministero si è costituito solo ai fini della partecipazione all’eventuale udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1.con il primo motivo si contesta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per omesso approfondimento, da parte della corte, delle dichiarazioni rese avanti alla commissione e così anche violando il dovere di cooperazione istruttoria; con il secondo motivo si contesta la conclusione cui è giunta la corte sul punto dell’assenza di conflitto armato nella zona di provenienza del richiedente, senza però considerare la professione della religione cattolica, condizione di esposizione a rischio di persecuzione da parte dei gruppi di Boko Haram;

2. i motivi, da affrontare unitariamente per l’intima connessione, sono complessivamente inammissibili; la valutazione di non credibilità del narrato, sub specie di insufficiente e non plausibile connessione tra la situazione individuale e le condizioni oggettive del Paese, così come il giudizio di omessa prospettata individualizzazione di pericoli o gravi rischi, esplicitamente enunciata dal tribunale in ragione dell’assenza di motivi di persecuzione, non sono avversati in modo specifico; nè sono allegate possibili specifiche circostanze di pericoli o gravi rischi che sarebbero connessi al rimpatrio, così individualizzando i requisiti di protezione in relazione alla situazione del Paese di provenienza; il ricorso omette di riportare in quali termini eventuali diverse circostanze siano state ritualmente, tempestivamente e con puntualità rappresentativa introdotte avanti al giudice di merito, così impedendo – in questa sede e dato il loro richiamo generico effettuato con il ricorso in cassazione – ogni controllo di trascuratezza, pur negli stretti limiti della verifica di legittimità sulla motivazione (secondo Cass. s.u. n. 8053/2014);

3. va altresì ricordato, sul punto, che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, “non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi riferita a circostanze non tempestivamente e ritualmente dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione” (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalle più recenti Cass. n. 9842 del 2019, nonchè Cass. 1532 e 1533 del 2020); la corte ha infatti condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), una verifica sui presupposti delle tipologie di protezione oggetto di domanda e poi impugnazione;

4. così come, si aggiunge, non ha trovato alcuna adeguata censura la motivata indicazione di insussistenza, nel Paese di riferimento, di conflitto armato, per gli effetti di tutela D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c) (Cass. 18306/2019), stante l’insufficiente prospettazione dei danni a livello dei requisiti di cui alle lettere a) e b) art. cit. e il mero richiamo a considerazioni alternative, solo estrapolate da una pronuncia di merito di altro distretto e caso, senza dunque una allegazione critica esaustiva, articolata e poggiante su fonti internazionali;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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