Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27900 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21561-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

G.D.C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO FERRARI;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LORELLA FRASCONA’, RAFFAELLA FABBI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Genova, a conferma della pronuncia resa in prime cure dal Tribunale di Massa, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione accertando prescritto il credito previdenziale vantato nei confronti di G.D.C.E., essendo trascorsi più di cinque anni fra la notifica della cartella esattoriale e la notifica dell’intimazione di pagamento nei confronti della presunta debitrice;

in particolare, la Corte territoriale, argomentando sulla base degli orientamenti di legittimità espressi in materia, ha ritenuto che, seppure per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la pretesa contributiva oggetto del giudizio diventava intangibile, tuttavia, in difetto di validi atti interruttivi, di cui era mancata prova da parte della società di cartolarizzazione, la pretesa oggetto di controversia doveva essere ritenuta prescritta e l’atto impugnato annullato;

la Corte d’appello, ha fatto applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, il quale ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, in ragione del fatto che la natura giuridica della cartella esattoriale non opposta, non possa essere assimilata a quella di un titolo esecutivo con valore di cosa giudicata, per il quale sarebbe valso l’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2953 c.c.);

nè a conclusioni diverse si giunge, secondo la Corte d’appello, qualora si considerino il D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 contenenti una disciplina speciale della riscossione fiscale, finalizzata a consentire all’agente della riscossione di proseguire – nei limiti della prescrizione decennale – e in presenza di precise condizioni dettate dall’ente impositore nell’esercizio della sua attività istituzionale, di recuperare presso i debitori quote d’imposta, pur in seguito all’avvenuto discarico, sulla base di valutazioni di economicità e di esigenze operative, previa notifica dell’avviso di intimazione;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo; G.D.C.E., l’INPS in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps – S.C.C.I. s.p.a., e l’Inail si costituiscono con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta ” Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2946 c.c., al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19, comma 4 e al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6″;

la sentenza contro cui si ricorre andrebbe censurata nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore”; andrebbe affermata la natura di titolo esecutivo ex lege del ruolo riportato nella cartella di pagamento, a cui si applicherebbe il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49;

quanto alla decorrenza del dies a quo della prescrizione, la ricorrente sostiene che, con l’ingresso nel rapporto dell’Agente della riscossione, si sarebbe venuto a determinare un effetto novativo delle originarie ragioni del credito (novazione soggettiva), con la conseguenza che a tal fine si debba aver riguardo al termine in cui il diritto è stato azionato da parte dell’Agente della riscossione;

la censura si duole che la sentenza gravata non abbia ritenuto applicabili ai crediti previdenziali iscritti a ruolo ed affidati all’agente della riscossione il D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 con cui il legislatore ha inteso unificare la disciplina della riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie dello Stato e degli enti pubblici; segnatamente ritiene che andrebbe estesa la norma che per i ruoli oggetto di discarico ne prevede il nuovo affidamento da parte dell’ente impositore all’agente della riscossione per l’attività di recupero coattivo, a condizione che non sia decorso il termine ordinario di prescrizione decennale, e previa notifica dell’avviso di intimazione;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

la questione dell’efficacia dei titoli di riscossione coattiva in materia previdenziale è stata oggetto di approfondita trattazione da parte di questa Corte, la quale, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, ha in particolare statuito che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

parimenti va disattesa la censura là dove contesta alla Corte territoriale di non aver esteso ai crediti di natura previdenziale gli artt. 19 e 20, relativi alla “procedura di discarico per inesigibilità”;

le Sezioni Unite n. 23397 del 2016, nella declinazione del punto n. 19 della motivazione, hanno esaminato funditus il tema dell’applicabilità al caso in esame del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, richiamato dall’odierna ricorrente, negandovi l’auspicato rilievo, sul presupposto che la norma si riferisce ai rapporti tra ente impositore e agente della riscossione dei soli “tributi”, e che comunque, anche limitatamente alla materia fiscale, essa non involge il rapporto tra ente impositore e contribuente; l’art. 20, comma 6, ha introdotto una norma generale di salvaguardia per l’ente creditore stabilendo che l’ente impositore, nell’esercizio della sua attività istituzionale, qualora individui successivamente al discarico l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali in capo ai medesimi debitori, può “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre ad esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere, sulla base del titolo esecutivo già notificato;

la Corte d’appello ha dato, quindi, corretta attuazione ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, cui in questa sede va data continuità;

in definitiva, non introducendo il motivo dedotto elementi ulteriori che inducano a discostarsi dai principi di diritto sopra richiamati, dei quali la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3000 per compensi professionali nei confronti di ciascuno dei controricorrenti, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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