Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27899 del 13/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27899 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 29295-2008 proposto da:
CARULLO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PANARO 14, presso lo studio dell’avvocato DE SISTO
LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO;
– intimati –
avverso
la
sentenza
n.
154/2007
della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
Data pubblicazione: 13/12/2013
03/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALMIERI delega
Avvocato DE SISTO che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
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29295-08
Svolgimento del processo
La commissione tributaria regionale della Campania, sez.
dist. di Salerno, con sentenza in data 3 dicembre 2007, ha
accolto l’appello dell’agenzia delle entrate, ufficio di
Avellino, contro la sentenza della locale commissione
tributaria provinciale, che, adita da Mario Carullo, aveva
annullato un avviso di liquidazione per imposta di
registro, Invim sopratasse e interessi.
Il Carullo ha proposto ricorso per cassazione articolando
due motivi.
Gli intimati, ministero dell’economia e finanze e agenzia
delle entrate, non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Il ricorso va preliminarmente ritenuto inammissibile
a misura del coinvolgimento del ministero, che non risulta
essere stato parte del giudizio di merito. Va difatti
esaminato nel merito delle censure svolte nei soli
confronti dell’agenzia delle entrate, essendo questa, alla
data in cui fu pronunciata la sentenza d’appello, unica
titolare dei poteri giuridici strumentali all’adempimento
delle obbligazioni tributarie, in quanto successore a
titolo particolare del ministero in ordine a tali rapporti
a decorrere dalla data relativa di operatività (l ° gennaio
2001). Con conseguente assunzione in via esclusiva della
gestione del contenzioso e connessa spettanza
dell’esercizio delle facoltà processuali in relazione
1
all’impugnazione proposta in sede di legittimità (per
tutte, sez. un. n. 3116-06).
– Il primo motivo di ricorso prospetta la nullità
della sentenza per totale carenza di motivazione,
sub
specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.
lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha premesso che, in primo grado, il
contribuente aveva contestato il calcolo dell’imposta,
sostenendo che il prospetto di liquidazione era stato
costituito da sole cifre, senza indicazioni di causali. Ha
quindi aggiunto che la sentenza di primo grado, a lui
favorevole, era stata impugnata dall’ufficio.
III. – In questo quadro l’impugnazione dell’ufficio è
stata accolta, dalla commissione regionale, a mezzo di
enunciati di incomprensibile significato logico-giuridico.
In pratica, salva l’enunciazione che l’avviso di
liquidazione era conseguente a una sentenza della medesima
commissione tributaria provinciale in data 24 maggio 1999,
non risultano enunciati gli elementi minimi per
l’individuazione dei fatti di causa; e segnatamente (i) le
ragioni poste dal giudice di primo grado a presidio
dell’annullamento dell’avviso; (il) i motivi di gravame al
riguardo dedotti dall’amministrazione; (iii) le ragioni di
riforma della decisione medesima.
Un unico profilo risulta in effetti trattato dalla
commissione tributaria regionale; e tale è il profilo
incentrato
sulla
critica
della
controdeduzione
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ESENTE 7
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MA:L
dell’appellato in merito a una presunta carenza formale
dell’atto di appello. Ma al di là di questo, nulla è dato
di cogliere a sostegno della decisione sul merito della
controversia.
Ne consegue che della sentenza resta incomprensibile la
e ciò induce a ravvisarne una carenza di tipo
strutturale, rilevante come causa di nullità secondo il
disposto dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e
del’art. 132 c.p.c.
IV. – L’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio
alla medesima commissione tributaria regionale, diversa
sezione, per nuovo esame del proposto appello.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
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2013
giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto
nei riguardi del ministero dell’economia e delle finanze;
accoglie il primo motivo del ricorso proposto contro
l’agenzia delle entrate; dichiara assorbito il secondo
motivo; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, alla commissione
tributaria regionale della Campania.
r.-
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
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ratio,