Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27902 del 13/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27902 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 24082-2012 proposto da:
HOBBY CAR SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore e Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
2013
IMPERATO LORENZO giusta delega in calce;
– ricorrente –
2709
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
Data pubblicazione: 13/12/2013
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 10170/2012 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del
02/10/2013
dal
Consigliere
Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato IMPERATO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udienza
29082-12
Svolgimento del processo
Nell’ambito di una controversia concernente l’impugnazione
di una serie di avvisi di accertamento ai fini dell’Iva,
dell’Irpeg e dell’Irap, relativamente a un’attività di
acquisto di autoveicoli di provenienza estera da società
intermediarie, e di successiva rivendita secondo un
meccanismo di frode intracomunitaria a tipo frode
“carosello”, questa corte, adita con ricorso principale
della Hobby Car s.r.l. e con ricorso incidentale
dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 46-38-09
della commissione tributaria regionale del Piemonte, ha:
(i) accolto il ricorso principale della società, nei
limiti della questione attinente alla deducibilità dei
costi
delle
operazioni
ritenute
soggettivamente
inesistenti, in applicazione dell’ art. 14, co. 4-bis,
della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta
con l’art. 8, 1 ° co., del d.l. n. 16 del 2012;
(ii) accolto altresì, sul presupposto di un vizio di
motivazione
della
sentenza
d’appello,
il
ricorso
incidentale dell’agenzia delle entrate, in ordine alla
determinazione dell’Iva recuperata.
Per quanto in questa sede interessa, la corte ha ritenuto
invece congruamente motivata la sentenza d’appello nella
parte in cui questa aveva affermato la sussistenza di
operazioni caratterizzanti la frode cd. “carosello”, con
la specifica consapevolezza del carattere fraudolento
delle operazioni da parte della società contribuente.
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Contro la sentenza di questa corte n. 10170-12, resa
• pubblica il 20 giugno 2012, la società ha proposto ricorso
per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.,
asserendola fondata su un errore di fatto consistito
“nella supposizione di malafede e/o consapevole
partecipazione (..) della contribuente nella frode Iva
intracomunitaria”, laddove l’esistenza della detta
malafede (e/o della consapevole partecipazione) era da
ritenere, a suo avviso, incontrastabilmente esclusa dagli
atti di causa.
L’agenzia delle entrate non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – La ricorrente imputa alla sentenza n. 10170-12 un
errore di fatto condensato nella seguente affermazione:
“la sentenza impugnata è congruamente motivata con
analitico esame delle condizioni per affermare nella
specie la sussistenza di operazioni caratterizzanti la
c.d. <
del carattere fraudolento delle operazioni da parte della
società contribuente: la natura di <
società interposte, il mancato versamento dell’Iva da
parte di quest’ultime, il pagamento anticipato dei veicoli
(giustificato dal fatto che le società interposte
operavano su diretto mandato dell’acquirente), le
dichiarazioni del sig. Richiardi (titolare della Fin.car
s.r.1., una delle società interposte) in sede di verifica
circa la conoscenza del meccanismo da parte dei propri
2
clienti; il vantaggio economico conseguito dalla società
contribuente (prezzi di vendita competitivi)”.
•
L’errore
sarebbe
in
particolare
rinvenibile
nella
conclusione da ciò dedotta, secondo cui “il giudice di
merito, con congrua motivazione, ha accertato che nel
–
giudizio non è stata conseguita la prova della «buona
fede>> della società contribuente, anzi che vi sono
convincenti indizi della consapevolezza del carattere
delle operazioni da parte di detta società”.
La ricorrente lamenta che la sentenza della corte sia
stata al riguardo adottata sulla “supposizione della
mancata assunzione della prova della buona fede della
società”, quando invece detta prova era stata fornita in
base ai documenti indicati nel giudizio di merito, sin
dall’atto di controdeduzioni e appello incidentale,
documenti ulteriormente richiamati nella memoria
depositata nel giudizio di cassazione.
M – Il ricorso per revocazione, così strutturato, è
manifestamente inammissibile.
Invero va ribadito che la revocazione ex art. 391-bis
c.p.c. delle sentenze della corte di cassazione è
configurabile solo nelle ipotesi in cui la stessa corte
abbia operato quale giudice del fatto, e quindi sia
incorsa in un errore meramente percettivo.
Di contro, non può ritenersi inficiata da errore di fatto
la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno
dei motivi del ricorso.
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III. – Nello specifico, è censurata la valutazione della
corte circa l’infondatezza del motivo, a suo tempo
prospettato, di asserita violazione di legge e di vizio
della motivazione della sentenza d’appello, in ordine
all’accertamento della sussistenza di una frode carosello
e della partecipazione della stessa società all’operazione
fraudolenta.
Ritiene la ricorrente che quella valutazione sia stata
dalla corte espressa senza considerare che la buona fede
della società era stata provata dai documenti in quella
sede richiamati a corredo delle argomentazioni contenute
nell’atto d’impugnazione.
Ma è risolutivo osservare che, in tal caso, è dedotto,
sotto la veste del preteso errore revocatorio, un asserito
errore di giudizio, ovvero un errore in ordine alla
considerazione e all’apprezzamento, da parte della corte,
di un motivo del ricorso a suo tempo proposto.
Questo
esula
del
tutto
dall’ambito
dell’errore
revocatorio. Devesi infatti escludere che un motivo di
ricorso sia finanche concettualmente suscettibile di
essere considerato – esso in quanto tale – alla stregua di
un “fatto” potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 395
1 0 co., n. 4, c.p.c. (v. per spunti Cass. n. 5221-09; n.
10466-11. E v. pure Cass. n. 14608-07).
IV. – In sostanza, va in questa sede ribadito che l’errore
revocatorio,
quanto alle sentenze della corte di
cassazione, è configurabile nelle sole ipotesi in cui la
corte sia incorsa in un errore meramente percettivo su
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fatti
incontroversi;
errore
risultante
in
modo
incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto a
fondare la valutazione della situazione processuale sulla
supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto
positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del
avrebbe determinato una diversa valutazione della
situazione processuale (v., tra le tantissime, Cass. n.
22868-12; 1197-12).
Mentre un errore revocatorio non può mai consistere nella
pretesa errata valutazione di fatti rappresentati nel
contesto del giudizio di merito concluso dalla sentenza
impugnata per cassazione, che siano stati oggetto del
punto controverso alla corte sottoposto nel contesto dei
motivi formulati per la cassazione della sentenza stessa.
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
processo; fatto che, ove invece esattamente percepito,