Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27900 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27900 Anno 2017
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

rinnrgn 2701-2013 prnpnstn

CURATELA FALLIMENTO STEVANI UMBERTO 00221400872 in
persona del Curatore pro tempore, domicilio in ROMA
P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO DE
GERONIMO;
– ricorrente contro
MAURO GAETANA,

MAURO GIOVANNI,

MAURO GIUSEPPA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZI09,
presso lo

studio

dell’avvocato MARIO CALDARERA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO CICCONE;

controricorrenti avverso la sentenza

n. 393/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 23/11/2017

di MESSINA, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 393/2013 della Corte di
Appello di Messina con ricorso fbndato su un motivo e
resistito con controricorso delle parti intimate ;
giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue ;
la gravata decisione della

Corte territoriale, nella

fattispecie, dichiarava che gli effetti della risoluzione dei
contratti inter partes dovevano essere disciplinati ex art.
1458 c.c. e non 936 c.c.;
in particolare, nella sostanza, la questione per cui si
controverte e per quanto rileva nel presente giudizio è
costituita dalla qualificazione dell’ “attività costruttiva” come
adempimento di obbligazione contrattuale con
conseguente

applicabilità dell’art. 1458 c.c. – ovvero

esercizio di un diritto comportante , quindi, l’applicazione

dell’art. 936 c.c..
Il P.G. ha rassegnato, come da atti, le proprie conclusioni
chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione degli artt. 936 e 1458 c.c. in relazione all’art.
360 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c..

motivazionale della gravata decisione il motivo è
inammissibile poiché presuppone come ancora esistente (ed
applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di
legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui
esso era possibile prima della modifica dell’art. 360, n. 5
c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/201’2, convertito nella L. n.
134/2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso
esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di
discussione tra le parti, rimanendo -alla stregua della detta
novella legislativa- esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ( Cass.
civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
In ordine al preteso vizio di viglazione di legge deve
osservarsi quanto segue.
L’art. 936 c.c. trova applicazione solo quando l’opera edilizia
per cui si controverte sia stata realizzata da un soggetto che
sia effettivamente terzo del tutto estraneo ad ogni
rapporto e, quindi, non quando sia stato preesistente un

Quanto alla doglianza relativa alla pretesa carenza

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contratto di poi venuto meno -come nella fattispecie- inter
partes.
Secondo il condiviso orientamento, da tempo affermato da
questa Corte (Cass. civ. Sez. Seconda, Sent. 19 gennaio
2012, n. 740 ; 31 gennaio 2012, n. 1378 ) l’invocata

un vincolo contrattuale con esclusione della sua applicabilità
anche

nel caso di attività costruttiva realizzata in

adempimento di

una obbligazione contrattuale col

conseguente effetto delle dovute restituzioni ex art. 1458
c.c..
In altre parole, come ben affermato dalla Corte territoriale,
quando ‘l’attività costruttiva costituisca non già l’esercizio di
un diritto, ma l’adempimento di una obbligazione, la
risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte
determina l’insorgere di un obbligo restitutorio ai sensi
dell’art. 1458 c.c.”.
Tale principio, per di più, è stato ulteriormente ribadito da
Cass. 21 giugno 2013, n. 15705.
Il motivo in esame non può, dunque, essere accolto.
2.- Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3.-

Le spese sdeguono la soccombenza e si determinano

così come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti

in solido, dell’ulteriore importo a titolo di

applicabilità dell’art. 936 c.c. è possibile solo in assenza di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte

pagamento in favore delle parti contro ricorrenti delle
spese del giudizio, determinate in C 5.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
18 maggio 2017.

F111111 :O GinIfie

V

NE310

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

23 NOV 2017

rigetta il ricorso e condanna la Curatela ricorrente al

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