Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2790 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 22/09/2010, dep. 04/02/2011), n.2790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

La Garganica s.r.l.;

– intimata –

avverso la decisione n. 20/26/08 della Commissione tributaria

regionale della Puglia sezione di Foggia, emessa il 25 gennaio 2008,

depositata il 4 marzo 2008, R.G. 1120/01;

2010 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. ABRITTI Pietro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 28 giugno 2010 è stata depositata una relazione

che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei

fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente La Garganica srl, dell’avviso di accertamento dell’Ufficio delle IIDD di Manfredonia con il quale era stato rettificato il reddito, ai fini IRPEG e ILOR, per il periodo di imposta 1992, ed erano state applicate sanzioni sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza da cui si rilevava l’acquisto di merce senza fattura da parte della società contribuente. La ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell’accertamento e nel merito contestava la fondatezza dell’accertamento rilevando che nessun elemento oggettivo avvalorava l’ipotesi di vendita senza fatturazione come conseguenza dell’acquisto senza fatturazione oggetto della verifica fiscale della Guardia di Finanza, contestava inoltre la percentuale di ricarico applicata e deduceva l’erroneità del calcolo matematico compiuto dall’Amministrazione;

2. La C.T.P. di Foggia accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, e artt. 2727 e segg. c.c., e pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se incorra nel vizio di violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, e art. 2727 c.c.) la sentenza con la quale la CTR abbia rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria ritenendo che l’Agenzia non abbia fornito prova del maggior valore accertato non essendo sufficienti, al fine della legittima verifica induttiva, il mero dato delle risultanze bancarie atteso il loro significato non univoco, in luogo che accoglierlo, costituendo le acclarate movimentazioni bancarie circostanze sufficienti a fondare l’accertamento induttivo rappresentando le medesime proprio quel fatto noto dal quale il legislatore fiscale, con presunzione ex lege, consente all’amministrazione finanziaria di fondare la pretesa tributaria a mezzo di accertamento induttivo in assenza di prova contraria, a confutazione sul punto, della contribuente;

Ritiene che:

1. che la CTR abbia errato nel ritenere gravante sull’amministrazione l’onere probatorio di dimostrare che la movimentazione bancaria, in presenza di una contabilità resa inattendibile dall’acquisto senza fatturazione di merce, non attestasse di per sè l’acquisizione di ricavi, contraddicendo cosi la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui (Cass. civ. sez. 5^ n. 25365 del 5 dicembre 2007), in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità; 2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Puglia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Puglia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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