Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27898 del 13/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27898 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 28692-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2013
2705
GAGGIOLI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA
CIRCONVALLAZIONE
CLODIA
5,
presso
lo
studio
dell’avvocato MASULLO GIUSEPPE MARIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAPOLI
GABRIELLA giusta delega a margine;
Data pubblicazione: 13/12/2013
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 24/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 25/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott.
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MASULLO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto della eccezione di inammissibilità,
accoglimento del 1 0 motivo, assorbito il 2 ° motivo
del ricorso.
FRANCESCO TERRUSI;
28692-08
Svolgimento del processo
La commissione tributaria regionale del Lazio, con
sentenza notificata il 25 settembre 2008, ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’agenzia delle
entrate avverso la decisione della commissione tributaria
provinciale di Roma del 13 giugno 2006, di annullamento di
una cartella di pagamento in materia di Invim.
Ha affermato che l’appello era stato notificato a mezzo
posta all’indirizzo del destinatario, mentre in primo
grado il contribuente aveva eletto domicilio presso lo
studio del difensore. Argomentando dall’art. 17 del d.lgs.
n. 546 del 1992, a mente del quale, nel processo
tributario, l’elezione di domicilio ha effetto anche per i
successivi gradi del giudizio, ha quindi osservato che,
giustappunto, il difensore (domiciliatario) aveva negato
la ricezione dell’atto di appello.
Contro la sentenza, l’agenzia delle entrate ha proposto
ricorso in due motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
I. – Deve il collegio preliminarmente disattendere
l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione,
sollevata da Gaggioli.
L’eccezione è infondata perché il ricorso risulta
consegnato all’ufficiale giudiziario, per la conseguente
1
notificazione, in data 24 novembre 2008, a fronte della
data – 25 settembre 2008 – di notifica della sentenza.
In esito alla declaratoria di parziale incostituzionalità
dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, 3 0 co., della 1. 20
novembre 1982, n. 890, è pacifico che la notificazione si
perfeziona, per il notificante, rispetto alla data di
ricezione dell’atto da parte del destinatario, nella
diversa antecedente data di consegna dell’atto medesimo
all’ufficiale giudiziario (v. c. cost. n. 477-02).
M – Col primo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 330 c.p.c. e degli artt. 17 e 53 d.
lgs. n. 546 del 1992, la ricorrente premette che la
cartella era stata impugnata da Mauro Gaggioli, soggetto
intimato. Questi tuttavia era deceduto in data anteriore
all’udienza
di
discussione
tenutasi
dinanzi
alla
commissione tributaria provinciale. La morte non era stata
peraltro dichiarata, e la commissione aveva infine accolto
il ricorso del contribuente.
Sostiene l’agenzia delle entrate che il gravame avrebbe
dovuto ritenersi correttamente notificato all’erede, nel
comune di sua residenza, ai sensi dell’art. 139 c.p.c.
III. – Il motivo è fondato.
Occorre premettere che le circostanze poc’anzi rammentate
sono ammesse nel controricorso dell’intimato, laddove è
invero precisato che lo stesso difensore del contribuente
aveva avuto notizia del decesso di questi solo dopo la
sentenza di secondo grado.
2
E’ quindi da considerare un punto fermo – in causa – che
il contribuente era deceduto durante il giudizio di primo
grado e che il decesso non era stato dichiarato.
IV. – Secondo l’orientamento fatto proprio dalle sezioni
unite di questa corte, l’atto di impugnazione della
sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve
essere rivolto agli eredi indipendentemente sia dal
momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale
ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del
soccombente (v. sez. un. n. 26279-09). Detta notifica può
sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi oltre che essere loro rivolta in forma collettiva e
impersonale, purché entro l’anno dalla pubblicazione,
nell’ultimo domicilio della parte defunta (sez. un. n.
16699-10).
Dagli atti di causa – al cui diretto esame la corte è
abilitata quale giudice del fatto, essendosi dedotta una
violazione di una norma processuale in grado di
risulta che
determinare la nullità della sentenza
l’ufficio aveva
appellato la sentenza notificando il
gravame appunto all’erede (Enrico Gaggioli),
personalmente, nel luogo di sua residenza. E che la
notifica si era perfezionata con consegna a mani di
persona qualificatasi come “impiegata al servizio del
destinatario”.
Del tutto errata è allora l’affermazione sulla cui base la
commissione
tributaria
regionale
ha
dichiarato
l’inammissibilità dell’appello, poiché in nessun modo
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poteva operare, quanto all’erede non costituito, l’art. 17
del d. lgs. n. 546 del 1992.
L’elezione di domicilio della parte defunta in pendenza di
lite non rileva in pregiudizio dell’erede. Nel senso che
il gravame, presupponendo l’identificazione della “giusta
parte” in colui che succede nel processo secondo il
risolutivamente, sez. un. n. 6070-13), deve essere
comunque instaurato contro questi, e quindi notificato nei
luoghi a lui riferibili, salva l’alternativa indicata
dall’art. 303, 20 co., c.p.c.
V. – L’impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio
alla medesima commissione tributaria regionale, diversa
sezione, per l’esame nel merito del proposto appello.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese
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giudizio svoltosi in questa sede.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il second
cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla comigssione
tributaria regionale del Lazio anche per le’Spese del
giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 2 ottobre 2013.
disposto dell’art. 110 c.p.c. (v. da ultimo,
2013