Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27899 del 23/11/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27899 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 22465-2012 proposto da:
DALLAGNOLA

ALESSANDRO

(DLLLSN74P11L378X),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso

lo

rappresentato

studio dell’avvocato
e

difeso

PAOLO

dall’avvocato

PANARITI,
GIORGIO

ROSANELLI;
– ricorrente contro

DRIGO MARIA MICHEL’ gerente della Stazione di Servizio
Esso “Self Service” (DRGMRA38P55H895N), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA,29, presso lo studio

Data pubblicazione: 23/11/2017

dell’avvocato STEFANO CAPONETTI,

rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO FASSINO;
ESSO ITALIANA S.r.l. (p.iva 00902231000) in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ETTORE PAIS 18, presso lo

rappresenta e difende;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 138/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 26/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI,

con delega

dell’Avvocato GIORGIO ROSANELLI difensore del
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ANDREA PROVINI, con delega
dell’Avvocato ELISABETTA CERIOLI difensore della ESSO,
che ha chiesto di riportarsi agli scritti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

studio dell’avvocato ELISABETTA CERIOLI, che lo

Fatti di causa
Con sentenza 8 gennaio 2010 il tribunale di Trento ha respinto la domanda
proposta da Alessandro Dallagnola avverso Maria Drigo, che ha chiamato in
causa la Esso Italiana srl, per ottenere il risarcimento di danni subiti dalla sua
vettura Renault CE 068FL a seguito di un pieno di gasolio effettuato in Gardolo

nella stazione di servizio Esso gestita dalla Drigo.
I tribunale, sulla scorta di consulenza tecnica, ha escluso che causa del danno
lamentato fosse stata la presenza di acqua nel gasolio.
La Corte di appello di Trento con sentenza 22 aprile 2012 ha confermato la
sentenza di primo grado.
Dallagnola ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi illustrati da
memoria.
Gli intimati hanno resistito con separati controricorsi.
Ragioni della decisione
2)

La Corte di appello ha ritenuto in primo luogo che fosse stata raggiunta la

prova dell’assenza di acqua nell’erogazione del carburante proveniente dal
distributore Drigo.
In secondo luogo ha affermato che in ogni caso il guasto non era derivato dalla
presenza di acqua ma da un difetto originario dell’albero della pompa. Ha
rilevato che la presenza di limatura di ferro all’interno della pompa in
corrispondenza dell’alloggio dei cuscinetti a rullini indicava una abrasione
dell’albero che era già in atto quando la vettura si era arrestata la prima volta
e ne ha desunto che i danni al circuito di alimentazione erano stati causati alla
limatura di ferro.
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2.1) Il primo motivo di ricorso, che denuncia vizi di motivazione, concerne la
presenza di acqua nel gasolio acquistato nel mattino del 16 luglio 2014
dall’attore. Questi si duole che sia stato messo in dubbio che i sei litri d’acqua
rinvenuti nel serbatoio del veicolo derivassero dal rifornimento di carburante.
Parte ricorrente critica la sentenza nella parte in cui ha prestato maggior fede,

e a congetture contrastanti con quanto constatato presso l’officina Renault dai
testimoni, in occasione del primo intervento di pulizia del serbatoio richiesto
subito dopo il rifornimento, allorchè la macchina si era bloccata.
La censura, per quanto ben sviluppata, non coglie nel segno.
La questione relativa alla presenza dell’acqua, che pure è stata oggetto di
lunga motivazione della Corte di appello, non costituisce unica ratio decidendi
della decisione.
Infatti la Corte, dopo aver escluso l’inadempimento della Drigo sulla base della
maggior credibilità, ai suoi occhi, della deposizione del teste che aveva
verificato l’assenza di acqua nella cisterna e delle altre circostanze che
facevano dubitare della esistenza e comunque della provenienza del liquido
(congegno filtroblock, mancanza di lamentela da parte di altri 259
automobilisti, possibilità di condensa segnalata dal ctu, possibilità di errori del
conducente) ha comunque riaffermato che il guasto non era dipeso
dall’eventuale presenza di acqua, ma da altra causa.
E’ dunque superfluo contrastare su quel punto le tesi, discutibili ma ben
argomentate, dalla Corte di appello, nel cui apprezzamento di merito,

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sul punto, agli accertamenti fatti da una società di controllo officiata dalla Esso

ampiamente e coerentemente motivato, la Corte di Cassazione non può
ingerirsi, pur quando residuino margini consistenti di opinabilità.
E’ indispensabile per parte ricorrente misurarsi con la questione più rilevante,
che attiene non tanto alla possibile causa del danno, ma a quella che è stata
riconosciuta in sentenza come effettiva causa di esso.

4) Il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta di
rinnovazione della consulenza.
Parte ricorrente riporta i termini in cui, in appello, aveva lamentato la scarsa
competenza del consulente, il quale aveva ammesso nel supplemento di
relazione di avere conoscenze di carattere generale e non specificamente di
quel modello di pompa e iniettori.
Si duole della immotivata mancata rinnovazione dell’indagine per “l’assoluta
inattendibilità delle relative considerazioni peritali”, definite “oggettivamente
apodittiche”.
La doglianza è infondata.
La richiesta di rinnovazione non è stata esplicitamente disattesa dalla corte di
appello, ma lo è stata implicitamente (cfr Cass. 5339/15). La motivazione
relativa ai profili tecnici è stata anche in questo caso ampia e argomentata: la
Corte di appello ha valorizzato la presenza della limatura di ferro, vera fonte
dei danni al circuito di alimentazione del motore e ha ragionato, con il
consulente, sulla fonte presumibile dell’abrasione dell’albero di pompa,
ravvisandola in un difetto di costruzione.

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Di qui il rigetto del primo motivo di ricorso.

La Corte ha ripreso le risposte date dal consulente in sede di replica alle
osservazioni del consulente di parte attrice, ritenendo altamente verosimile la
difettosità del pezzo quale origine del danno e non la presenza dell’acqua, di
cui peraltro dubitava.
Ora a fronte di un’argomentata valutazione della affidabilità dell’indagine

sede di legittimità non c’è vizio motivazionale (secondo l’art. 360 n.5 c.p.c.
vecchio testo) che consista nella mancata motivazione del rifiuto di
rinnovazione (ccfr Cass. 305/12; 10849/07).
Il vizio non può discendere infatti dalla mera mancanza di formule sacramentali
relative al rigetto dell’istanza, restando incensurabili da parte della Corte di
Cassazione le logiche e coerenti motivazioni rese circa la probabilità del nesso
causale.
5) Anche il terzo motivo non può essere accolto. Esso lamenta che la Corte si
sia appiattita sulle pagine della consulenza tecnica acquisita e critica la tesi del
difetto originario della pompa, “non sorretta da alcun riscontro probatorio”. Si
diffonde quindi nell’analisi dei profili tecnici della valutazione resa dalla
sentenza impugnata.
Di essi non si ravvisa l’illogicità o l’incoerenza denunciate. La Corte,
accogliendo l’analisi del consulente, ha confrontato le ipotesi possibili. Ha
ragionato sulla probabilità che il danno provenisse dall’acqua immessa nel
serbatoio oppure, in considerazione delle caratteristiche del danno sulla
probabilità che sia scaturito da un pezzo difettato.

