Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27901 del 23/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 27901 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 27875-2014 proposto da:
BENTIVEGNA GIUSEPPE BNTGPP70A10G273S), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO
BENTIVEGNA;
– ricorrente contro
2017
1867

SICILY BY CAR S.p.A. (c.f. 00105050827) in persona del
Pre4sidente del C.d.A. e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PLATONE

21,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIA

FUSCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

Data pubblicazione: 23/11/2017

ANGIUS;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1705/2013 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 16/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

ORICCHIO.

consiglio del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 1705/2013 della Corte di
Appello di Palermo con ricorso fondato su tre ordini di motivi
e resistito con controricorso della parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierno ricorrente Bentivegna otteneva

D.I.

per il

pagamento, da parte di Sicily By Car S.p.a., della somma di
.7.579,00 a titolo di dovuti compensi professionali.
Il Tribunale di Palermo, all’esito del giudizio di opposizione al
detto D.I., revocan provvedimento monitorio e condannava
la società Sicily al pagamento della somma di C 5.912,37.
Impugnata la decisione del Tribunale di prima istanza,
l’adita Corte di Appello riduceva . ancora la condanna al
pagamento in complessivi C 1.630,70.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio, ex art.

360 n. 3 c.p.c., di violazione dell’art. 112 c.p.c. e , quindi,
del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

In sostanza lamenta mancata pronuncia sulla domanda.
Deve , tuttavia , osservarsi che la Corte territoriale si è
pronunciata

-anche se

riducendo l’importo per cui è

condanna- sulla domanda.
In particolare l’appello formulato dall’odierno ricorrente si

Corte palermitana che ha, con la decisione gravata,
pronunciato anche in considerazione dell’eccezione di
intervenuto pagamento e della prova di quest’ultimo almeno
con riferimento a quanto esaminato deducibile in relazione
alla “prova del relativo pagamento (che) può desumersi
dagli assegni prodotti in primo grado, nonché dalle ulteriori
fotocopie prodotte in questo grado unitamente agli estratti
conto” ( pag. 3 sentenza impugnata).
Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione dell’art. 345 c.p.c. per mancata dichiarazione di
inammissibilità di prove e documenti proposti in appello.
Quanto alla doglianza, di cui al motivo in esame, relativa
alla pretesa inammissibilità di prove e dei suddetti
documento in appello, il motivo è infondato.
La Corte ha motivato, correttamente e sotto un triplice
ordine di ragioni, l’ammissibilità, nella fattispecie, dei
documenti.

4

fondava su un unico articolato motivo, esaminato dalla

Nell’ipotesi

la Corte palermitana

ha

fatto corretta

applicazione della norma di cui all’art. 345 c.p.c. e del
principio già enunciato da questa Corte con sent. 29 maggio
2013, n. 13432..4 444k4J otteie,SU. c-6144 MA-644 A< <°P;?0 1 .1 validamente al fine di nulla allega o prospetta poter far ritenere che il provvedimento gravato ha deciso la posta questione di diritto in modo difforme rispetto alla giurisprudenza di questa Corte o che sia possibile mutare il medesimo esposto orientamento. Il motivo va, quindi, respinto. 3.- Con il terzo motivo si lamenta," ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Quanto alla parte del motivi che contesta la carenza motivazionale la censura non è ammissibile poiché presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell'art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo -alla stregua della detta novella legislativa- esclusa qualunque rilevanza del Parte ricorrente, per di più, semplice difetto di "sufficienza" della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014). La censura è parimenti inammissibile quanto al prospettato mancato esame di un fatto,in assenza della specifica indicazione del fatto e della decisività dello stesso. 4.- Alla Stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato. 5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo. 6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della società contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in C 2.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il 6 Il motivo è, quindi e nel suo complesso, inammissibile. versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda 23 giugno 2017. Il Presidente Funtiario Giudidtrio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 23 NOVE 2017 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA