Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27901 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2902/2007 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato AMITRANO

Margareth, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

MARTELLI PORTE SNC (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 17807/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 30/08/2006; R.G.N. 56483/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato MARGARETH AMITRANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. convenne innanzi al Giudice di Pace di Roma, Martelli Porte s.n.c., chiedendone la condanna alla sostituzione di cinque porte difettose del complessivo importo di L. 1.950.000.

Sostenne che gli infissi presentavano macchie di bruciature causate da un operaio della controparte, durante le operazioni di posa in opera.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò le avverse pretese.

Con sentenza del 16 giugno 1998 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto gravame dal soccombente, il Tribunale lo dichiarò inammissibile, affermando che la sentenza impugnata, avendo statuito su causa di valore non superiore a L. due milioni, era stata pronunciata secondo equità.

Tale decisione venne tuttavia cassata dalla Suprema Corte che, in accoglimento del primo motivo di ricorso del C., affermò che la quantificazione del valore della causa non poteva essere operata sulla sola base del valore delle porte, peraltro già vicinissimo al limite di L. 2.000.000.

Riassunse la causa il C., insistendo, in via principale, nella richiesta di condanna della controparte alla sostituzione delle porte e, in via subordinata, nella richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di Euro 1.500,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Resistette Martelli Porte s.n.c..

Con sentenza del 30 agosto 2006 il Tribunale ha rigettato l’appello.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione C.F., formulando due motivi.

L’intimata Martelli Porte s.n.c. non ha svolto attività difensiva.

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Valga al riguardo considerare che, in ragione della data della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), e in base al comb. disp. del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, il ricorso deve ritenersi soggetto, quanto alla sua formulazione, alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ., e segg., nel testo risultante dal menzionato D.Lgs. n. 40 del 2006. In base a tali norme, e segnatamente, in base all’art. 366 bis cod. proc. civ., nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’esposizione della censura va completata con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (confr. Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7197). Di qui l’enucleazione, come fondamentale criterio di scrutinio della corretta formulazione del quesito stesso, della sua conferenza, rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, nonchè della sua rilevanza, ai fini della decisione del ricorso (confr. Cass. civ. 4 gennaio 2011).

2. Nella fattispecie il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2729 cod. civ., comma 1, artt. 115 e 116 cod. proc. civ., manca del tutto di quesito. Invece quello articolato a sostegno del primo mezzo, con il quale si lamenta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e art. 394 cod. proc. civ., comma 3, si sostanzia nella richiesta alla Corte di valutare se il Tribunale, nella decisione impugnata, abbia correttamente o meno statuito, con riferimento alla domanda proposta in primo grado, riproposta in sede di gravame e confermata nel giudizio di rinvio, che si trattasse di domande tra loro diverse o, comunque, nuove, senza tener conto della esatta qualificazione giuridica già operata in sede di legittimità con sentenza n. 4961/2004.

Trattasi di quesito palesemente inadeguato, perchè consiste nella tautologica e generica richiesta alla Corte di stabilire se sia corretta o meno la decisione impugnata. Esso manca del suo essenziale requisito di validità, consistente, per quanto innanzi detto, nella specifica, diretta e autosufficiente formulazione di un interpello al giudice di legittimità sull’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito e sulla regula iuris, alternativa e di segno opposto, proposta dall’impugnante (confr. Cass. civ. 19 febbraio 2009, n. 4044).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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