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tecnica, sussiste risposta alla sollecitazione della parte appellante, sicchè in

Questa seconda tesi, ritenuta più probabile dalla Corte, non è scalfita da
riscontri scientifici concreti, in letteratura o di altra fonte, tali da rendere
ragionevolmente certo che essa sia da escludere. Parte ricorrente continua a
insistere sul fatto che il consulente fosse inesperto, sol perché aveva ammesso
di non conoscere quegli specifici iniettori e quella pompa, ma non è stata in

le considerazioni svolte dal consulente sulla base di conoscenze motoristiche
comunque approfondite e circostanziate come quelle desumibili dalla relazione
riportata in sentenza.
Dalla memoria anzi si evince il contrario: a fronte delle contestazioni tecniche
di parte, il tecnico osservò infatti che esse non avevano evidenziato una
correlazione univoca con l’acqua, né escluso la possibilità del difetto originario,
da lui ritenuta più probabile.
Dunque, ancora una volta, ci si trova di fronte alla contrapposizione di una
ipotesi motivazionale ad un’altra e quindi alla richiesta implicita alla Corte di
Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nello stabilire quale sia stata la
causa materiale del danno. La Corte di Cassazione può però soltanto rilevare
difetti logici manifesti di una sentenza; non può cassare un complessivo
apprezzamento di merito dettagliatamente svolto, se non vi è riscontro, in
termini di ragionevole decisività, della sua vacuità (cfr Cass. 19150/16;
25756/14; 25608/13). Di ciò l’accorta difesa di parte ricorrente è peraltro
consapevole, come si legge in memoria.

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grado di evidenziare che questi pezzi avessero peculiarità tali da rendere vane

6) Invano il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 cc e dell’art. 1494
c.c. sotto il profilo della responsabilità e dell’onere della prova liberatoria del
venditore.
Parte ricorrente ricorda la giurisprudenza in argomento, che fa onere al
venditore di dimostrare la correttezza della prestazione, ma nel caso di specie

La Corte di appello ha infatti ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la
prestazione asseritamente difettata (il gasolio contenente acqua) e il tipo di
danno accertato, sicchè non ha capovolto l’onere della prova. Altrettanto ha
fatto quanto alla presenza dell’acqua, considerata comunque irrilevante; tra le
contrapposte presunzioni addotte circa la presenza dell’acqua (manifestarsi del
danno poco dopo il rifornimento, rinvenimento di acqua da parte dei meccanici
cui l’attore si era rivolto, etc) o la sua assenza (cfr quanto riassunto al § 2.1)
ha prescelto la tesi opposta a quella di parte attrice, sicché si ricade comunque
in valutazioni di merito insindacabili da questa Corte (Cass. 7201/04; 2222/03;
12467/03).
7) Da ultimo è da ritenere inconferente il quinto motivo, che riguarda la ipotesi
che sia stato per errore l’appellante a effettuare una manovra errata e a
inserire l’acqua nel serbatoio. Parte ricorrente deduce che si sarebbe trattato di
un’eccezione rimessa alla disponibilità delle parti e comunque di una
presunzione contrastante con le risultanze istruttorie.
Entrambi i rilievi sono da escludere: premesso che non si tratta di fatto su cui
si regge la motivazione della Corte di appello, ma di una marginale illazione
prospettata per far comprendere la debolezza della ipotesi principale formulata
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8

il tema è privo di rilevanza.

da parte attrice, va osservato che ci si trova nell’ambito della mera
ricostruzione del fatto di causa sulla base delle allegazioni di parte
(rifornimento con self service), che è rimessa al giudice di merito e non è da
confondere con le eccezioni cioè con i fatti impeditivi che la parte può addurre.
Il rigetto del ricorso comporta l’assorbimento delle questioni sollevate da parte

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione
delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della
controversia, in favore di ciascuno dei resistenti.
Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater
del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della
legge n. 228/12.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in favore di ciascuno dei
resistenti in euro 1.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge
e rimborso delle spese generali (15%).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ SekgaiStezione civile
-I 2017.
tenuta il
Il Consigliere est.
dr Pasquale D’Ascola

Il Presidente
dr Lina Matera

( O 7K
i

ioluirio Giudiziario
NEM

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
n. 22465-12

D’Ascola rei

Roma,

23 NOV. 2017

Drigo circa la propria legittimazione passiva

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