Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27900 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27900 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 9484-2010 proposto da:
COCCIUTI PATRIZIA in qualità di Liquidatore della Soc.
LIQUIRIZIA MODA S.N.C., elettivamente domiciliata in
ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio
dell’avvocato PALMIERI STEFANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato RAO ANGELO giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
2707

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 5 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 13/12/2013

legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 16/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALMIERI delega
Avvocato RAO che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che
chiede un rinvio, nel merito rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

I
9484-10

Svolgimento del processo
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza della commissione tributaria regionale del
Lazio n. 46-06-09, pubblicata il 16 febbraio 2009.
La sentenza aveva determinato il reddito di partecipazione

della contribuente nella Liquirizia Moda s.n.c. in
coerenza con quanto già separatamente deciso per la
società, per la parte afferente il periodo d’imposta
successivo allo scioglimento di questa.
L’amministrazione ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Col ricorso, la contribuente censura la sentenza per
asseriti vizi logici della motivazione.
M – Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto non
corredato da quanto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.,
nella specie applicabile

ratione temporis

in base alla

data di pubblicazione della sentenza impugnata; ossia, per
la parte evocativa dell’art. 360, n. 5, c.p.c., dalla
prescritta sintesi finalizzata a specificare il fatto
controverso, decisivo per il giudizio, cui parametrare il
dedotto vizio motivazionale.
III. – Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna

la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro
4.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

I

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

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