Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27901 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20573/2014 proposto da:

B.L. e G. s.n.c., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giosuè Borsi n.

4, presso lo studio dell’avvocato Scafarelli Federica, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Luongo Gianpiero, con

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Trento, in persona del sindaco p.t.;

– intimato –

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta

pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Stella Richter Paolo, che la

rappresenta e difende, con procura speciale autenticata dal Dott.

S.T., Dirigente del Servizio Contratti e centrale

acquisti della Provincia Autonoma di Trento, Rep. n. (OMISSIS) del

(OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il

12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 18.2.2014 la Corte d’appello di Trento accolse l’opposizione alla stima proposta, ex art. 702bis c.p.c., dalla B.L. e G. s.n.c. in ordine all’indennità d’espropriazione determinata nella somma di Euro 495.487,50 – avente ad oggetto una rotatoria stradale nel Comune di Trento su delega della stessa Provincia – con provvedimento del 18.10.12 dell’Ufficio della Provincia autonoma di Trento.

In particolare, la Corte territoriale, esperita la c.t.u. determinativa del valore di mercato dell’area espropriata (Euro 550,00 al mq), ha affermato che: l’esproprio in questione era da considerare parziale (relativo cioè a parte di un complesso immobiliare appartenente ad uno stesso soggetto e caratterizzato da una destinazione economica unitaria, implicante per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile attraverso l’indennizzo calcolato con esclusivo riferimento alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o alterazione delle possibilità d’utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa), dato il rapporto di stretta complementarità, giuridica e funzionale, dell’area adibita a parcheggio con il fabbricato destinato ad attività commerciale, accertato dal c.t.u.; la sostituzione dei posti-macchina persi a causa dell’esproprio era difficilmente realizzata per la mancanza di aree agevolmente collegabili al compendio di proprietà della ricorrente; nella determinazione dell’indennità, ai sensi della L.P. n. 6 del 1993, art. 15bis il c.t.u. ha sommato al valore della superficie ablata il deprezzamento subito dalla parte residua (cioè per effetto della diminuzione dei posti a disposizione, era proporzionalmente da ridurre la parte di fabbricato ad uso-negozio con “declassamento” a magazzino-deposito; pertanto, il minor valore di tale destinazione d’uso ha causato una svalutazione dell’immobile residuo di Euro 340.000,00); pertanto, a seguito della sottrazione di una porzione del piazzale, l’immobile della società ricorrente aveva subito un pregiudizio non limitato alla perdita dei posti-auto, ma che si ripercuote sul fabbricato ad uso commerciale che non dispone più delle pregresse superfici per il parcheggio dei veicoli dei clienti con conseguente deprezzamento; era applicabile sull’indennità la riduzione del 25% trattandosi di esproprio finalizzato alla realizzazione di un’opera rientrante in quelle indicate nella L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 2, poichè prevista dal piano provinciale della viabilità; era infondata la pretesa della ricorrente di ottenere un’ulteriore somma per la demolizione di un muro in cis con sovrastante recinzione metallica in quanto, come rilevato dal c.t.u., il progetto dell’opera ne prevedeva la ricostruzione in corrispondenza del nuovo confine tra le proprietà a spese dell’appaltante.

La suddetta società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,10,11,42,97,111,116 e 117 Cost., artt. 4 e 8 t.u. leggi Cost. per il Trentino A.A.; art. 1 del primo protocollo addizionale alla Cedu; L.P. n. 6 del 1993, art. 14; L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, in relazione all’omessa disapplicazione degli artt. 4, 5 e 6 del regolamento di attuazione della L.P. n. 6, art. 14, comma 2, emanato dal Presidente della Giunta provinciale di Trento con atto del 26.10.09; nonchè omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Al riguardo, la ricorrente lamenta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la fonte della riduzione indennitaria è costituita dal regolamento suddetto e non dalla L.P. n. 6 del 1993 che, all’art. 14, comma 2, non menziona, tra le espropriazioni oggetto della riduzione in questione, quelle finalizzate ad interventi previsti dal piano provinciale della viabilità, sicchè tale regolamento è da disapplicare.

Con il secondo motivo, in subordine o alternativa al primo, è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 87 del 1953, art. 23 in relazione all’omessa rimessione degli atti alla Corte Cost. per l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, suddetto, nonchè omessa motivazione su fatto decisivo. In particolare, la ricorrente espone che, qualora il citato regolamento fosse ritenuto fondato sul suddetto art. 14, esso sarebbe da considerare illegittimo per violazione dell’art. 42 Cost., in quanto in violazione della riserva di legge sull’indennità d’espropriazione.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L.P. n. 6 del 1993, artt. 14 e 15bis, artt. 12 e 14 preleggi, ed omessa motivazione su fatto decisivo e controverso, lamentando che la Corte d’appello aveva esteso la riduzione del 25% sull’intero importo dell’indennità, anche sulla parte oggetto della svalutazione dell’immobile, ciò in violazione del disposto del predetto art. 15bis.

Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L.P. n. 6 del 1993, artt. 14 e 15, nonchè contraddittoria ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, non avendo la Corte territoriale riconosciuto l’indennità in ordine al muro abbattuto, essendo irrilevante la previsione, peraltro incerta, di ricostruzione.

Resiste la Provincia Autonoma di Trento con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo che denunzia violazione e falsa applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 15bis nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, censurando il riconoscimento dell’esproprio parziale fondato su un asserito vincolo di complementarità funzionale tra fabbricato e l’area di parcheggio che, invece, configurava una pertinenza in senso civilistico non rilevante in sede di espropriazione, considerato altresì che la destinazione a parcheggio era dipesa dalla volontà della società proprietaria e non era invece connessa ad una oggettiva mancanza di autonomia della stessa area.

Pertanto, la Provincia lamenta che l’indennità sia stata determinata stimando il valore venale del bene ablato sommando ad esso il deprezzamento verificatosi che, invece, avrebbe dovuto costituire l’unico criterio di stima.

La questione sollevata, con i primi due motivi, dal ricorrente principale afferisce alla legittimità della fonte della riduzione dell’indennità in esame del 25%, ravvisata dalla Corte d’appello nel regolamento d’attuazione e non nella L.P. n. 6 del 1993 che, all’art. 14, comma 2, con lamentata violazione del principio della riserva di legge in materia d’espropriazione.

La rilevanza e la novità di tale questione inducono a rimettere la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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