Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2790 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2790 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 5705-2015 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ALOVISI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
B. MARTINI 2, presso l’avvocato STEFANO GENOVESE c/o lo
studio legale MARASCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
BENINO MIGLIACCIO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 5471/2014 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata 1’01/09/2014;

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, con sentenza del 10 settembre 2014, la Corte di appello di

il diritto di Raffaele Alovisi a percepire per il periodo dal 176/2010 al
31/12/2011 l’indennità di ‘agente unico’ (introdotta con accordo
sindacale del 12/9/96 prevedente la corresponsione di lire 6.500
giornaliere, importo aumentato a lire 7.500 giornaliere con l’accordo
del 22/12/1997), indennità intesa a compensare le mansioni di
scambio degli effetti postali svolte unitamente a quelle di autista e non
più versata dopo la fine del 1997 pur persistendone i presupposti, e
condannato Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore del lavoratore
della somma di euro 1.780,02 oltre accessori;

che la Corte territoriale distingueva il periodo dal 176/2010 al
31/12/2010 e quello dall’1/1/2011 al 31/1/2011 ritenendo: quanto al
primo periodo, che l’azienda avrebbe dovuto continuare ad erogare il
corrispettivo previsto per l’attività aggiuntiva e non avrebbe potuto
giammai sopprimerlo unilateralmente avendo peraltro le parti del
rapporto di lavoro manifestato per facta concludentia la volontà precisa
ed univoca di prorogare l’applicazione degli accordi del 12/9/1996 e
del 22/12/1997, richiedendo l’espletamento della prestazione
lavorativa secondo le stesse modalità che avevano dato luogo
all’erogazione dell’indennità; quanto al secondo periodo, che, anche a
seguito degli accordi del 27/7/2010 e del 7/10/2010, tale indennità
fosse ancora dovuta in caso di permanente espletamento delle
mansioni di “agente unico” come avvenuto nel caso de quo in cui
l’Alovisi aveva continuato a svolgere le medesime mansioni espletate
Ric. 2015 n. 05705 sez. ML – ud. 06-12-2017
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Napoli confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto

in precedenza, vale a dire le attività di autista e messaggere, senza che
fosse intervenuta alcuna modifica dell’organizzazione del lavoro;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste Italiane
S.p.A. affidato a sette motivi cui resiste con controricorso l’Alovisi;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis

di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui si esprime dissenso dalla proposta del relatore e si insiste per
raccoglimento del ricorso richiamando a sostegno delle tesi
propugnate anche recenti pronunce di questa Corte;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che la ricorrente, riguardo al periodo dal 176/2010 al 31/12/2010,
deduce violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., con riferimento alle
fonti negoziali susseguitesi dal 1996 in poi, sempre sostenendo che
l’indennità di “agente unico” non remunera il lavoro prestato, ma ha
carattere incentivante e comunque accessorio e non necessario, in
quanto giustificata da determinati presupposti economici di gestione
aziendale e derivante da un accordo collettivo disdetto (primo motivo),
violazione degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697
cod. civ., in relazione alla ritenuta e non provata sussistenza di un
aggravio dei compiti (secondo motivo), violazione dell’art. 2099 cod.
civ. e dell’art. 36 Cost. circa la natura dell’indennità in discorso,
erroneamente definita dalla Corte di appello come retributiva, ma in
realtà soltanto ‘incentivante’ (terzo motivo);

che i motivi sono manifestamente infondati alla luce della costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex mulft’s : Cass. 22 dicembre 2016,
n. 26848; Cass. 18 maggio 2016, n. 10288; Cass. 21 marzo 2016, n.
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cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto

5571; Cass. 30 settembre 2014, n. 20651; Cass. 22 maggio 2014, n.
11330; Cass. 13 marzo 2014, n. 5838; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4561;
id. 13 dicembre 2012, n. 4561; 22 giugno 2011, n. 17830; 19 maggio
2010, n. 17724; 15 marzo 2010, n. 6274; 14 marzo 2008, n. 20310), da
cui non vi è ragione di discostarsi, per la quale l’indennità in

svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non
esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale
con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti,
non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove – in ipotesi —
siano mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la
datrice di lavoro neppure invocato un’eventuale eccessiva onerosità
sopravvenuta. E’ stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di
un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il
datore di lavoro dall’obbligo di retribuzione ex art. 2099 cod. civ., il cui
ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36
Cost. comma 1, con riferimento all’importo già previsto dal contratto
individuale, recettivo di quello collettivo (Cass., SU, 30 maggio 2005,
n. 11325); che non sarebbe, invero, plausibile configurare tale
indennità sganciandola da un’attività lavorativa effettivamente prestata,
poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di
un’obbligazione corrispettiva in elargizione graziosa; che va richiamato
il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall’art.
2103 cod. civ. e 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari
modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l’espletamento di
compiti aggiuntivi (anche a tale riguardo la giurisprudenza di questa
S.C. è antica e consolidata; cfr., per tutte, Cass. 11 maggio 2000, n.
6046) sicchè è stato ritenuto che l’impegno, assunto con accordo
collettivo, di rivedere entro un certo termine l’importo dell’indennità in
Ric. 2015 n. 05705 sez. ML – ud. 06-12-2017
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questione: remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali

questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore
accordo modificativo od abolitivo), l’indennità medesima debba essere
conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il
datore di lavoro ne abbia disdetto l’accordo istitutivo (cfr. anche Cass.
15 marzo 2010, n. 6274; Cass. 31 agosto 2011, n. 17937);

ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione ed erronea
applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 416 e 420,
quinto comma, cod. proc. civ. (quarto motivo), dell’art. 2697 cod. civ.
(quinto motivo), dell’art. 1362 cod. civ. in relazione all’Accordo
nazionale del 6/10/2010 ed al successivo verbale di incontro
dell’11/1/2011 nonché dell’art. 2697 cod. civ. ( sesto motivo), e
dell’art. 2103 cod. civ. e 36 Cost. ( settimo motivo) in relazione alla
circostanza che, a seguito dei suddetti accordi, l’attività di carico e
scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell’ordinaria
attività di “operatore trasporti” e pertanto per la stessa non spetta
alcuna indennità la quale, inoltre, non rientra neppure nella parte
irriducibile della retribuzione;

che i motivi sono infondati alla luce della giurisprudenza già sopra
richiamata ed al principio della irriducibilità della retribuzione
affermato proprio con riguardo all’indennità di agente unico; ed infatti,
nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la tesi della
società secondo cui gli accordi collettivi del 2010 e 2011 avrebbero
comportato un tale decisivo cambiamento della precedente
organizzazione del lavoro da significare una implicita ed assoluta
abrogazione delle precedenti determinazioni patrizie valorizzando, a
tale fine, la circostanza fattuale, ritenuta pacifica tra le parti, che il
dipendente avesse continuato a svolgere anche dopo il 31/12/1997 le
Ric. 2015 n. 05705 sez. ML – ud. 06-12-2017
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che, con riguardo al periodo dall’1 /1/2011 al 31/12/2011, la

precedenti mansioni di agente unico – e cioè ad espletare, in aggiunta ai
compiti di autista, anche quelli in precedenza svolti da altro dipendente
che, viaggiando sullo stesso automezzo, era incaricato della consegna e
ritiro degli effetti postali (il cd. messaggere) – senza perciò che le pur
concordate modifiche organizzative avessero avuto su dette mansioni

che la posizione meramente contrappositiva assunta dalla società —
secondo cui con i nuovi accordi la figura dell’agente unico sarebbe
confluita in quella dell’operatore dei trasporti prevedente, oltre
all’attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico – non è
risultata supportata da elementi concreti per dimostrare che tali
previsioni pattizie, pur come asseritamente da interpretarsi, si fossero
in effetti tradotte in modifiche organizzative tali da giustificare il venir
meno del diritto alla corresponsione di una indennità che, per il sopra
indicato principio della irriducibilità della retribuzione, era destinata ad
essere conservata;
che, quanto alle censure più specificamente concernenti la suddetta
mancata dimostrazione, il motivo si dilunga nell’opporre al motivato
apprezzamento della Corte territoriale (senza scardinare l’affermazione
concernente il dato, ritenuto pacifico, dello svolgimento delle
medesime mansioni di agente unico anche dopo il 31/12/1997)
proprie diffot ni valutazioni delle risultanze processuali, ma tale modus

operandi non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo,
applicabile ratione temporis, dopo le modifiche di cui all’art. 54 d.l. n.
83/2012, convertito in legge 7.8.2012 n. 134); invero, le differenti
letture dei verbali di incontro e degli accordi regionali sottoscritti al
fine di implementare il nuovo modello organizzativo e la stessa
individuazione delle attività collaterali da assegnare al personale
Ric. 2015 n. 05705 sez. ML – ud. 06-12-2017
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il benchè minimo riflesso;

addetto ai trasporti scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito e
comunque non danno contezza della diversa attività svolta dall’Alovisi
per effetto di tale nuova organizzazione;

che, peraltro, non torna utile il richiamo ai precedenti di questa
Corte costituiti da Cass. 7 febbraio 2017, nn. 3183 e 3381 e da Cass. 8

interventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura
dell’agente unico all’interno dell’area operativa, che avrebbe fatto venir
meno la ragione dell’erogazione dell’indennità in esame, si fanno
proprio salve le ipotesi in cui per altra via rilevi, a contrario, il principio
della irriducibilità della retribuzione (si veda il passaggio argomentativo
delle citate Cass. nn. 3381-3381-3474/2017 laddove si esclude ogni
contrasto con altre pronunce di questa Corte basate sulla presenza
certa del diritto all’indennità invocato e sul permanere dello
svolgimento delle medesime mansioni);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. Benino
Migliaccio per dichiarato anticipo fattone;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
Ric. 2015 n. 05705 sez. ML – ud. 06-12-2017
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febbraio 2017, n. 3474, atteso che in essi, pur dandosi atto degli

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15% , con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017
‘residente

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente

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