Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27902 del 23/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 27902 Anno 2017
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA

sul ricorso 29808-2014 proposto da:
ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell’avvocato
TEODORO CARSILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIACOMO PORCELLI;
– ricorrente contro

SIMONE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE PASTEUR 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
GIANNUBILO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

4M

SRL,

MAZZOCCOLI

GIUSEPPE,

MAZZOCCOLI

ANNUNZIATA, GENCHI MICHELE, GENCHI ELIANA;

MARIA

Data pubblicazione: 23/11/2017

- intimati –

avverso la sentenza n. 406/2014 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 24/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ELISA

PICARONI.

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 24
marzo 2014, ha parzialmente accolto l’appello principale
proposto da Maurizio Simone, in qualità di erede di Maurangelo
Simone, avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Trani n.

Italfondiario s.p.a. – mandataria di Intesa San Paolo s.p.a.,
garante di Immobiliare 4M srl – e Michele Mazzoccoli.
1.2. Il Tribunale aveva riconosciuto in favore di Simone il
risarcimento del danno per ritardata consegna delle palazzine
realizzate dall’appaltatrice Immobiliare 4M srl per il periodo
compreso tra il 3 dicembre 1996 – data di rilascio del
certificato di abitabilità – e il 18 giugno 1997, sul rilievo che
non era stata fornita la prova del pregiudizio subito per il
periodo antecedente al rilascio dell’abitabilità, in assenza della
quale gli immobili non avrebbero potuto essere concessi in
locazione.
2. La Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado
limitatamente alla decorrenza del risarcimento danni da lucro
cessante, sul rilievo che la mancanza di abitabilità degli
immobili non impediva la valida costituzione di rapporti di
locazione. La stessa Corte ha quindi riconosciuto il danno a
partire dal giorno di mora della società appaltatrice, individuato
nella data del 6 novembre 1992, ferma restando la
quantificazione effettuata dal Tribunale, di euro 225,00 mensili
per ciascun appartamento, che non era stata impugnata.
3. Italfondiario spa ricorre per la cassazione della sentenza
sulla base di un motivo. Resiste con controricorso Maurizio
Simone. Non hanno svolto difese in questa sede Immobiliare
4M srl e gli eredi di Michele Mazzoccoli.

RAGIONI DELLA DECISIONE
i

1868 del 2009, e nei confronti di Immobiliare 4M s.r.I.,

1. Il ricorso è infondato.
1.2. Con l’unico motivo di ricorso la società Italfondiario
denuncia nullità della sentenza, violazione degli artt. 112 e 132
cod. proc. civ. per insufficiente, illogica e contraddittoria
motivazione, e contesta che la Corte d’appello aveva

ritardata consegna a far tempo dal 6 novembre 1992,
nonostante gli immobili non potessero essere concessi in
locazione quanto meno fino al 3 dicembre 1996 per mancanza
del certificato di abitabilità, degli allacciamenti alle reti del gas,
dell’energia elettrica e dell’acqua.
2. La doglianza è in parte infondata e in parte inammissibile.
2.1. La Corte d’appello ha in primo luogo confermato
l’accertamento del Tribunale avente ad oggetto l’individuazione
del dies a quo della mora della società appaltatrice per la
consegna degli immobili nella data del 6 novembre 1992, e la
questione non è ulteriormente controvertibile in assenza di
specifica censura. La stessa Corte ha poi riconosciuto il
risarcimento danni a favore del committente a partire dalla
data sopra indicata, sul rilievo che la mancanza del certificato
di abitabilità fino al 3 dicembre 1996 non impediva la locazione
degli alloggi e che l’appaltatrice non aveva allegato di avere
inoltrato richieste di allacciamento alle reti energetica e idrica,
mentre il committente Simone non era in grado di provvedere
a ciò in quanto non aveva la disponibilità degli immobili.
I richiamati argomenti, che esprimono chiaramente la ratio
decidendi

della sentenza impugnata, sono sufficienti ad

escludere sia la mancanza assoluta di motivazione sia
l’apparenza della motivazione, e pertanto non sussiste il vizio
processuale denunciato sub specie di violazione degli artt. 112
e 132, n. 4, cod. proc. civ.
2

riconosciuto al committente il risarcimento del danno da

2.2. La doglianza risulta inammissibile nella parte in cui
contesta l’insufficienza-illogicità della motivazione, in quanto
estranea al paradigma del vizio di motivazione configurato
dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato con il
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del

2.3. Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla
sentenza n. 8053 del 2014, le Sezioni Unite di questa Corte
regolatrice hanno interpretato la portata della novella
evidenziando che con essa il legislatore ha assicurato al ricorso
per cassazione il sindacato sulla motivazione nei limiti del
“minimo costituzionale”, e che pertanto è denunciabile la
mancanza assoluta (grafica) della motivazione, la motivazione
del tutto apparente, oppure perplessa od oggettivamente
incomprensibile, oppure manifestamente e irriducibilmente
contraddittoria, e sempre che i relativi vizi emergano dal
provvedimento in sé, mentre è esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Quanto al vizio specifico introdotto dal legislatore con la
riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ossia la
denuncia di «omesso esame circa un fatto decisivo» oggetto di
discussione tra le parti, si deve trattare un fatto storico (non
un punto o un profilo giuridico) principale (costitutivo,
impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o
secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo nel senso che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Nella prospettiva delineata dalla sentenza n. 8053 del 2014,
l’omesso esame del fatto storico si pone come il “tassello
3

2012, applicabile ratione temporis al presente ricorso.

mancante” alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la
sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo
giudiziario, ed è chiaro pertanto che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in

ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie.
2.4. In applicazione dei principi enucleati dalle Sezioni Uniti al
presente ricorso, e ferma restando l’insussistenza della
violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., si deve rilevare
che la ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, nei termini sopra indicati,
mentre sollecita la rivalutazione del materiale probatorio,
peraltro neppure compiutamente riportato in ossequio al
principio di autosufficienza (il riferimento è al contratto di
appalto, dal quale, in assunto della ricorrente, risulterebbe che
l’appaltatrice non era tenuta a richiedere gli allacciamenti alle
fonti energetiche e idrica).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle
spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti
per il raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
euro 8.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese
generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

4

causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 28

il l’un -a
V

NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

giugno 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA