Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2790 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6376-2012 proposto da:

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GLICERIO;

– ricorrente –

contro

G.P.G., V.A.C., CONIUGI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 764/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Palermo, depositata il 3 giugno 2011, che ha rigettato l’appello principale e quello incidentale, proposti rispettivamente da M.V. e dai coniugi G.P. e V.C., confermando la sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di (OMISSIS).

1.1. – Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta dal sig. M., di accertamento del confine tra la proprietà del predetto e quella dei convenuti sigg. G. – V., e aveva condannato i convenuti al rilascio del terreno abusivamente occupato.

Lo stesso Tribunale, in parziale accoglimento della domanda riconvenzio-nale, aveva accertato che il fabbricato di proprietà dell’attore non rispettava la distanza dal confine e condannato l’attore all’arretramento.

2. – La Corte d’appello ha confermato la decisione.

Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte distrettuale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il fabbricato di proprietà del sig. M., edificato nel 1992, fosse preesistente all’atto di acquisto del terreno a confine da parte dei sigg. G. – V., avvenuto nel 1997, osservando che nell’atto di acquisto non era fatta menzione del fabbricato, a fronte della indicazione che con la vendita della proprietà erano trasferite le servitù attive e passive “legalmente costituite”.

3. – Per la cassazione della sentenza Vincenzo M. ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Non hanno svolto difese gli intimati Polito G. e Carmela V..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 1062 c.c., e si contesta che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto delle risultanze della CTU, dalla quale emergeva che la servitù in oggetto era stata costituita per destinazione del padre di famiglia. Il terreno acquistato dai convenuti G. – V. nel 1997 apparteneva in origine ai fratelli V. ed M.A., ai quali era stata rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato, effettuata nel 1992. Solo cinque anni più tardi, M.A. aveva frazionato il suo appezzamento e aveva ceduto ai convenuti il terreno corrispondente alla particella n. 603, adiacente al terreno rimasto in proprietà del fratello M.V..

2. – Con il secondo motivo è denunciato vizio di motivazione sulla medesima questione, che il ricorrente assume di avere prospettato nell’atto di citazione e nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c..

2.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchè concernenti la medesima questione, sono inammissibili per carenza di autosufficienza.

Nel ricorso non sono trascritte le risultanze della CTU, dalle quali, in assunto del ricorrente, emergerebbero i presupposti della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, e pertanto questa Corte non è messa in condizione di apprezzare se, nella specie, ricorressero quei presupposti e quindi se potesse trovare applicazione l’art. 1062 c.c..

Analogamente è a dirsi per il vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo di ricorso, non essendo riportati gli atti processuali nei quali il ricorrente avrebbe prospettato la questione della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (ex plurimis, Cass., sez. 5, sent. n. 14784 del 2015).

3. – Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, poichè i soggetti intimati non hanno svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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