Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27901 del 23/11/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27901 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 27875-2014 proposto da:
BENTIVEGNA GIUSEPPE BNTGPP70A10G273S), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO
BENTIVEGNA;
– ricorrente contro
2017
1867
SICILY BY CAR S.p.A. (c.f. 00105050827) in persona del
Pre4sidente del C.d.A. e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PLATONE
21,
presso lo studio dell’avvocato ALESSIA
FUSCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO
Data pubblicazione: 23/11/2017
ANGIUS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1705/2013 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 16/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
ORICCHIO.
consiglio del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 1705/2013 della Corte di
Appello di Palermo con ricorso fondato su tre ordini di motivi
e resistito con controricorso della parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierno ricorrente Bentivegna otteneva
D.I.
per il
pagamento, da parte di Sicily By Car S.p.a., della somma di
.7.579,00 a titolo di dovuti compensi professionali.
Il Tribunale di Palermo, all’esito del giudizio di opposizione al
detto D.I., revocan provvedimento monitorio e condannava
la società Sicily al pagamento della somma di C 5.912,37.
Impugnata la decisione del Tribunale di prima istanza,
l’adita Corte di Appello riduceva . ancora la condanna al
pagamento in complessivi C 1.630,70.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio, ex art.
•
360 n. 3 c.p.c., di violazione dell’art. 112 c.p.c. e , quindi,
del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
In sostanza lamenta mancata pronuncia sulla domanda.
Deve , tuttavia , osservarsi che la Corte territoriale si è
pronunciata
-anche se
riducendo l’importo per cui è
condanna- sulla domanda.
In particolare l’appello formulato dall’odierno ricorrente si
Corte palermitana che ha, con la decisione gravata,
pronunciato anche in considerazione dell’eccezione di
intervenuto pagamento e della prova di quest’ultimo almeno
con riferimento a quanto esaminato deducibile in relazione
alla “prova del relativo pagamento (che) può desumersi
dagli assegni prodotti in primo grado, nonché dalle ulteriori
fotocopie prodotte in questo grado unitamente agli estratti
conto” ( pag. 3 sentenza impugnata).
Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione dell’art. 345 c.p.c. per mancata dichiarazione di
inammissibilità di prove e documenti proposti in appello.
Quanto alla doglianza, di cui al motivo in esame, relativa
alla pretesa inammissibilità di prove e dei suddetti
documento in appello, il motivo è infondato.
La Corte ha motivato, correttamente e sotto un triplice
ordine di ragioni, l’ammissibilità, nella fattispecie, dei
documenti.
4
fondava su un unico articolato motivo, esaminato dalla
Nell’ipotesi
la Corte palermitana
ha
fatto corretta
applicazione della norma di cui all’art. 345 c.p.c. e del
principio già enunciato da questa Corte con sent. 29 maggio
2013, n. 13432..4 444k4J otteie,SU. c-6144 MA-644 A< <°P;?0 1 .1 validamente al fine di nulla allega o prospetta
poter far ritenere che il provvedimento gravato ha deciso la posta questione di
diritto in modo difforme rispetto alla giurisprudenza di
questa Corte o che sia possibile mutare il medesimo esposto
orientamento.
Il motivo va, quindi, respinto.
3.- Con il terzo motivo si lamenta," ai sensi dell'art. 360, n.
5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto e la contraddittorietà ed
illogicità della motivazione.
Quanto alla parte del motivi che contesta la carenza
motivazionale la censura non è ammissibile poiché
presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella
concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla
motivazione della sentenza nei termini in cui esso era
possibile prima della modifica dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
apportata dal D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n.
134/2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l'omesso
esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di
discussione tra le parti, rimanendo -alla stregua della detta
novella legislativa- esclusa qualunque rilevanza del Parte ricorrente, per di più, semplice difetto di "sufficienza" della motivazione ( Cass.
civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
La censura è parimenti inammissibile quanto al prospettato
mancato esame di un fatto,in assenza della specifica
indicazione del fatto e della decisività dello stesso. 4.- Alla Stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore della società contro ricorrente delle spese del
giudizio, determinate in C 2.700,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il 6 Il motivo è, quindi e nel suo complesso, inammissibile. versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda 23 giugno 2017. Il Presidente Funtiario Giudidtrio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 23 NOVE 2017 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il